CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14582/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della truffa di cui al n. 2-bis del secondo comma dell'art. 640 cod. pen., in relazione all'art. 61, n. 5), dello stesso codice, risultano riproduttivi di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti sia giuridici (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893- 01; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafliglia, Rv. 268450-01) sia logici dal giudice del merito (si veda, in particolare, la pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 202