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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 25207/2026

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te in atti indicato,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi legittime dellamadre [OSCURATO:PERSONA] (deceduta il 21.5.22 e già costituitasi in data15.12.17 iure successionis della madre deceduta, [OSCURATO:PERSONA]), nonchéCarchio Assunta (nella qualità di erede della di lei madre, [OSCURATO:PERSONA]),rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Niro unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di l'Aquila n. 1221/2025,depositata il 16/12/2025;letta la rinuncia al ricorso della ricorrente, sottoscritta per adesione dallecontroricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può dichiararsi con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’adesione alla rinuncia da partedelle controricorrenti;Numero registro generale 4379/2026Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 25207/2026Data pubblicazione 10/09/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te in atti indicato,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi legittime dellamadre [OSCURATO:PERSONA] (deceduta il 21.5.22 e già costituitasi in data15.12.17 iure successionis della madre deceduta, [OSCURATO:PERSONA]), nonchéCarchio Assunta (nella qualità di erede della di lei madre, [OSCURATO:PERSONA]),rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Niro unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di l'Aquila n. 1221/2025,depositata il 16/12/2025;letta la rinuncia al ricorso della ricorrente, sottoscritta per adesione dallecontroricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può dichiararsi con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’adesione alla rinuncia da partedelle controricorrenti;Numero registro generale 4379/2026Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 25207/2026Data pubblicazione 10/09/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25207/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris