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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42560/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, previa esclusione della contestata recidiva e dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 1 legge fall., confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nella su qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA].

In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte dichiarava invece non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il concorrente reato di cui all'art. 2 d. igs. n. 74/2000.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto della fallita, alla sussistenza dei reati contestati ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale insistito nell'accoglimento del ricorso.

3. I motivi di ricorso sono invero inammissibili.

Il primo si rivela infatti generico nella misura in cui non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha valorizzato elementi ulteriori rispetto a quelli contestati dal ricorso ai fini dell'attribuzione all'Onofri della qualifica di amministratore di fatto della fallita (ad esempio le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]), procedendo altresì ad una valutazione globale e tutt'altro che illogica del compendio probatorio nei cui confronti, invece, il ricorrente ha serbato un approccio atomistico e parcellizzato.

Non sussistono poi i lamentati travisamenti di alcune prove, atteso che le censure proposte in tal senso dal ricorrente non attengono al significante delle dichiarazioni testimoniali evidenziate, bensì al loro significato probatorio, del quale in definitiva il ricorso prospetta un diverso e alternativo apprezzamento, per di più attraverso il già ricordato approccio parziale ed atomistico a tale materiale.

Manifestamente infondate sono le doglianze relative al reato di bancarotta documentale, posto che, coerentemente al tenore dell'imputazione ed alle risultanze esposte e non contestate, la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie di bancarotta documentale cd. generica correttamente ritenuta integrata attraverso la sistematica omessa contabilizzazione delle vendite operate "in nero".

Conseguentemente alcuna ulteriore confutazione dei rilievi difensivi in merito all'elemento soggettivo del reato era dovuta dai giudici del merito, atteso che il dolo specifico di evasione non è incompatibile con quello generico della bancarotta documentale.

Generiche e versate in fatto sono poi le censure relative al reato di bancarotta patrimoniale che non individuano effettivi profili di manifesta illogicità nell'apparato giustificativo della sentenza sul punto.

Ed altrettanto generiche sono infine le doglìanze proposte con l'ultimo motivo, posto che la Corte ha ancorato in maniera esaustiva il diniego delle attenuanti generiche alla ritenuta gravità dei fatti ed ai precedenti penali dell'imputato.

4. Nonostante la rilevata inammissibilità dei motivi di ricorso, deve però prendersi atto che la Corte Costituzionale (sent. n. 222 del 2018) ha nelle more dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. nella parte in cui determinava nella misura fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni, la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari.

Deve quindi rilevarsi l'illegittimità della commisurazione delle suddette pene accessorie nel caso di specie, essendo le stesse state applicate all'imputato sulla base del dettato normativo ritenuto incostituzionale.

Ciò però non può determinare l'annullamento con rinvio della sentenza ai fini della rideterminazione della loro durata, atteso che nel frattempo i reati per cui è intervenuta condanna si sono prescritti, essendosi compiuto il relativo termine al più tradi il 25 luglio 2018, anche tenuto conto dei periodi di sospensione maturati nel corso dei gradi di merito e pari a 188 giorni.

Deve allora essere ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

Un, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274 e 244275).

Ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, cit.).

Rilevato in tal senso che dalla sentenza impugnata non emergono elementi in grado di rivelare nei termini sopra descritti l'evidenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per le ragioni esposte.

Per questi motivi Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi i reati

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, previa esclusione della contestata recidiva e dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 1 legge fall., confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nella su qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte dichiarava invece non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il concorrente reato di cui all'art. 2 d. igs. n. 74/2000. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto della fallita, alla sussistenza dei reati contestati ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale insistito nell'accoglimento del ricorso. 3. I motivi di ricorso sono invero inammissibili. Il primo si rivela infatti generico nella misura in cui non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha valorizzato elementi ulteriori rispetto a quelli contestati dal ricorso ai fini dell'attribuzione all'Onofri della qualifica di amministratore di fatto della fallita (ad esempio le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]), procedendo altresì ad una valutazione globale e tutt'altro che illogica del compendio probatorio nei cui confronti, invece, il ricorrente ha serbato un approccio atomistico e parcellizzato. Non sussistono poi i lamentati travisamenti di alcune prove, atteso che le censure proposte in tal senso dal ricorrente non attengono al significante delle dichiarazioni testimoniali evidenziate, bensì al loro significato probatorio, del quale in definitiva il ricorso prospetta un diverso e alternativo apprezzamento, per di più attraverso il già ricordato approccio parziale ed atomistico a tale materiale. Manifestamente infondate sono le doglianze relative al reato di bancarotta documentale, posto che, coerentemente al tenore dell'imputazione ed alle risultanze esposte e non contestate, la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie di bancarotta documentale cd. generica correttamente ritenuta integrata attraverso la sistematica omessa contabilizzazione delle vendite operate "in nero". Conseguentemente alcuna ulteriore confutazione dei rilievi difensivi in merito all'elemento soggettivo del reato era dovuta dai giudici del merito, atteso che il dolo specifico di evasione non è incompatibile con quello generico della bancarotta documentale. Generiche e versate in fatto sono poi le censure relative al reato di bancarotta patrimoniale che non individuano effettivi profili di manifesta illogicità nell'apparato giustificativo della sentenza sul punto. Ed altrettanto generiche sono infine le doglìanze proposte con l'ultimo motivo, posto che la Corte ha ancorato in maniera esaustiva il diniego delle attenuanti generiche alla ritenuta gravità dei fatti ed ai precedenti penali dell'imputato. 4. Nonostante la rilevata inammissibilità dei motivi di ricorso, deve però prendersi atto che la Corte Costituzionale (sent. n. 222 del 2018) ha nelle more dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. nella parte in cui determinava nella misura fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni, la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari. Deve quindi rilevarsi l'illegittimità della commisurazione delle suddette pene accessorie nel caso di specie, essendo le stesse state applicate all'imputato sulla base del dettato normativo ritenuto incostituzionale. Ciò però non può determinare l'annullamento con rinvio della sentenza ai fini della rideterminazione della loro durata, atteso che nel frattempo i reati per cui è intervenuta condanna si sono prescritti, essendosi compiuto il relativo termine al più tradi il 25 luglio 2018, anche tenuto conto dei periodi di sospensione maturati nel corso dei gradi di merito e pari a 188 giorni. Deve allora essere ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. Un, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274 e 244275). Ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, cit.). Rilevato in tal senso che dalla sentenza impugnata non emergono elementi in grado di rivelare nei termini sopra descritti l'evidenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per le ragioni esposte. Per questi motivi Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi i reati