CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16859/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleSIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso;Udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistitoper l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 13 luglio 2021,confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] era statoritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 43) e 61) (artt.110, 81 comma 2 e314 cod. pen.); la Sesta sezione di questa Corte annullava la predetta sentenzaper i fatti commessi in data antecedente al 29 dicembre 2009 perché estinti perintervenuta prescrizione; la Corte di appello di Milano, con sentenza del 20novembre 2024, dichiarava non doversi procedere per i fatti commessi in epocaantecedente al 29 dicembre 2011 perché estinti per prescrizione, rideterminandola pena alla quale era stato condannato [OSCURATO:PERSONA] in anni 1 e mesi 5 di reclusione;avverso tale ultima sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo:1.1 erronea applicazione della legge penale in relazione al termine di decorrenzadella prescrizione: premesso che la Corte di appello, a seguito della sentenza diannullamento, era stata investita solo del reato di cui al capo 61) e quindi, nellospecifico, per l’anno 2011 in relazione alle spese di cui al rif.13 e per il 2012 inrelazione alle spese di cui al rif. 29, il rif.13 si riferiva esclusivamente a scontriniemessi nell’anno 2010, mentre l’ultimo scontrino del rif.29 era datato 23.12.2011:poiché la data dello scontrino era riferimento esclusivo ai fini della maturazionedel termine prescrizionale, il reato di cui all’art. 61 doveva essere dichiarato estintoper prescrizione, come del resto accaduto per il caso analogo di [OSCURATO:PERSONA];1.2 violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.: a [OSCURATO:PERSONA] venivano addebitatespese esclusivamente antecedenti il termine prescrizionale stabilito in sentenza,ovvero il 29.12.2011, ma, ciò nonostante, era stato condannato, oltretutto con unaumento per la continuazione;1.3 violazione degli artt.627 comma 3, 190, 198, 179 cod. proc. pen.: a VittorioPesato venivano addebitate spese effettuate presso il ristorante convenzionato “DaBerti” e la sentenza di annullamento di questa Corte aveva ritenuto la fondatezzadei motivi di ricorso relativi alla inversione dell’onere della prova e della omessaammissione dei testi a discarico; la Corte di appello aveva però rigettatonuovamente le richieste di rinnovazione probatoria qualificandole come “superfluee inconferenti” poiché riguardanti le modalità di documentazione delle sommerichieste a rimborso; era vero che una volta individuate le categorie di spesa perle quali non si ritiene mai legittimo il rimborso diviene irrilevante accertarel'effettività e le modalità di tali spese, ma le spese sostenute presso il ristoranteconvenzionato di cui al capo di imputazione non erano state considerateincompatibili con le finalità istituzionali tout court, ma solo in presenza di elementiulteriori quali l'effettuazione delle spese in occasione dello svolgimento di attivitàconsiliari e l'assenza di qualsiasi scopo pubblicistico; pertanto, la Corte di appelloera vincolata a seguire il principio di diritto espresso da questa Corte, che avevaconsiderato illegittime le spese in ristorante convenzionato solo in presenza delleulteriori circostanze sopra indicate, in assenza delle quali non poteva esservicondanna; essendo le prove dedotte e mai assunte assolutamente rilevanti ai finidi cui al capo 61) per quanto riferito alle voci di spesa inerenti i ristoranticonvenzionati, anche nell’ottica decostruttiva rispetto agli ulteriori elementiindicati da questa Corte, la Corte di appello aveva il dovere di rinnovare ildibattimento ed acquisire quelle prove testimoniali negate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto manifestamenteinfondato.1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, contrariamente a quantodedotto le condotte descritte nel capo 61) relative al rif. 29 sebbene faccianoriferimento a spese del dicembre 2011 si riferiscono a rimborsi ottenuti nell’anno2012, dunque non prescritti.Deve essere chiarito sul punto che la condotta di peculato contestata non siconsuma con la emissione dello scontrino ma con l’ottenimento del rimborso, inquanto l’art. 314 cod. pen. si riferisce al pubblico ufficiale che “si appropria” deldenaro o di altra cosa mobile, e l’appropriazione avviene appunto quanto vieneerogato il rimborso in denaro.Appare opportuno riportare la motivazione della sentenza rescindente,contenuta a pag.56, relativa al ristorante “[OSCURATO:PERSONA]”: (in tal) “caso, è statocontestato il delitto di peculato commesso dal presidente del gruppo in concorsocon il singolo consigliere che, partecipando al pranzo, poneva in essere