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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26893/2026

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ELLO di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]' OUMAR;ritenuto che l'unico motivo di ricorso in punto responsabilità è reiterativo edinvolge una lettura alternativa non consentita;che infatti secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula daipoteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazionedelle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402,Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 -06/02/2004, Elia, Rv. 229369);che nel caso in esame il motivo proposto tende, appunto, ad ottenere unainammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi daquelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logicie giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 3-4 della sentenza impugnata);che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELLO di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]' OUMAR;ritenuto che l'unico motivo di ricorso in punto responsabilità è reiterativo edinvolge una lettura alternativa non consentita;che infatti secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula daipoteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazionedelle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402,Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 -06/02/2004, Elia, Rv. 229369);che nel caso in esame il motivo proposto tende, appunto, ad ottenere unainammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi daquelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logicie giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 3-4 della sentenza impugnata);che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
Sentenza Cassazione n. 26893/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris