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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2021

Cassazione n. 13428/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la dichiarazione di responsabilità in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose, commesso il 3 giugno 2014 in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed altri.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e denuncia con tre motivi, quivi enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:

2.1. la violazione dell'art. 23 d.l. n. 149 del 9 novembre 2020, lamentando la mancata comunicazione del rinvio dell'udienza fissata per il 16 febbraio 2021 (in riferimento alla quale aveva provveduto a depositare conclusioni scritte, dovendosi tenere in camera di consiglio senza partecipazione delle parti) al 27 aprile 2021, data in cui la causa era stata decisa all'esito di trattazione orale;

2.2. la violazione dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità della testimonianza della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]°, nella parte in cui aveva riferito di essere stato informato del furto perpetrato nell'immobile ubicato in [OSCURATO:PERSONA] n. 29 di Sommatino da una fonte anonima - che come tale non era stata in grado di identificare -, trattandosi di passaggio decisivo, posto che il propalante aveva riferito che i ladri erano entrati da [OSCURATO:PERSONA], scardinando la porta, ed uscendo da [OSCURATO:PERSONA], perché tanto gli era stato riferito dalla fonte che non era stato possibile escutere;

2.3. la violazione di legge, la manifesta illogicità della motivazione e l'errata valutazione degli elementi acquisiti in giudizio, laddove la Corte territoriale aveva travisato i dati probatori ritenendo che la porta dell'immobile, posta su [OSCURATO:PERSONA], fosse stata scardinata, atteso che la parte offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva solo ipotizzato che ciò fosse accaduto e che non era verisimile che l'imputato, pur sapendo di potere accedere comodamente all'immobile dall'entrata secondaria di [OSCURATO:PERSONA], avesse deciso di farvi ingresso dall'entrata principale, usando violenza alla porta, asportando, peraltro, ferraglia di irrisorio valore; donde, si sarebbe dovuta ritenere credibile la versione del ricorrente, per come riscontrata delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano fornito una convincente ricostruzione alternativa.

4. Con requisitoria in data 2 febbraio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento.

1. Il primo motivo è infondato.

1.1. Dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale del vizio dedotto, risulta: I.) che all'udienza del 16 febbraio 2021, fissata (a seguito di rinvio dell'udienza del 22 ottobre 2020 a causa di impedimento del difensore dell'imputato) per la discussione del gravame, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta dell'8 ottobre 2018, il Collegio, incamerate le conclusioni cartolarmente rassegnate dal pubblico ministero e dal difensore dell'imputato, ha rinviato la deliberazione al 27 aprile 2021 in ragione dell'impedimento del consigliere relatore; II.) che in tale data, procedutosi alla trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 23 d.l. n. 149 del 2020 (come attestato a verbale), richiamate le conclusioni già rassegnate per iscritto dalle parti, il giudice d'appello ha adottato la decisione impugnata.

1.2. Tanto premesso, è pacifico che, nel caso di specie, la Corte territoriale, all'udienza del 16 febbraio 2021, abbia disposto, con l'ordinanza dettata a verbale, un mero rinvio della deliberazione per impedimento del consigliere relatore, la discussione delle parti essendosi esaurita prima dell'udienza stessa, mediante il tempestivo deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, trasmesse al difensore dell'imputato tramite PEC in data 5 febbraio 2021, e le repliche da questi articolate nelle proprie conclusioni scritte, alla stregua di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, d.l. n. 149 del 9 novembre 2020.

1.3. Escluso, pertanto, che si sia verificata una lesione del diritto di difesa dell'imputato, sotto il profilo del difetto del regolare dispiegarsi del contraddittorio, non sussiste neppure una invalidità della decisione sottoposta a scrutinio derivante dall'alterazione della sequenza degli atti processuali, siccome fissata dall'art. 23 d.l. n. 149 del 9 novembre 2020.

Devesi, infatti, osservare che le «Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19», dettate dall'art. 23 d.l. n. 149/2020, come trasposte con integrazioni nell'art.23-bis di cui alla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel derogare al principio di oralità del contraddittorio, introducono una consistente eccezione al principio di immediatezza della deliberazione, di cui all'art. 525 cod. proc. pen..

La struttura del rito da esse configurato comporta, in effetti, una decisa cesura tra il momento della discussione e quello della deliberazione, la quale ha luogo dopo che la prima si è dispiegata per iscritto e si è esaurita fuori udienza con il deposito delle conclusioni delle parti, secondo le modalità e le scansioni temporali fissate dalla disposizione di cui al comma 2 della norma citata.

Ne viene che il differimento della deliberazione, come accaduto nell'ipotesi al vaglio, assume un significato neutro - ossia insuscettibile, di per sé, di riverberarsi negativamente sull'effettività del diritto di difesa - rispetto al tempo della discussione cartolare, avendo lo stesso legislatore ritenuto di dover sacrificare il nesso di immediata consequenzialità, normalmente esistente tra lo svolgimento del contradditorio tra le parti e la deliberazione del giudice, come precipitato dell'oralità del giudizio, per far fronte all'urgenza di contenere l'emergenza epidemiologica.

1.4. La specialità del rito seguito per la decisione dell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non imponeva, dunque, che al suo difensore venisse comunicato il rinvio della deliberazione ad una successiva udienza fissa, nella quale la trattazione dell'impugnazione ha avuto luogo sulla base del contradditorio siccome già in precedenza cristallizzato.

2. Il secondo e il terzo motivo sono generici e volti a stimolare un'inammissibile rivalutazione delle prove

2.1. La violazione dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen. è eccepita senza alcuna illustrazione del rilievo assunto dalla propalazione della fonte anonima (che aveva informato la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] dell'introduzione di un soggetto nell'edificio di sua proprietà, avvenuto tramite l'effrazione della porta di ingresso principale posta sulla [OSCURATO:PERSONA]) nell'economia della decisione, che, peraltro, per quanto risulta dal testo della sentenza impugnata, è nullo, avendo la Corte di appello spiegato come l'avvenuta forzatura della porta d'ingresso dell'immobile depredato dei beni mobili, che vi si trovavano all'interno collocati, fosse stata «pienamente accertata in sede di indagini» (cfr. pag. 3, penultimo capoverso, della sentenza impugnata).

2.2. Le ulteriori censure - protese a sostenere Io stato di abbandono dei beni trafugati, posti all'esterno dell'edificio, e l'attendibilità delle testimoni addotte dalla difesa (Alletto e Lombardo) - sono interamente versate in fatto, poiché non deducono specifici ed inopinabili travisamenti delle prove nel rispetto, peraltro, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la dichiarazione di responsabilità in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose, commesso il 3 giugno 2014 in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed altri. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e denuncia con tre motivi, quivi enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. la violazione dell'art. 23 d.l. n. 149 del 9 novembre 2020, lamentando la mancata comunicazione del rinvio dell'udienza fissata per il 16 febbraio 2021 (in riferimento alla quale aveva provveduto a depositare conclusioni scritte, dovendosi tenere in camera di consiglio senza partecipazione delle parti) al 27 aprile 2021, data in cui la causa era stata decisa all'esito di trattazione orale; 2.2. la violazione dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità della testimonianza della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]°, nella parte in cui aveva riferito di essere stato informato del furto perpetrato nell'immobile ubicato in [OSCURATO:PERSONA] n. 29 di Sommatino da una fonte anonima - che come tale non era stata in grado di identificare -, trattandosi di passaggio decisivo, posto che il propalante aveva riferito che i ladri erano entrati da [OSCURATO:PERSONA], scardinando la porta, ed uscendo da [OSCURATO:PERSONA], perché tanto gli era stato riferito dalla fonte che non era stato possibile escutere; 2.3. la violazione di legge, la manifesta illogicità della motivazione e l'errata valutazione degli elementi acquisiti in giudizio, laddove la Corte territoriale aveva travisato i dati probatori ritenendo che la porta dell'immobile, posta su [OSCURATO:PERSONA], fosse stata scardinata, atteso che la parte offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva solo ipotizzato che ciò fosse accaduto e che non era verisimile che l'imputato, pur sapendo di potere accedere comodamente all'immobile dall'entrata secondaria di [OSCURATO:PERSONA], avesse deciso di farvi ingresso dall'entrata principale, usando violenza alla porta, asportando, peraltro, ferraglia di irrisorio valore; donde, si sarebbe dovuta ritenere credibile la versione del ricorrente, per come riscontrata delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano fornito una convincente ricostruzione alternativa. 4. Con requisitoria in data 2 febbraio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento. 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. Dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale del vizio dedotto, risulta: I.) che all'udienza del 16 febbraio 2021, fissata (a seguito di rinvio dell'udienza del 22 ottobre 2020 a causa di impedimento del difensore dell'imputato) per la discussione del gravame, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta dell'8 ottobre 2018, il Collegio, incamerate le conclusioni cartolarmente rassegnate dal pubblico ministero e dal difensore dell'imputato, ha rinviato la deliberazione al 27 aprile 2021 in ragione dell'impedimento del consigliere relatore; II.) che in tale data, procedutosi alla trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 23 d.l. n. 149 del 2020 (come attestato a verbale), richiamate le conclusioni già rassegnate per iscritto dalle parti, il giudice d'appello ha adottato la decisione impugnata. 1.2. Tanto premesso, è pacifico che, nel caso di specie, la Corte territoriale, all'udienza del 16 febbraio 2021, abbia disposto, con l'ordinanza dettata a verbale, un mero rinvio della deliberazione per impedimento del consigliere relatore, la discussione delle parti essendosi esaurita prima dell'udienza stessa, mediante il tempestivo deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, trasmesse al difensore dell'imputato tramite PEC in data 5 febbraio 2021, e le repliche da questi articolate nelle proprie conclusioni scritte, alla stregua di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, d.l. n. 149 del 9 novembre 2020. 1.3. Escluso, pertanto, che si sia verificata una lesione del diritto di difesa dell'imputato, sotto il profilo del difetto del regolare dispiegarsi del contraddittorio, non sussiste neppure una invalidità della decisione sottoposta a scrutinio derivante dall'alterazione della sequenza degli atti processuali, siccome fissata dall'art. 23 d.l. n. 149 del 9 novembre 2020. Devesi, infatti, osservare che le «Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19», dettate dall'art. 23 d.l. n. 149/2020, come trasposte con integrazioni nell'art.23-bis di cui alla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel derogare al principio di oralità del contraddittorio, introducono una consistente eccezione al principio di immediatezza della deliberazione, di cui all'art. 525 cod. proc. pen.. La struttura del rito da esse configurato comporta, in effetti, una decisa cesura tra il momento della discussione e quello della deliberazione, la quale ha luogo dopo che la prima si è dispiegata per iscritto e si è esaurita fuori udienza con il deposito delle conclusioni delle parti, secondo le modalità e le scansioni temporali fissate dalla disposizione di cui al comma 2 della norma citata. Ne viene che il differimento della deliberazione, come accaduto nell'ipotesi al vaglio, assume un significato neutro - ossia insuscettibile, di per sé, di riverberarsi negativamente sull'effettività del diritto di difesa - rispetto al tempo della discussione cartolare, avendo lo stesso legislatore ritenuto di dover sacrificare il nesso di immediata consequenzialità, normalmente esistente tra lo svolgimento del contradditorio tra le parti e la deliberazione del giudice, come precipitato dell'oralità del giudizio, per far fronte all'urgenza di contenere l'emergenza epidemiologica. 1.4. La specialità del rito seguito per la decisione dell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non imponeva, dunque, che al suo difensore venisse comunicato il rinvio della deliberazione ad una successiva udienza fissa, nella quale la trattazione dell'impugnazione ha avuto luogo sulla base del contradditorio siccome già in precedenza cristallizzato. 2. Il secondo e il terzo motivo sono generici e volti a stimolare un'inammissibile rivalutazione delle prove 2.1. La violazione dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen. è eccepita senza alcuna illustrazione del rilievo assunto dalla propalazione della fonte anonima (che aveva informato la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] dell'introduzione di un soggetto nell'edificio di sua proprietà, avvenuto tramite l'effrazione della porta di ingresso principale posta sulla [OSCURATO:PERSONA]) nell'economia della decisione, che, peraltro, per quanto risulta dal testo della sentenza impugnata, è nullo, avendo la Corte di appello spiegato come l'avvenuta forzatura della porta d'ingresso dell'immobile depredato dei beni mobili, che vi si trovavano all'interno collocati, fosse stata «pienamente accertata in sede di indagini» (cfr. pag. 3, penultimo capoverso, della sentenza impugnata). 2.2. Le ulteriori censure - protese a sostenere Io stato di abbandono dei beni trafugati, posti all'esterno dell'edificio, e l'attendibilità delle testimoni addotte dalla difesa (Alletto e Lombardo) - sono interamente versate in fatto, poiché non deducono specifici ed inopinabili travisamenti delle prove nel rispetto, peraltro, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. 3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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