ilpresupposto di fatto per il successivo pagamento dello stesso con i fondi delgruppo. Secondo la ricostruzione operata in punto di fatto dalla Corte di appello e,sostanzialmente, neppure contestata dai ricorrenti, alcuni gruppi consiliariavevano stipulato una convenzione con ristoranti collocati nelle vicinanze dellasede della Regione, concordando un prezzo forfettario e, soprattutto, che il singolofruitore del pranzo non dovesse anticipare alcuna somma di denaro, limitandosi asottoscrivere lo scontrino fiscale attestante la consumazione del pranzo.Successivamente, era lo stesso ristoratore a presentare la richiesta di pagamentoal gruppo consiliare ed il presidente autorizzava il pagamento, imputando lesomme ai singoli consiglieri che avevano partecipato al pranzo. Orbene, poichétale modalità veniva seguita dai soli consiglieri ed in concomitanza con la loropartecipazione all'attività consiliare, deve condividersi la tesi sostenuta dai giudicidi merito, secondo cui in tal modo i presidenti dei gruppi interessati hannoconsentito l'indebito utilizzo dei fondi messi a loro disposizione per far fronte alleordinarie spese dei consiglieri, per i quali questi già percepivano un'apposita diaria,con conseguente duplicazione del rimborso (per la normativa sul punto si veda §4). Né può dubitarsi della sussistenza del dolo in capo al singolo consigliere (motivodedotto da Riparbelli e comune anche a Buscemi), dovendosi dare continuità alprincipio secondo cui, ai fini del concorso doloso del capogruppo che autorizzi ilrimborso di spese sostenute dal consigliere per finalità non istituzionali, ènecessario l'accertamento della piena consapevolezza da parte del primo dell'usoillecito del danaro pubblico, che non può desumersi dall'assenza di adeguateverifiche della conformità tra giustificativi di spesa ed iniziative del gruppo, nédall'ampiezza dei rimborsi consentiti (Sez.6, n. 16765 del 18/11/2019, dep.2020,Giovine, Rv. 279418-09). Nel caso di specie, deve ritenersi che il presidente delgruppo ed il singolo consigliere avevano necessariamente contezza dell'indebitoutilizzo dei fondi, posto che la convenzione con il ristoratore era espressamentefinalizzata consentire ai singoli di consiglieri di consumare dei pasti che nonprovvedevano a pagare, in tal modo conseguendo un vantaggio patrimonialeindebito, posto che le spese collegate allo svolgimento dell'attività presso ilConsiglio regionale erano già coperte dalla diaria”.Pertanto, appare evidente che non si debba fare riferimento alla data diemissione dello scontrino per accertare la data di consumazione del reato ed ilconseguente termine di prescrizione, ma alla data in cui il rimborso veniva erogatoal ristoratore, che avveniva l’anno successivo, con conseguente manifestainfondatezza dei primi due motivi del ricorso.1.2 Legittimamente la Corte di appello ha ritenuto che le prove integrativerichieste dalle difese fossero superflue in quanto inconferenti rispettoall’accertamento devoluto; le stesse riguardavano infatti le “modalità didocumentazione” delle somme delle quali si chiedeva il rimborso che avrebberodovuto essere chiarite da funzionari dipendenti della Regione chiamati ad illustrarela regolarità dei rimborsi relativi a spese per eventi istituzionali e le modalità conle quali presentare la documentazione.Secondo la persuasiva valutazione della Corte di merito si trattava di proveche avrebbero consentito di verificare la regolarità “formale” delle procedureamministrative di rimborso, ma non di accertare, sotto il profilo “sostanziale”, laipotetica finalità pubblica delle somme rimborsate (pag. 33 della sentenzaimpugnata)Come si è visto, la Corte di cassazione a pag. 56 della sentenza diannullamento, dopo avere affermato la natura ambivalente delle ordinarie spesedi ristorazione e la necessità – in relazione a queste – di un approfondimento delGiudice di merito circa la loro connessione con l’attività consiliare, ha affermatoche «un discorso a parte» andava fatto per le spese di ristorazione effettuatepresso i ristoranti convenzionati, e, in particolare, presso il ristorante “[OSCURATO:PERSONA]”.Quanto alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], la sentenza della Sesta sezionedi questa Corte, a pag.59, dà atto che vi era “un'unica spesa indicata nell'annualità2010 che, tuttavia, risulta effettuata a fine 2009 e, quindi, rientra nel periodocoperto la prescrizione”; caso, come si vede, ben diverso da quello di [OSCURATO:PERSONA], cuivengono contestati scontrini emessi nel 2011.2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, laparte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spesedel procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende dellasomma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 1/4/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]