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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38365/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per evasione dagli arresti domiciliari); [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un motivo unico, errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, rilevabile anche d'ufficio e richiesta in sede di discussione, configurabile perché l'imputato fu rinvenuto a brevissima distanza dall'abitazione da cui era autorizzato ad allontanarsi fino alle 11:30 - sicché si sarebbe attardato semplicemente nei pressi della propria abitazione -; non incontrò pregiudicati; non era già incorso nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla misura; rilevato che la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., non dedotta nei motivi di appello, non può essere eccepita per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, e che sul giudice di merito non grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773); Rilevato che, nel caso di specie, l'art. 131-bis cod. pen. era già vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata (il 18/12/2024) e il motivo non risulta dedotto in appello; [OSCURATO:PERSONA], dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per evasione dagli arresti domiciliari); [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un motivo unico, errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, rilevabile anche d'ufficio e richiesta in sede di discussione, configurabile perché l'imputato fu rinvenuto a brevissima distanza dall'abitazione da cui era autorizzato ad allontanarsi fino alle 11:30 - sicché si sarebbe attardato semplicemente nei pressi della propria abitazione -; non incontrò pregiudicati; non era già incorso nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla misura; rilevato che la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., non dedotta nei motivi di appello, non può essere eccepita per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, e che sul giudice di merito non grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773); Rilevato che, nel caso di specie, l'art. 131-bis cod. pen. era già vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata (il 18/12/2024) e il motivo non risulta dedotto in appello; [OSCURATO:PERSONA], dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 38365/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris