CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19585/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni aggravate (artt. 582 e 585 cod. pen.) commessi, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ai danni di due distinte persone offese (capi A e B); Considerato che il primo motivo di ricorso — che denuncia omessa motivazione e travisamento della prova in merito al concorso del ricorrente nel fatto di cui al capo A) — è manifestamente infondato poiché la sentenza evidenzia in maniera specifica gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 5); mentre non è consentito in sede di legittimità nella parte in cui demanda alla Corte di cassazione il compito di rivalutare il materiale probatorio; Ritenuto che il secondo motivo — che denuncia omessa motivazione sulla inattendibilità e incoerenza delle dichiarazioni rese dalle persone offese — è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello ha spiegato le ragioni di affidabilità delle ridette deposizioni, precisando che le stesse, pur non necessitando di riscontri esterni, trovano comunque conferma nella testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] e nei referti ospedalieri in atti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis