Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 37981/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 dicembre 2023 la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 9 febbraio 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità del provvedimento impugnato.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

2.1. Ed infatti, con riferimento alla prima doglianza, risulta congruo e logico il ragionamento espresso dalla Corte di appello con cui è stato evidenziato come dalla cessione dello stupefacente detenuto dall'Esercizio, in quanto droga molto pura, si potesse conseguire un guadagno certamente non irrilevante (cfr. p. 8 della sentenza impugnata), così da doversi escludere la ricorrenza di un lucro di speciale tenuità, di rilievo ai sensi dell'art. 62 n. 4 cod. pen. 2.2.

La seconda censura è, poi, manifestamente infondata, trattandosi di motivo del tutto generico ed aspecifico, inidoneo a rappresentare le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e a confrontarsi in maniera adeguata con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 luglio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 dicembre 2023 la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 9 febbraio 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità del provvedimento impugnato. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riferimento alla prima doglianza, risulta congruo e logico il ragionamento espresso dalla Corte di appello con cui è stato evidenziato come dalla cessione dello stupefacente detenuto dall'Esercizio, in quanto droga molto pura, si potesse conseguire un guadagno certamente non irrilevante (cfr. p. 8 della sentenza impugnata), così da doversi escludere la ricorrenza di un lucro di speciale tenuità, di rilievo ai sensi dell'art. 62 n. 4 cod. pen. 2.2. La seconda censura è, poi, manifestamente infondata, trattandosi di motivo del tutto generico ed aspecifico, inidoneo a rappresentare le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e a confrontarsi in maniera adeguata con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Sentenza Cassazione n. 37981/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris