CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 16966/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Milano, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1 La giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che, per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici, tra cui i terzi interessati, deve trovare applicazione la regola che l'art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale. Con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33358 del 03/07/2024, Sgrò, non mass.; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, Fazzari, Rv. 273505), così come, a monte, incorre nell'inammissibilità l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (cfr. Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, Pannunzio, Rv. 259847; Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Russo, Rv. 259174; Sez. 2, n. 31044 del 13/06/2013, Rv. 256839; Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013, Rv. 255445). Il precetto di cui all'art. 100 cod. proc. pen. è ben distinto da quello dell'art.96 cod. proc. pen. per la posizione dell'imputato e da quello dell'art. 101 cod. proc. pen. per la persona offesa, norme che si limitano a richiedere la semplice nomina del difensore e a stabilire che questa si effettua con dichiarazione alla autorità procedente, con consegna alla stessa da parte del difensore o con raccomandata. La posizione processuale del terzo interessato è, infatti, nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella dell'indagato e dell'imputato che, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. "personalissimi". Non così per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ. 1.2 Quanto ai criteri distintivi tra nomina difensiva e procura speciale, deve essere ricordato l'insegnamento fissato da Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, Pannunzio, Rv. 259847, secondo cui la differenza tra le due figure giuridiche è che la nomina del difensore prevede formalità che riguardano il momento della presentazione (art. 96 cod. proc. pen.) ma nulla è sancito dalla legge quanto al contenuto. E deve ritenersi perciò che si tratti di semplice negozio unilaterale di investitura, per il difensore, del potere di rappresentare la parte in giudizio che vale per tutta la durata del processo, fino a revoca o rinuncia e per l'esercizio di tutti e solo dei poteri propri del difensore in quanto tale, quale ad esempio, il potere di impugnazione, che è previsto dall'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. in capo al difensore, con titolarità diversa e disgiunta da quella dell'imputato o del suo procuratore speciale. Invece la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. non può che essere un mandato con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, opera che consiste nella rappresentanza nel compimento di determinati atti di cui è titolare in proprio il conferente la procura stessa, in relazione a un determinato procedimento, tanto che, salvo manifestazione di volontà diversa, quella non sarebbe nemmeno automaticamente estensibile a più gradi del processo (come invece lo è la nomina del difensore). Essa può anche comprendere, solo se espressa, anche la potestà di disposizione del diritto in contesa (art. 100 cod. proc. pen.). La distinzione è stata poi ribadita dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894), dovendosi solo aggiungere sul punto che, non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali al fine di stabilire il reale contenuto di un atto, la nomina difensiva ben può valere anche come procura speciale, ma solo a condizione che contenga tutti gli elementi integrativi della procura speciale richiesta dall'art. 100 cod. proc. pen., cioè la chiara manifestazione della volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni ed il conseguente conferimento di poteri in ordine alla specifica procedura introdotta. 2. Tanto premesso, il Tribunale cautelare si è attenuto ai principi costantemente affermati da questa Corte e sopra richiamati, avendo dichiarato l'inammissibilità del ricorso per la irritualità della dichiarazione di nomina di difensore e contestuale procura speciale, essendo l'atto privo di autentica della firma del difensore nominato o di altro pubblico ufficiale (notaio o incaricato dell'ambasciata) ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., in tal modo mancando la prova della provenienza certa dell'atto dal soggetto indicato. 3. Nè è possibile attivare in favore del terzo interessato, di cui si accerti il difetto di procura speciale, il meccanismo sanante previsto dall'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., avendo questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, Borrelli, cit.), in materia di giudizio di prevenzione, affermato il principio di diritto secondo cui "la mancanza della procura speciale, ai sensi dell'art. 100 c.p.p., delle parti private diverse dall'imputato al difensore, non può essere sanata, previa concessione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., ma comporta l'inammissibilità dell'impugnazione", ritenendo che, secondo le regole del codice di procedura penale, i termini per proporre impugnazione sono stabiliti a pena di decadenza, per cui, in assenza di una disposizione penale processuale che faccia espresso richiamo alle regole dettate nel diverso contesto del processo civile, non è permesso derogare ad essi (nello stesso senso, in materia di cautela reale, Sez. 3, n. 44033 del 03/12/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 3, n. 25316 del 10/02/2023, Prada, non mass.; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, cit.; Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, cit.; Sez. 6, n. 1289 del 20/11/2012, dep. 2013, Coop. Leonardo da Vinci, Rv. 254287). 4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu