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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36759/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Messina ne ha confermata la condanna per i reati continuati di violazione di domicilio ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta idoneità del compendio probatorio a sorreggere la dichiarazione di responsabilità dell'imputata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha invero dato atto, con motivazione esente da vizi logici, della sussistenza di plurimi elementi a sostegno della tesi accusatoria, tra i quali il narrato della persona offesa, ritenuto intrinsecamente attendibile, nonché la documentazione, anche fotografica, a conferma.

Considerato ulteriormente che lo stesso motivo di ricorso, che contesta altresì l'eccessività della pena e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, tra i quali figurano le modalità della condotta e la gravità del fatto e del danno conseguitone (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Messina ne ha confermata la condanna per i reati continuati di violazione di domicilio ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta idoneità del compendio probatorio a sorreggere la dichiarazione di responsabilità dell'imputata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha invero dato atto, con motivazione esente da vizi logici, della sussistenza di plurimi elementi a sostegno della tesi accusatoria, tra i quali il narrato della persona offesa, ritenuto intrinsecamente attendibile, nonché la documentazione, anche fotografica, a conferma. Considerato ulteriormente che lo stesso motivo di ricorso, che contesta altresì l'eccessività della pena e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, tra i quali figurano le modalità della condotta e la gravità del fatto e del danno conseguitone (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 36759/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris