CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18423/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –controAgenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,ope legis domicilia ([OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza n. 367/01/18, depositata il 17 settembre 2018,della Commissione tributaria regionale dell’Umbria;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio in data11 febbraio 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7779/2019Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 18423/2026Data pubblicazione 08/06/20261. – Con sentenza n. 367/01/18, depositata il 17 settembre 2018,la Commissione tributaria regionale dell’Umbria ha rigettato l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primecure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso diliquidazione col quale l’Agenzia delle Entrate, dietro riqualificazione intermini di conferimento immobiliare dell’atto di conferimento di aziendapresentato per la registrazione, aveva rideterminato le imposte diregistro ed ipocatastali dovute dalla contribuente.1.1 – Il giudice del gravame ha considerato che:- il 9 aprile 2009, la società [OSCURATO:PERSONA] avevasottoscritto l'aumento di capitale deliberato da [OSCURATO:PERSONA] (consede in Nicosia, Cipro) dietro «conferimento in natura della propriaazienda sita a Nicosia ed operante nell'industria alberghiera e gestionedi case-vacanze, costituita da beni materiali, immateriali, contratti,portafoglio clienti, rapporti giuridici attivi-passivi e beni immobili situatiin Perugia, Gubbio e [OSCURATO:PERSONA], il tutto al valore concordato di euro600.000,00 al netto delle passività gravanti sugli immobili per mutuiipotecari di valore complessivo di euro 1.072.000.»;- «Parte dell'azienda conferita era pervenuta alla società conferentetramite un precedente atto di conferimento con cui i coniugi Concetti eBotticelli conferivano nella Graucub loro proprietà immobiliari in cambiodi una significativa quota di partecipazione nella stessa società.»;- il conferimento societario in contestazione – così come dedottonell’avviso di liquidazione e già accertato dal primo giudice – andava,in effetti, riqualificato quale conferimento di immobili in quanto laGraucub doveva ritenersi «società priva di qualsiasi complessoaziendale da conferire in quanto fondata il 23/1/09, con aumento dicapitale effettuato il 28/3/09 da euro 1.000 ad euro 101.000 conconferimento di immobili da parte dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]», cosìNumero registro generale 7779/2019Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 18423/2026Data pubblicazione 08/06/2026che rimaneva «inverosimile ed improbabile per i tempi assolutamenteristretti» che il (successivo) 9 aprile 2009 avesse formato oggetto diconferimento una qualche azienda;- per di più, non risultava svolto «alcun tipo di operazione (ad es.una o più locazioni - affitti, attività alberghiera ovvero altre attivitàquale ad esempio di ricerca di clientela) e non sono state neppurevolturate le utenze degli immobili che sono rimasti nella disponibilitàdei coniugi conferenti cosicché risulta ancora più plausibile il fatto chenon si tratti di attività aziendale ma di semplice conferimentoimmobiliare»; e l’Agenzia aveva documentato che la societàconferitaria aveva «dichiarato solo redditi da fabbricati, senza pagareimposte fino al 2013, mentre la società Bellnote non ha dichiarato nullain Italia», da ciò conseguendone «che Graucub fosse di fatto inattiva enon avesse nulla da conferire.»;- per quanto dovesse ritenersi (anche) che la società conferitariaaveva sede effettiva in Italia (quale «soggetto interposto, di fattoinesistente»), trattandosi di conferimento immobiliare, risultavano adogni modo dovute le imposte ipotecaria e catastale,indipendentemente, dunque, dalla sede di detta società;- destituita di fondamento rimaneva altresì l’eccezione didecadenza formulata dall’appellante in quanto l’avviso di liquidazioneera stato emesso tempestivamente in relazione alla data diregistrazione dell’atto oggetto di rettifica.2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sullabase di tre motivi.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il ricorso è articolato sui seguenti motivi.1.1 - Col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 7779/2019Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 18423/2026Data pubblicazione 08/06/2026del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, deducendo, in sintesi, che –così come reso esplicito dall’obiettivo contenuto dell’atto impositivo –la riqualificazione del conferimento societario era stata operataprescindendo dal contenuto negoziale dell’atto presentato per laregistrazione, ed in violazione della l. 27 dicembre 2017, n. 205, art.1, comma 87, lett. a), e della l. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1,comma 1084.Difatti, detta riqualificazione – che involgeva un atto che, a suavolta, aveva ad oggetto il conferimento non solo di beni immobili maanche di mobili ed attrezzature, del portafoglio clienti e di contrattipreliminari, e di quant’altro concorreva a costituire l’azienda conferita– era stata operata sulla base di elementi di qualificazione desuntialiunde ed al di fuori dello stretto contenuto negoziale.1.2 - Il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsaapplicazione di legge con riferimento al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,artt. 23, 50 e art. 4, nota 4, della tariffa allegata, parte prima, al d.lgs.31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2, 10 e art. 1 della tariffa allegata, eall’art. 2697 cod. civ.Assume, in sintesi, la ricorrente che il giudice del gravame avevarilevato l’esterovestizione di essa esponente sulla base di argomentimeramente tautologici ed autoreferenziali che, allora, non davanoalcun effettivo conto di una sede effettiva diversa da quella sussistentein Cipro.1.3 - Il terzo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione efalsa applicazione del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, e dell’art.2697 cod. civ., assumendo la ricorrente rispettivamente che:- nella fattispecie, non v’era alcuna prova di un accordo simulatorioche, correlato all’originario conferimento immobiliare operato in favoreNumero registro generale 7779/2019Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 18423/2026Data pubblicazione 08/06/2026della [OSCURATO:PERSONA] dai coniugi Concetti e Botticelli, erarimasto del tutto indimostrato;- ad ogni modo, qualora si fosse voluta seguire l’impostazione fattapropria dall’Agenzia quanto a riqualificazione dell’atto di conferimentodi azienda, del tutto evidente rimaneva che così si era inteso tassarequell’originario conferimento immobiliare che (in tesi) era poipervenuto al soggetto interposto (la società [OSCURATO:PERSONA]),conferimento che era stato registrato il 24 aprile 2009 e rispetto alquale doveva ritenersi perfezionata la decadenza (triennale) di cuiall’art. 76, cit.2. – Il primo motivo – dal cui esame consegue l’assorbimento deiresidui motivi - è fondato e va accolto.3. - Il testo originario del d.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 (in buonasostanza riproduttivo del previgente d.P.R. n. 634 del 1972, art. 19)disponeva che «L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e glieffetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vicorrisponda il titolo o la forma apparente.».La Corte, in relazione alla portata applicativa di detta disposizione,ha avuto modo di precisare che la stessa ha natura di regolainterpretativa e non di norma antielusiva, sicché l'Amministrazionefinanziaria può procedere alla riqualificazione del negozio senzanecessità di un previo contraddittorio endoprocedimentale (Cass., 13ottobre 2020, n. 22037; Cass., 30 maggio 2018, n. 13610; Cass., 9aprile 2018, n. 8619; Cass., 9 gennaio 2018, n. 313; Cass., 19 giugno2013, n. 15319); e, per quel che qui più rileva, che detta disposizionedeve essere intesa nel senso che, nell'attività di qualificazione degli attinegoziali, l'Ufficio è tenuto ad attribuire rilievo preminente alla causareale del negozio, ovvero alla regolamentazione degli interessieffettivamente perseguita dai contraenti, anche mediante una pluralitàdi pattuizioni non contestuali tra loro collegate (v., ex plurimis, - inNumero registro generale 7779/2019Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 18423/2026Data pubblicazione 08/06/2026relazione a fattispecie, oggetto di riqualificazione, relative aconferimenti societari di azienda correlati a cessioni di partecipazionisociali, - Cass., 30 maggio 2018, n. 13610; Cass., 15 marzo 2017, n.6758; Cass., 18 maggio 2016, n. 10216; Cass., 19 marzo 2014, n.6405; Cass., 14 febbraio 2014, n. 3481; Cass., 19 marzo 2013, n.6835; per il rilievo che la riqualificazione, ex art. 20, cit., «non puòtravalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile»salva la prova di un disegno elusivo e delle modalità di manipolazioneed alterazione degli schemi negoziali classici, v. Cass., 27 gennaio2017, n. 2054 cui adde Cass., 10 marzo 2020, n. 6790 in motivazione;Cass., 15 gennaio 2019, n. 722).3.1 – La l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a),ha, quindi, ridisegnato le coordinate regolative dell’art. 20, cit., il cuicontenuto ne è uscito riformulato nei seguenti termini: «L'imposta èapplicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'attopresentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o laforma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'attomedesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad essocollegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.»; e dettadisposizione - cui la Corte aveva attribuito natura innovativa e, con ciò,non retroattiva (Cass., 9 gennaio 2019, n. 362; Cass., 28 febbraio2018, n. 4589; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4407; Cass., 26 gennaio2018, n. 2007) - ha formato oggetto di un ulteriore intervento da partedel legislatore che, con la l. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma1084, ha precisato che «La L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma87, lett. a), costituisce interpretazione autentica del testo unico di cuial D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, comma 1.».3.2 – Le questioni di costituzionalità sollevate nei riguardi dellariformulazione dell’art. 20, cit., quale disposizione di interpretazioneautentica, sono state, quindi, disattese dalla Corte CostituzionaleNumero registro generale 7779/2019Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 18423/2026Data pubblicazione 08/06/2026(Corte Cost., 21 luglio 2020, n. 158; Corte Cost. 16 marzo 2021, n.39); e il Giudice delle leggi ha, in particolare, rimarcato che:- «il senso fatto palese dal significato proprio delle parole delladisposizione denunciata (secondo la loro connessione), i correlativilavori preparatori (in particolare la relazione illustrativa all’art. 1,comma 87, della legge n. 205 del 2017) e tutti i comuni criteriermeneutici (in particolare, quello sistematico) convergonounivocamente nel far ritenere la disposizione oggetto delle questionicome intesa a imporre che, nell’interpretare l’atto presentato aregistrazione, si debba prescindere dagli elementi «extratestuali e daglidel medesimo d.P.R. n. 131 del 1986.»;- l’interpretazione evolutiva della disposizione di cui all’art. 20, cit.,quale sottesa alla ricostruzione operata dalla Corte, «non equivale apriori a un’interpretazione costituzionalmente necessitata» deiparametri costituzionali evocati (art. 3 e art. 53 Cost.), in quanto «èpossibile ritenere compatibili con la Costituzione anche nozioni diverse,rispetto a quelle utilizzate dal rimettente, di «atto presentato allaregistrazione» e di «effetti giuridici», in relazione alle quali considerarela capacità contributiva, tenendo conto dell’individuazione delle voci intariffa distintamente stabilite dal testo unico dell’imposta di registro.Tali possibili diverse nozioni, convalidate dalla novella censurata,riguardano lo stesso presupposto d’imposta individuato dall’art. 20 deld.P.R. n. 131 del 1986, che deve essere vagliato alla luce delladisciplina del tributo nel suo complesso.»;- gli interventi normativi che hanno inciso sull’originariaformulazione dell’art. 20, cit., «nel confermare la tassazione isolata delnegozio veicolato dall’atto presentato alla registrazione secondo glieffetti giuridici da esso desumibili», risultano coerenti «con i principiispiratori della disciplina dell’imposta di registro e, in particolare, conNumero registro generale 7779/2019Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 18423/2026Data pubblicazione 08/06/2026la natura di “imposta d’atto” storicamente riconosciuta al tributo diregistro dopo la sostanziale evoluzione da tassa a imposta. Per quantopossa apparire, de iure condendo, in parte obsoleta rispettoall’evoluzione delle tecniche contrattuali, tale natura non risultasuperata dal legislatore positivo tenuto conto dell’attuale impiantosistematico della disciplina sostanziale e procedimentale dell’impostadi registro.»;- detti interventi - in quanto volti ad escludere il rilievo di elementiextratestuali e di atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l’attosottoposta a registrazione - sono, quindi, finalizzati «a ricondurre ilcitato art. 20 all’interno del suo alveo originario, dove l’interpretazione,in linea con le specificità del diritto tributario, risulta circoscritta aglieffetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione (ovverossia algestum, rilevante secondo la tipizzazione stabilita dalle voci indicatenella tariffa allegata al testo unico), senza che possano essere svolteindagini circa effetti ulteriori, salvo che ciò sia espressamente stabilitodalla stessa disciplina del testo unico. … le ipotesi riconducibiliall’accezione restrittiva generale della nozione di «atto» presentato allaregistrazione sono individuabili solo al di fuori di quelle, espressamenteregolate dallo stesso testo unico, che ammettono la rilevanza deglieffetti di separati atti o fatti collegati o, in altri termini, di vicenderientranti nel complessivo programma di azione costituito da unprecedente negozio, che incideranno sul regime fiscale di quest’ultimoo comporteranno trattamenti d’imposta diversificati.»; da tantoconseguendo che «il criterio di qualificazione e di sussunzione in viainterpretativa risulta omogeneo a quello della tipizzazione, secondo leregole del testo unico e in ragione degli effetti giuridici dei singoli attidistintamente individuati dal legislatore nelle relative voci di tariffa adesso allegata.»;Numero registro generale 7779/2019Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 18423/2026Data pubblicazione 08/06/2026- «l’interpretazione evolutiva, patrocinata dal rimettente, di dettoart. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, incentrata sulla nozione di “causareale”, provocherebbe incoerenze nell’ordinamento, quantomeno apartire dall’introduzione dell’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000.Infatti, consentirebbe all’amministrazione finanziaria, da un lato, dioperare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia delcontraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuentee, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di «indebiti» vantaggi fiscalie di operazioni «prive di sostanza economica», precludendo di fatto almedesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invecepacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale edell’Unione europea).» (così Corte Cost., 21 luglio 2020, n. 158).3.3 – La giurisprudenza della Corte, successiva alla riformulazionedell’art. 20, cit., ed agli interventi della Corte costituzionale, harimarcato che il ricordato principio giurisprudenziale del rilievopreminente da attribuire alla «causa reale» del negozio, ovvero allaregolamentazione degli interessi effettivamente perseguita daicontraenti (cd. prevalenza della sostanza sulla forma), può continuaread essere fatto valere dall’amministrazione - con riferimento agli effettigiuridici dell’atto presentato per la registrazione - seppur nei (piùristretti) limiti della unicità del dato documentale (instrumentum) chenon consente più la considerazione di elementi extra-testuali e imponeun’interpretazione ab intrinseco del gestum (v. Cass., 28 gennaio2022, n. 2677; Cass., 22 aprile 2021, n. 10688; Cass., 1 aprile 2021,n. 9065); nonché che la funzione antielusiva deve essere fatta valeredietro applicazione della l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10-bis (Cass.,22 aprile 2021, n. 10688, cit.; v. altresì, in motivazione, Cass., 20luglio 2023, n. 21535).3.4 - Nella fattispecie va, pertanto, rimarcato, per un verso, che –dovendosi aver riguardo agli effetti giuridici dell’atto presentato allaNumero registro generale 7779/2019Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 18423/2026Data pubblicazione 08/06/2026registrazione – la tassazione di registro dell’atto di conferimentosocietario andava strettamente correlata all’atto tipico presentato perla registrazione e, dunque, ai suoi effetti giuridici che hanno ad oggettoil conferimento di un’azienda; e, per il restante, che la funzioneantielusiva – in tesi correlata alla provenienza della componenteimmobiliare dell’azienda ed alla verifica delle condotte fiscali tenutedalle parti dell’atto di conferimento societario - non poteva che essereperseguita secondo i presupposti sostanziali, e la disciplinaprocedimentale, posta dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, una volta esclusa, ad ogni modo, la legittimità di un’interpretazionedell’atto registrato complementare a quella desumibile da elementiextra-testuali.4. - L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel meritocon accoglimento del ricorso originario della contribuente.Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti inconsiderazione del sovrapporsi in corso di causa, sull’orientamento dilegittimità di cui sopra s’è dato conto, di interventi normativi, e diconseguenti pronunce del Giudice delle Leggi, che hanno conferito allares controversa profili di novità con mutamento della giurisprudenzarispetto alle questioni dirimenti in contestazione tra le parti. P.Q.MLa Corte- accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi;- cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito,accoglie il ricorso originario della contribuente;- compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 11 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]