CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 luglio 1975
Cassazione n. 39568/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il 24/07/1975 Cina avverso l'ordinanza del 05/03/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dei difensori del ricorrente, avvocata [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati al ricorso insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 1 febbraio 2024 per i reati di cui all'art. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, ordinanza (74,-/ emessa a seguito dell'ordinanza del 19 gennaio 2024 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in esito a convalida del fermo, dichiarata la propria incompetenza territoriale, aveva disposto la trasmissione al giudice distrettuale presso il Tribunale di Catanzaro. 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia violazione dell'art. 291, connma 2 e 27 cod. proc. pen. per inosservanza del termine di venti giorni per l'emissione del nuovo titolo cautelare da parte del giudice dichiarato competente. A fronte dell'ordinanza del 19 gennaio 2024 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno che dichiarava la propria incompetenza, solo in data 15 febbraio 2024, quindi oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 27 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva emesso la nuova ordinanza, priva della data di deposito del provvedimento. E' inconferente il riferimento dell'ordinanza impugnata, quale data di emissione dell'ordinanza, a quella del 1 febbraio 2024 ovvero alla data recata dal verbale del 2 febbraio 2024 con il quale era stato conferito all'interprete l'incarico per la traduzione trattandosi, quanto alla prima, di attestazione del cancelliere relativa all'attestazione della conformità della copia all'originale e, quanto alla seconda, di adempimento non rilevante ai fini della verifica della tempestività dell'adozione del provvedimento. La mera data di sottoscrizione da parte del giudice è inidonea a produrre effetti giuridici che possono essere ricondotti solo alla data di deposito dell'atto presso la cancelleria, nel caso carente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati, in fatto e in diritto. Premesso che l'art. 27 cod. proc. pen. rinvia, ai fini della tempestività dell'emanazione del provvedimento a cura del giudice competente, al provvedimento adottato dal giudice ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen. e, dunque, alla mera adozione dell'ordinanza (che è cosa diversa dagli adempimenti connessi alla sua esecuzione), rileva il Collegio che l'ordinanza in atti reca la data di sottoscrizione del giudice del 1 febbraio 2024 e che sulla stessa sono apposti il timbro e la sottoscrizione del funzionario giudiziario, dati formali che, in assenza di indicazioni diverse, attestano il deposito dell'atto alla data recata dal provvedimento atteso che l'art. 292, comma 2-bis, cod. proc. pen. prescrive che l'ordinanza adottata dal giudice in materia cautelare contiene "la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice", e non rinvia agli adempimenti del deposito dei provvedimenti previsti dall'art. 125 e ss. cod. proc. pen. Ai fini dell'attestazione del deposito del provvedimento è, pertanto, necessaria e sufficiente la sottoscrizione apposta dal cancelliere che fa tutt'uno con il provvedimento redatto dal giudice e con le indicazioni, in relazione alla data di redazione, contenute nel provvedimento stesso. Tanto ciò è vero che le copie in atti, ivi compresa quella tradotta in cinese, recano la indicazione del timbro e della sottoscrizione del cancelliere diversa dal timbro di attestazione di conformità apposto sulle copie ai fini della trasmissione al Pubblico Ministero per la esecuzione dopo la traduzione. Tale attestazione che reca, oltre alle generalità del funzionario, anche la data (15 febbraio 2024) è diversa e ulteriore rispetto a quella apposta dal cancelliere al momento del deposito del provvedimento. Per mera completezza va, infine, rilevato che l'ordinanza di applicazione della misura veniva consegnata, per la traduzione, al perito incaricato con verbale del 2 febbraio 2024: anche per tale via risulta, dunque confermata, attraverso un atto equipollente, la data di adozione del provvedimento rilevante ai fini della verifica del rispetto del termine di venti giorni ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità che il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] è incaricata degli adempimenti in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 e7 14. att. i o cod. proc. pen. 52