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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17931/2026

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nte pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Salvini unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]controComune di Milano in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Licciardo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 2676/2022 depositata il 23/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/20261.

Con sentenza n. 2676/2022, depositata il 23/06/2022, la CTR dellaLombardia accoglieva l’appello proposto dal Comune di Milano avverso lasentenza n. 4263/2019, con cui la CTP di Milano aveva accolto il ricorsodella [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento relativoall’IMU dovuta per l’anno di imposta 2015, concernente immobiliricompresi nel patrimonio del Fondo immobiliare di investimento giàgestito dalla società, avendo la CTP escluso la responsabilità della societàdi gestione per il relativo pagamento.Il giudice d’appello riteneva, invece, detta società obbligata in proprioal pagamento dell’imposta, implicando la gestione del Fondo comunel’esercizio dei poteri tipici del proprietario (ossia il potere di alienare,concedere in locazione, acquistare immobili), non escludendo l’attualecarenza di poteri di disposizione del Fondo da parte della società l’obbligodi pagamento, ribadendo, conformemente all’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, che il Fondo comune non potesse configurareun autonomo soggetto di diritto.Avverso la sentenza della CTR, l’[OSCURATO:PERSONA] di Gestione delRisparmio S.p.a. proponeva ricorso per cassazione.2. [OSCURATO:PERSONA] delegato formulava proposta di definizione del giudizio exart. 380-bis c.p.c., ribadendo l’assenza di soggettività giuridica tributariadel Fondo ai fini IMU, al cui pagamento era, pertanto, tenuta la società digestione, legittimata ad agire in rivalsa, nel caso di incapienzatemporanea del patrimonio del Fondo, nei confronti dello stesso,ritenendo ininfluente la pronuncia di questa Corte n. 16285/2024, siccomerelativa alla sola IVA e non estensibile ai tributi locali, rilevando ai fini IMUla titolarità del bene, provata dalle risultanze catastali, nel relativo anno diimposta ed escludendo l’incidenza dell’avvicendamento della ricorrentecon altra società di gestione, in quanto successivo alla maturazione dellapretesa fiscale relativa al bene, evidenziandosi nella proposta che la CTR siNumero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026era pronunciata in conformità all’orientamento consolidato della Corte eche la ricorrente non aveva offerto elementi utili a determinarne ilmutamento.3.

La SGR, “ritenendo opportuna una trattazione più approfondita dellacontroversia”, dichiarava di non rinunciare al ricorso e chiedeva ladecisione del giudizio, ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c..5.

Il Comune di Milano resisteva con controricorso.6.

La ricorrente avanzava istanza di trattazione in pubblica udienza delricorso, del quale veniva fissata la trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.7.

Entrambe le parti depositavano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.Va preliminarmente disattesa l’istanza del controricorrente diriunione al presente giudizio dei giudizi sub n.r.g. 21589/22, sub n.r.g.22825/22, sub n.r.g. 1071/2023 e sub n.r.g. 3067/2023 tra le medesimeparti (comunque trattati alla medesima udienza, come richiesto in viaalternativa), in quanto relativi a sentenze diverse e all’impugnazione diavvisi di accertamento concernenti tributi di annualità diverse.1.1 Va altresì preliminarmente disattesa la istanza di trattazione delricorso in pubblica udienza avanzata dalla ricorrente, considerato che essoripropone questioni già affrontate e risolte sulla scorta di un consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, confermato da unaulteriore pronuncia (ordinanza n. 16421/2025) intervenuta nelle moredell’udienza camerale.

Nemmeno la trattazione in pubblica udienza ègiustificata dall’ordinanza di questa Corte n. 16285/2024, che ha esclusola responsabilità diretta della SGR ai fini IVA in caso di estinzione delgià evidenziato da questa Corte nella citata ordinanza n. 16421/2025),rilevando per l’IVA la cessione di beni o la prestazione di servizi e perNumero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026l’IMU la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale e delcorrelato “ius possidendi” su un immobile (v.

Cass., n. 2966/2022, cherichiama Cass., n.7800/2019; Cass. n. 19572/2017), in relazione al qualel’intestatario è tenuto al pagamento dell’IMU per il fatto stessodell’iscrizione in catasto (cfr. Cass. n. 11646/2019), coerentemente con lanatura patrimoniale dell’imposta.1.2.

Tanto premesso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiaritoche il Collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di unavalutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione inpubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di dirittoda applicare e qualora non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanzanomofilattica (Cass.

S.U., n. 14437/2018; Cass.

S.U., n. 8093/2020;Cass., n. 28370/22), come nel caso di specie.2.Ciò posto, con unico articolato motivo si deducono la “violazione efalsa applicazione dell’art. 9, co. 1 del d.lgs. 23/2011, dell’art. 36 TUF edell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.”, peravere la CTR fatto discendere dall’attività di amministrazione dei beni delfondo, propria della SGR, la titolarità, in capo a quest’ultima,dell’obbligazione tributaria di pagamento dell’IMU relativa agli immobilirientranti nel patrimonio del fondo.La ricorrente, segnatamente, rappresenta di non essere proprietariadegli immobili del Fondo, con conseguente insussistenza del presuppostosoggettivo dell’IMU ex art. 9 del d.lgs. n. 23/2011, limitandosi la SGR, aisensi dell’art. 36, comma 3 TUF, all’amministrazione dei beni eall’esecuzione degli adempimenti connessi all’attività gestoria, la qualenon la rende soggetto passivo dell’imposta e non è libera ma vincolata neifini e nei mezzi, con conseguente insussistenza del potere di godere edisporre dei beni, che connota il diritto di proprietà.

Afferma pertanto laricorrente che la SGR sarebbe mera titolare formale dei beni immobilimentre proprietari sostanziali sarebbero i quotisti, unici legittimati aNumero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026percepirne i frutti (richiamando a sostegno di tale assunto la sentenza n.16605/2010 di questa Corte), ovvero il Fondo stesso, quale soggettogiuridico o comunque centro di imputazione di posizioni giuridiche attive opassive (richiamando, a sostegno della mera titolarità formale dei beni delfondo in capo alla SGR, anche la sentenza n. 12062/2019).Ad escludere la soggettività passiva IMU della SGR concorrerebbeinoltre l’autonomia del patrimonio del Fondo da quello dei suoi partecipantie della SGR, prevista dall’art. 36 del TUF e funzionale a sottrarre i beni delgestiti dalla stessa, nonché alle pretese dei creditori partecipanti al Fondo.In tale contesto, secondo la ricorrente, “se la SGR potesse esserechiamata a rispondere, col proprio personale patrimonio, dei debitispecificamente imputabili ad uno dei fondi da essa gestiti, si creerebbeun’inevitabile lesione degli interessi facenti capo agli altri fondi, i qualivedrebbero irrimediabilmente compromessa la regolare continuitàdell’attività di gestione”.

A sostegno dell’attività di mera gestione svoltadalla SGR e dell’esclusione in capo a quest’ultima della titolarità di dirittireali su beni ricompresi nel patrimonio del Fondo, viene inoltre richiamatala sentenza del Consiglio di Stato n. 5558/2022, emessa all’esito di ungiudizio in cui l’odierna ricorrente aveva chiesto l’estromissione, stante ilsubentro di una nuova SGR nell’attività gestoria.

A fronte di tale richiestail Consiglio di Stato ha rilevato l’assenza di titolo in capo alla societàodierna ricorrente per partecipare al processo, il cui esito riguardava soloil Fondo immobiliare dalla stessa gestito (“Gennaker”) ed il suopatrimonio, sostenendo che il Fondo e la SGR esisterebbe un rapportoassimilabile a quello di rappresentanza organica tra una società di capitalie la persona fisica del suo amministratore.La ricorrente assume, altresì, che, avendo la SGR un mero poteregestorio, il tributo verrebbe ad essere correlato alla capacità contributivadi un diverso soggetto, ossia il Fondo, in violazione dell’art. 53 Cost., inNumero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026particolare nel caso di avvicendamento delle SGR e, a fortiori, in caso diliquidazione del Fondo, non potendo in tal caso la SGR più disporre delpatrimonio gestito e nulla spettandole a seguito della liquidazione.L’obbligazione tributaria relativa all’IMU andrebbe quindi imputata al(con conseguente esclusione, in mancanza di una espressa previsione dilegge, della solidarietà tributaria in capo alla SGR, anche qualeresponsabile di imposta, in quanto titolare di meri obblighi formali) e che,diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, costituirebbeun centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive.

Militerebberoin tal senso i seguenti plurimi elementi, asseritamente deponenti per “lapresenza di un’organizzazione interna al fondo in grado di prenderedecisioni in totale autonomia”, ossia: il parere 608/99 del Consiglio diStato e la Circolare n. 218/t dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che hanno riconosciuto aifondi immobiliari la titolarità dei beni facenti parte dei fondi medesimi; ilsistema delle trascrizioni nei registri immobiliari e catastali, che“menzionano direttamente il fondo immobiliare, previo richiamo dellarelativa società di gestione”; il sistema delle imposte sui redditi, checonsidera soggetti passivi anche gli organismi di investimento collettivodel risparmio residenti nel territorio dello Stato; la possibilità diindebitamento riconosciuta ai fondi di investimento dall’art. 12-bis deld.m. 228/1999; la mancata previsione, dalla normativa secondaria inmateria contabile emessa dalla Banca d’ Italia, dei beni dei singoli Fondinegli schemi di bilancio della SGR, diversamente che per gli schemi direndicontazione dei fondi; la ripartizione tra spese imputabili al Fondo espese, de residuo, imputabili alla SGR; la previsione della figura di unesperto indipendente, distinta dalla società di gestione, preposta allaperiodica valutazione dei beni nel portafoglio del fondo; la possibilità,prevista dall’art. 37 del TUF, che i partecipanti dei fondi chiusi adottinodelibere vincolanti per la SGR, oltre che le delibere relative allaNumero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026sostituzione della stessa, alla richiesta di ammissione a quotazione e allemodifiche delle politiche di gestione.

Infine, la ricorrente evidenzial’impossibilità di configurare una responsabilità tributaria solidale dellaSGR rispetto all’obbligazione tributaria del Fondo, essendo la societàsoggetto diverso da quello che esprime la capacità contributivaassoggettata a tassazione e non rientrando le SGR, in quanto titolari diobblighi meramente formali, nel novero dei sostituti di imposta.

Ciò aconferma del Fondo comune quale unico soggetto passivopatrimonialmente responsabile (ancorchè, secondo quanto aggiunto insede di memoria illustrativa, “per il tramite della SGR che, pro tempore,ne cura la gestione”).2.1.

Il motivo è infondato, dovendo confermarsi le condivisibiliargomentazioni svolte nella proposta di definizione accelerata, che applicaprincipi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questaCorte, senza che la ricorrente abbia offerto elementi idonei a giustificare ilmutamento del suddetto orientamento.La fattispecie in esame trae origine dalla notifica da parte del comunedi Milano, direttamente ad “Accademia”, Società di Gestione del RisparmioS.p.a., dell’avviso di pagamento dell’IMU relativa all’annualità 2015 riferitaad immobili inclusi nel patrimonio del Fondo comune di investimentochiuso “Gentile da Fabriano”, gestito (secondo quanto incontestatamenterappresentato dalla ricorrente) da “Accademia”, a decorrere dal 17.2.2011(data del subentro al precedente gestore) sino al 27.5.2019, allorquando -nelle more dell’esecuzione del piano di smobilizzo a seguito di liquidazioneanticipata deliberata dall’Assemblea dei partecipanti al Fondo in data18.5.2015 – “Accademia” era stata sostituita nella gestione del Fondodalla società di diritto britannico [OSCURATO:PERSONA].

Capital ltd..

Nell’anno diimposta 2013 la SGR era, pertanto, ancora intestataria catastale degliimmobili tassati, trattandosi del soggetto il cui codice fiscale, secondoquanto rappresentato dalla stessa ricorrente, era riportato in catastoNumero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026(“dalla consultazione delle visure catastali relative agli immobili di cui sidiscute,…, si ricava l’intestazione in proprietà al Fondo, con appositaindicazione del vincolo di gestione e del codice fiscale della società rationetemporis investita del potere di gestione (i.e.

Accademia)”.Orbene, le argomentazioni sottese all’articolato motivo di censura dellaricorrente presuppongono il riconoscimento in capo al Fondo comune diinvestimento di una propria soggettività giuridica.Trattasi di vexata quaestio, avente carattere preliminare dal punto divista logico-giuridico, correttamente risolta negativamente nella propostadi definizione alternativa del procedimento, in conformità al consolidatoorientamento di questa Corte che, dalla pronuncia n. 16605/2010 in poi,ha affermato la carenza di soggettività giuridica del Fondo comune diinvestimento (vedi Cass. n. 12062/2019; Cass. n. 2988/2020; Cass. n.7116/2023; Cass. n. 33895/2024; Cass. n. 16421/2025).

Esso -trasposizione nel nostro ordinamento dell’istituto di common law delcontractual investment trust (v.

Cass. n. 7116/2023) – è attualmentedefinito dall’art. 1, comma 1, lett. j), del TUF come " l'Oicr costituito informa di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da ungestore”.

Ai sensi dell’art. 36 del sopracitato [OSCURATO:PERSONA]: “1.

Il fondocomune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmioche lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, inconformità alla legge e al regolamento.

2. Il rapporto di partecipazione alfondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo.

LaBanca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazionedel regolamento del fondo diverso dal FIA riservato e il suo contenutominimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39.

3. [OSCURATO:PERSONA] che haistituito il fondo o la società di gestione che è subentrata nella gestioneagiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo,assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità delmandatario.

4. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun compartoNumero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti glieffetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello diciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dallamedesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgrrisponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo.

Su talepatrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestionedel risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori deldepositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.

Le azioni deicreditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote dipartecipazione dei medesimi.

La società di gestione del risparmio non puòin alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni dipertinenza dei fondi gestiti”.Dalla suddetta disciplina emerge che i Fondi di investimentorappresentano dei patrimoni strutturalmente distinti sia da quello dellasocietà di gestione che provvede all'amministrazione del Fondo, sia daquello dei partecipanti, ossia dei sottoscrittori delle quote del Fondo,normalmente depositate presso un istituto bancario.

Tale struttura èfunzionale ad assicurare la esclusiva destinazione del patrimonio del fondoallo scopo d’investimento finanziario per il quale è stato costituito e,mediante la “segregazione” di tale patrimonio, a garantire gli interessidegli investitori che al Fondo partecipino, evitando loro il rischio divederne intaccato il patrimonio.

In tal caso, come in altre fattispecienormate di patrimoni separati destinati a specifici scopi (ad es. nel casodell’art. 2447-bis c.c.), “la giurisprudenza ha affermato (Cass., Sez. 1, n.16605 del 15 luglio 2010) che il patrimonio separato (o destinato) varicondotto alla titolarità del soggetto (persona fisica o giuridica) dal qualeesso promana, ancorchè occorra tenerlo distinto dal resto del patrimoniodi quel medesimo soggetto….Ogni attività negoziale o processuale posta inessere nell'interesse del patrimonio separato non può che venire espletatain nome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l'obbligo diNumero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026imputarne gli effetti a quello specifico e distinto patrimonio.” (Cass., n.7116/2023).

Posto che il nostro ordinamento non ammette l’esistenza diun patrimonio privo di titolare, è stato condivisibilmente ritenuto chenessuna delle teorie alternative che sono state prospettate (volte aricondurre il Fondo di investimento ad un patrimonio senza soggetto, aduna proprietà collettiva, ad una proprietà fiduciaria della società digestione, ad una proprietà ad utilizzo limitato con effetti reali, ad unaproprietà funzione, ad una associazione o ad una fondazione atipica o aduna associazione in partecipazione) risulta più convincente della suddettaricostruzione del Fondo comune quale patrimonio separato privo diautonoma soggettività giuridica (v.

Cass., n. 7116/2023; Cass., n.33895/2024; Cass., n. 16605/2010), valorizzando dette teorie solo talunodegli aspetti del complesso ed atipico strumento in esame, che ha unavalenza anzitutto economica.

In particolare, quanto all’assunto, pureprospettato dalla ricorrente, secondo cui il fenomeno sarebbe riconducibileall’istituto della comunione tra i quotisti, comproprietari dei beni del fondo,va ribadito che esso non tiene conto della diversità dello scopo economico-pratico del Fondo rispetto a quello della comunione, della circostanza che ipartecipanti al Fondo sono creditori della SGR e non comproprietari delamministrarla, né goderne in via diretta (beneficiando solo della ricchezzacreata dall’investimento) o chiedere la liquidazione della propria quota innatura (Cass., n. 7116/2023; Cass., 16605/2010).

Quanto all’insufficienzadell’autonomia del patrimonio del Fondo a sostenerne la soggettivitàgiuridica (come prospettato dal Consiglio di Stato nel parere n. 108 del1999), sebbene riconosciuta nel nostro ordinamento ad enti (associazioninon riconosciute, società di persone) privi di personalità giuridica maritenuti centri di imputazione di rapporti giuridici, questa Corte ha giàevidenziato che nel caso dei Fondi comuni di investimento talericonoscimento è da escludere, in quanto, a differenza dei suddetti enti,Numero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026ad onta dell’aggettivo “autonomo” con cui il patrimonio costituente ilsono privi del potere di significativa autodeterminazione delle propriescelte, sicchè la predetta qualificazione connota solo la condizione di“segregazione” del patrimonio ai fini di cui si è detto.

A riprovadell’assenza di siffatto potere di autodeterminazione in capo al Fondo, èstato evidenziato (Cass, n. 16605/2010, richiamata da Cass., n.7116/2023) che l’eventualità che i suoi partecipanti possano adottaredeliberazioni destinate a vincolare la società di gestione in taluni ambiticostituisce, invero, una mera facoltà, non dissimile da quella, riservataagli obbligazionisti e ai partecipanti al capitale di rischio di una s.p.a., difar valere i propri punti di vista e che il funzionamento del Fondo èdisciplinato da un regolamento adottato dalla SGR, la quale risponde delproprio operato nei confronti dei quotisti (partecipanti al Fondo), comeprevisto dall’art. 36, comma 5 del TUR, ma non anche nei confronti delinalterata, quale dirimente ragione ostativa al riconoscimento dellasoggettività giuridica del Fondo di investimento, più volte ribadita daquesta Corte, l’assenza di una struttura organizzativa minima, di rilevanzaanche esterna, che obbliga la SGR ad eseguire tutti gli adempimenti fiscaliformali e sostanziali (nell’interesse del Fondo).

L’assenza di tale requisitonon può ritenersi superata o superabile dagli elementi, indicati dallaricorrente, asseritamente deponenti per “la presenza di un’organizzazioneinterna al fondo in grado di prendere decisioni in totale autonomia”, che,invece, certamente non valgono a rendere il Fondo in grado di compierecorrelati, effettuabili solo mediante la società di gestione.Tantomeno i suddetti argomenti, più volte affermati da questa Corte,che escludono una autonoma soggettività giuridica in capo al Fondo,possono ritenersi superati dalla citata sentenza n. 16285/2024, che, conNumero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026riferimento al mancato pagamento dell’IVA, ha escluso la responsabilitàdiretta della SGR che ha amministrato un Fondo estinto, ribadendosi ladiversità già sopra evidenziata, dei presupposti impositivi dell’IVA edell’IMU.

Trattasi di pronuncia che, peraltro, comunque ribadisce che “nonv’è dubbio che la soggettività attiva e passiva, anche tributaria, spetta allaSGR che gestisce il fondo comune”.

La ininfluenza della suddetta sentenzarispetto alla fattispecie concreta in esame risulta, peraltro, giàcondivisibilmente rilevata da questa Corte nella successiva pronuncia16421/2025, laddove evidenzia che “nel caso analizzato per l’I.V.A. (Sez.5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16285, cit.), del resto, la liquidazione giudiziale eraconclusa…” e che “in ogni caso, il presupposto dell’IVA e dell’IMU sonoall’evidenza completamente diversi, rilevando – per la prima – la cessionedei beni o la prestazione di un servizio e – per la seconda – la realità delpossesso, vertendosi di imposta di natura patrimoniale”, al cui pagamentola SGR è obbligata anzitutto in quanto formale intestataria degli immobiligravati dall’IMU, presupposto di per sé sufficiente ai fini della soggettivitàpassiva tributaria.

A tal proposito, questa Corte, premesso che “apparedifficile – da un punto di vista letterale - mettere in dubbio che la titolaritàformale dei beni inclusi nel Fondo spetti alla società costituente: nonavrebbe, infatti, senso parlare di “separazione” dell’insieme di detti beni,rispetto al residuo patrimonio della Sgr, se detti beni non fossero allamedesima intestati”, ha evidenziato che “il legislatore, per agevolarel’attività gestoria nell’interesse dei partecipanti , parrebbe aver scelto lastrada di attribuire la proprietà dei beni del fondo alla Sgr, ma, nelcontempo e preso atto di aver attribuito alla Sgr un plus (la proprietà)rispetto alla sostanza economica del rapporto (di mera gestionenell’interesse altrui), abbia introdotto regole volte a limitare il rischio diabuso da parte del gestore e di trasparenza nei confronti dei terzi riguardoalla sua “effettiva” consistenza patrimoniale in rapporto all’adempimentodelle “sue” obbligazioni.

In sostanza, v’è l’attribuzione di una proprietàNumero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026 ad utilizzo limitato con effetti reali, ossia anche sul piano dei poteridei terzi di sottoporre ad esecuzione forzata i beni” (Cass., n.33895/2024; Cass., n. 7116/2023).

Pertanto, partendo dalla titolaritàformale in capo alla SGR dei beni acquistati nell’interesse del Fondo (v.Cass. n. 12062/2019), non avendo il Fondo una propria soggettivitàgiuridica imprescindibile per poterlo ritenere titolare di un diritto reale, nèpotendo ravvisarsi in capo ai quotisti, per le ragioni sopra dette, unacomproprietà dei beni del Fondo, i quali, inoltre, rientrano nel patrimonio,sia pur “separato” da quello generale, della società di gestione, questaCorte ha riconosciuto la soggettività passiva a fini ICI ed IMU della SGR(Cass. n. 29888/2020; 7116/2023, 33895/2024), conclusione che non siritiene superata dai rilievi, recessivi, alla luce di quanto sopra evidenziato,avanzati dalla ricorrente.

A tal proposito, va aggiunto, che non apparecondivisibile l’assunto che “se la SGR potesse essere chiamata arispondere, col proprio personale patrimonio, dei debiti specificamenteimputabili ad uno dei fondi da essa gestiti, si creerebbe un’inevitabilelesione degli interessi facenti capo agli altri fondi, i quali vedrebberoirrimediabilmente compromessa la regolare continuità dell’attività digestione”, atteso che si tratterebbe di una mera eventualità, da cuievidentemente non può farsi dipendere la sussistenza o meno di unaobbligazione tributaria, che si radica in capo alla SGR in quanto formaleintestataria dell’immobile nell’anno di imposta a cui si riferisce il debitotributario inerente a tale bene.

Nemmeno l’esclusione della soggettivitàpassiva IMU della SGR appare argomentabile sulla scorta della sentenza n.5558/2022 del Consiglio di Stato, richiamata dalla ricorrente, che limita lalegittimazione processuale attiva e passiva della società di gestione alperiodo in cui riveste la relativa qualifica, atteso che tale pronuncia sifonda sull’assimilazione del rapporto tra Fondo e SGR ad una forma dirappresentanza organica quale quella intercorrente tra una società dicapitali e il suo amministratore, la quale non è congruente con ilNumero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ilInoltre, ferma restando la possibilità per la ricorrente di rivalersi neiconfronti del patrimonio gestito, anche in fase liquidatoria (peraltro èincontestato che, nel caso di specie, il Piano di smobilizzo prevedal’estinzione delle passività, tra cui quelle per i tributi, prima del ripartodell’eventuale liquidità residua), la prospettata violazione dell’art. 53 Cost.va senz’altro esclusa alla luce della “riconducibilità” del “patrimonioseparato” (di cui fanno parte gli immobili) alla società di gestione nelperiodo in cui essa ha esplicato l’attività gestoria, nonché dellaintestazione degli immobili alla stessa in tale periodo e della possibilità chedalla loro fruttuosa gestione nell’interesse dei partecipanti al Fondo anchela SGR abbia tratto un utile economico, sia pure indiretto.

Alla luce di taliultime considerazioni, nemmeno è condivisibile l’assunto della ricorrentesecondo cui la persistente soggettività passiva tributaria della SGR in unperiodo in cui sia stata già sostituita da altra società di gestione o sia incorso la liquidazione del Fondo violerebbe nel contempo l’art. 53 Cost el’art. 36 del TUF, trattandosi di vicende successive all’insorgenzadell’obbligazione tributaria in capo alla società e considerato altresì chel’impossibilità di accesso al patrimonio del Fondo o la sua incapienza nonsarebbero comunque circostanze opponibili all’AmministrazioneInfine, non si ritiene che il riconoscimento alla nuova SGR subentrantedella facoltà di intervenire in un giudizio in cui è parte la precedentesocietà di gestione, nel quale è controverso un diritto attinente ad unricorrente nella memoria illustrativa), possa costituire argomento idoneo asuperare le argomentazioni poste a fondamento della responsabilità dellaSGR per il pagamento dell’IMU maturata nel proprio periodo di gestione.Il ricorso va pertanto rigettato.Numero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condannaal pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.,in favore del controricorrente e al versamento di un’ulteriore somma infavore della Cassa delle ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c.

P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 8.000,00 euro percompensi professionali ed in 200,00 euro per esborsi, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori dilegge, nonché al pagamento della ulteriore somma di 4.000,00 euro, aisensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna la ricorrente al versamento della somma di 2.000 euro, aisensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., alla Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Salvini unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]controComune di Milano in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Licciardo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 2676/2022 depositata il 23/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/20261. Con sentenza n. 2676/2022, depositata il 23/06/2022, la CTR dellaLombardia accoglieva l’appello proposto dal Comune di Milano avverso lasentenza n. 4263/2019, con cui la CTP di Milano aveva accolto il ricorsodella [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento relativoall’IMU dovuta per l’anno di imposta 2015, concernente immobiliricompresi nel patrimonio del Fondo immobiliare di investimento giàgestito dalla società, avendo la CTP escluso la responsabilità della societàdi gestione per il relativo pagamento.Il giudice d’appello riteneva, invece, detta società obbligata in proprioal pagamento dell’imposta, implicando la gestione del Fondo comunel’esercizio dei poteri tipici del proprietario (ossia il potere di alienare,concedere in locazione, acquistare immobili), non escludendo l’attualecarenza di poteri di disposizione del Fondo da parte della società l’obbligodi pagamento, ribadendo, conformemente all’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, che il Fondo comune non potesse configurareun autonomo soggetto di diritto.Avverso la sentenza della CTR, l’[OSCURATO:PERSONA] di Gestione delRisparmio S.p.a. proponeva ricorso per cassazione.2. [OSCURATO:PERSONA] delegato formulava proposta di definizione del giudizio exart. 380-bis c.p.c., ribadendo l’assenza di soggettività giuridica tributariadel Fondo ai fini IMU, al cui pagamento era, pertanto, tenuta la società digestione, legittimata ad agire in rivalsa, nel caso di incapienzatemporanea del patrimonio del Fondo, nei confronti dello stesso,ritenendo ininfluente la pronuncia di questa Corte n. 16285/2024, siccomerelativa alla sola IVA e non estensibile ai tributi locali, rilevando ai fini IMUla titolarità del bene, provata dalle risultanze catastali, nel relativo anno diimposta ed escludendo l’incidenza dell’avvicendamento della ricorrentecon altra società di gestione, in quanto successivo alla maturazione dellapretesa fiscale relativa al bene, evidenziandosi nella proposta che la CTR siNumero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026era pronunciata in conformità all’orientamento consolidato della Corte eche la ricorrente non aveva offerto elementi utili a determinarne ilmutamento.3. La SGR, “ritenendo opportuna una trattazione più approfondita dellacontroversia”, dichiarava di non rinunciare al ricorso e chiedeva ladecisione del giudizio, ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c..5. Il Comune di Milano resisteva con controricorso.6. La ricorrente avanzava istanza di trattazione in pubblica udienza delricorso, del quale veniva fissata la trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.7. Entrambe le parti depositavano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.Va preliminarmente disattesa l’istanza del controricorrente diriunione al presente giudizio dei giudizi sub n.r.g. 21589/22, sub n.r.g.22825/22, sub n.r.g. 1071/2023 e sub n.r.g. 3067/2023 tra le medesimeparti (comunque trattati alla medesima udienza, come richiesto in viaalternativa), in quanto relativi a sentenze diverse e all’impugnazione diavvisi di accertamento concernenti tributi di annualità diverse.1.1 Va altresì preliminarmente disattesa la istanza di trattazione delricorso in pubblica udienza avanzata dalla ricorrente, considerato che essoripropone questioni già affrontate e risolte sulla scorta di un consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, confermato da unaulteriore pronuncia (ordinanza n. 16421/2025) intervenuta nelle moredell’udienza camerale. Nemmeno la trattazione in pubblica udienza ègiustificata dall’ordinanza di questa Corte n. 16285/2024, che ha esclusola responsabilità diretta della SGR ai fini IVA in caso di estinzione delgià evidenziato da questa Corte nella citata ordinanza n. 16421/2025),rilevando per l’IVA la cessione di beni o la prestazione di servizi e perNumero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026l’IMU la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale e delcorrelato “ius possidendi” su un immobile (v. Cass., n. 2966/2022, cherichiama Cass., n.7800/2019; Cass. n. 19572/2017), in relazione al qualel’intestatario è tenuto al pagamento dell’IMU per il fatto stessodell’iscrizione in catasto (cfr. Cass. n. 11646/2019), coerentemente con lanatura patrimoniale dell’imposta.1.2. Tanto premesso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiaritoche il Collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di unavalutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione inpubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di dirittoda applicare e qualora non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanzanomofilattica (Cass. S.U., n. 14437/2018; Cass. S.U., n. 8093/2020;Cass., n. 28370/22), come nel caso di specie.2.Ciò posto, con unico articolato motivo si deducono la “violazione efalsa applicazione dell’art. 9, co. 1 del d.lgs. 23/2011, dell’art. 36 TUF edell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.”, peravere la CTR fatto discendere dall’attività di amministrazione dei beni delfondo, propria della SGR, la titolarità, in capo a quest’ultima,dell’obbligazione tributaria di pagamento dell’IMU relativa agli immobilirientranti nel patrimonio del fondo.La ricorrente, segnatamente, rappresenta di non essere proprietariadegli immobili del Fondo, con conseguente insussistenza del presuppostosoggettivo dell’IMU ex art. 9 del d.lgs. n. 23/2011, limitandosi la SGR, aisensi dell’art. 36, comma 3 TUF, all’amministrazione dei beni eall’esecuzione degli adempimenti connessi all’attività gestoria, la qualenon la rende soggetto passivo dell’imposta e non è libera ma vincolata neifini e nei mezzi, con conseguente insussistenza del potere di godere edisporre dei beni, che connota il diritto di proprietà. Afferma pertanto laricorrente che la SGR sarebbe mera titolare formale dei beni immobilimentre proprietari sostanziali sarebbero i quotisti, unici legittimati aNumero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026percepirne i frutti (richiamando a sostegno di tale assunto la sentenza n.16605/2010 di questa Corte), ovvero il Fondo stesso, quale soggettogiuridico o comunque centro di imputazione di posizioni giuridiche attive opassive (richiamando, a sostegno della mera titolarità formale dei beni delfondo in capo alla SGR, anche la sentenza n. 12062/2019).Ad escludere la soggettività passiva IMU della SGR concorrerebbeinoltre l’autonomia del patrimonio del Fondo da quello dei suoi partecipantie della SGR, prevista dall’art. 36 del TUF e funzionale a sottrarre i beni delgestiti dalla stessa, nonché alle pretese dei creditori partecipanti al Fondo.In tale contesto, secondo la ricorrente, “se la SGR potesse esserechiamata a rispondere, col proprio personale patrimonio, dei debitispecificamente imputabili ad uno dei fondi da essa gestiti, si creerebbeun’inevitabile lesione degli interessi facenti capo agli altri fondi, i qualivedrebbero irrimediabilmente compromessa la regolare continuitàdell’attività di gestione”. A sostegno dell’attività di mera gestione svoltadalla SGR e dell’esclusione in capo a quest’ultima della titolarità di dirittireali su beni ricompresi nel patrimonio del Fondo, viene inoltre richiamatala sentenza del Consiglio di Stato n. 5558/2022, emessa all’esito di ungiudizio in cui l’odierna ricorrente aveva chiesto l’estromissione, stante ilsubentro di una nuova SGR nell’attività gestoria. A fronte di tale richiestail Consiglio di Stato ha rilevato l’assenza di titolo in capo alla societàodierna ricorrente per partecipare al processo, il cui esito riguardava soloil Fondo immobiliare dalla stessa gestito (“Gennaker”) ed il suopatrimonio, sostenendo che il Fondo e la SGR esisterebbe un rapportoassimilabile a quello di rappresentanza organica tra una società di capitalie la persona fisica del suo amministratore.La ricorrente assume, altresì, che, avendo la SGR un mero poteregestorio, il tributo verrebbe ad essere correlato alla capacità contributivadi un diverso soggetto, ossia il Fondo, in violazione dell’art. 53 Cost., inNumero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026particolare nel caso di avvicendamento delle SGR e, a fortiori, in caso diliquidazione del Fondo, non potendo in tal caso la SGR più disporre delpatrimonio gestito e nulla spettandole a seguito della liquidazione.L’obbligazione tributaria relativa all’IMU andrebbe quindi imputata al(con conseguente esclusione, in mancanza di una espressa previsione dilegge, della solidarietà tributaria in capo alla SGR, anche qualeresponsabile di imposta, in quanto titolare di meri obblighi formali) e che,diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, costituirebbeun centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive. Militerebberoin tal senso i seguenti plurimi elementi, asseritamente deponenti per “lapresenza di un’organizzazione interna al fondo in grado di prenderedecisioni in totale autonomia”, ossia: il parere 608/99 del Consiglio diStato e la Circolare n. 218/t dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che hanno riconosciuto aifondi immobiliari la titolarità dei beni facenti parte dei fondi medesimi; ilsistema delle trascrizioni nei registri immobiliari e catastali, che“menzionano direttamente il fondo immobiliare, previo richiamo dellarelativa società di gestione”; il sistema delle imposte sui redditi, checonsidera soggetti passivi anche gli organismi di investimento collettivodel risparmio residenti nel territorio dello Stato; la possibilità diindebitamento riconosciuta ai fondi di investimento dall’art. 12-bis deld.m. 228/1999; la mancata previsione, dalla normativa secondaria inmateria contabile emessa dalla Banca d’ Italia, dei beni dei singoli Fondinegli schemi di bilancio della SGR, diversamente che per gli schemi direndicontazione dei fondi; la ripartizione tra spese imputabili al Fondo espese, de residuo, imputabili alla SGR; la previsione della figura di unesperto indipendente, distinta dalla società di gestione, preposta allaperiodica valutazione dei beni nel portafoglio del fondo; la possibilità,prevista dall’art. 37 del TUF, che i partecipanti dei fondi chiusi adottinodelibere vincolanti per la SGR, oltre che le delibere relative allaNumero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026sostituzione della stessa, alla richiesta di ammissione a quotazione e allemodifiche delle politiche di gestione. Infine, la ricorrente evidenzial’impossibilità di configurare una responsabilità tributaria solidale dellaSGR rispetto all’obbligazione tributaria del Fondo, essendo la societàsoggetto diverso da quello che esprime la capacità contributivaassoggettata a tassazione e non rientrando le SGR, in quanto titolari diobblighi meramente formali, nel novero dei sostituti di imposta. Ciò aconferma del Fondo comune quale unico soggetto passivopatrimonialmente responsabile (ancorchè, secondo quanto aggiunto insede di memoria illustrativa, “per il tramite della SGR che, pro tempore,ne cura la gestione”).2.1. Il motivo è infondato, dovendo confermarsi le condivisibiliargomentazioni svolte nella proposta di definizione accelerata, che applicaprincipi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questaCorte, senza che la ricorrente abbia offerto elementi idonei a giustificare ilmutamento del suddetto orientamento.La fattispecie in esame trae origine dalla notifica da parte del comunedi Milano, direttamente ad “Accademia”, Società di Gestione del RisparmioS.p.a., dell’avviso di pagamento dell’IMU relativa all’annualità 2015 riferitaad immobili inclusi nel patrimonio del Fondo comune di investimentochiuso “Gentile da Fabriano”, gestito (secondo quanto incontestatamenterappresentato dalla ricorrente) da “Accademia”, a decorrere dal 17.2.2011(data del subentro al precedente gestore) sino al 27.5.2019, allorquando -nelle more dell’esecuzione del piano di smobilizzo a seguito di liquidazioneanticipata deliberata dall’Assemblea dei partecipanti al Fondo in data18.5.2015 – “Accademia” era stata sostituita nella gestione del Fondodalla società di diritto britannico [OSCURATO:PERSONA]. Capital ltd.. Nell’anno diimposta 2013 la SGR era, pertanto, ancora intestataria catastale degliimmobili tassati, trattandosi del soggetto il cui codice fiscale, secondoquanto rappresentato dalla stessa ricorrente, era riportato in catastoNumero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026(“dalla consultazione delle visure catastali relative agli immobili di cui sidiscute,…, si ricava l’intestazione in proprietà al Fondo, con appositaindicazione del vincolo di gestione e del codice fiscale della società rationetemporis investita del potere di gestione (i.e. Accademia)”.Orbene, le argomentazioni sottese all’articolato motivo di censura dellaricorrente presuppongono il riconoscimento in capo al Fondo comune diinvestimento di una propria soggettività giuridica.Trattasi di vexata quaestio, avente carattere preliminare dal punto divista logico-giuridico, correttamente risolta negativamente nella propostadi definizione alternativa del procedimento, in conformità al consolidatoorientamento di questa Corte che, dalla pronuncia n. 16605/2010 in poi,ha affermato la carenza di soggettività giuridica del Fondo comune diinvestimento (vedi Cass. n. 12062/2019; Cass. n. 2988/2020; Cass. n.7116/2023; Cass. n. 33895/2024; Cass. n. 16421/2025). Esso -trasposizione nel nostro ordinamento dell’istituto di common law delcontractual investment trust (v. Cass. n. 7116/2023) – è attualmentedefinito dall’art. 1, comma 1, lett. j), del TUF come " l'Oicr costituito informa di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da ungestore”. Ai sensi dell’art. 36 del sopracitato [OSCURATO:PERSONA]: “1. Il fondocomune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmioche lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, inconformità alla legge e al regolamento. 2. Il rapporto di partecipazione alfondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. LaBanca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazionedel regolamento del fondo diverso dal FIA riservato e il suo contenutominimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39. 3. [OSCURATO:PERSONA] che haistituito il fondo o la società di gestione che è subentrata nella gestioneagiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo,assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità delmandatario. 4. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun compartoNumero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti glieffetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello diciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dallamedesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgrrisponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su talepatrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestionedel risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori deldepositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni deicreditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote dipartecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non puòin alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni dipertinenza dei fondi gestiti”.Dalla suddetta disciplina emerge che i Fondi di investimentorappresentano dei patrimoni strutturalmente distinti sia da quello dellasocietà di gestione che provvede all'amministrazione del Fondo, sia daquello dei partecipanti, ossia dei sottoscrittori delle quote del Fondo,normalmente depositate presso un istituto bancario. Tale struttura èfunzionale ad assicurare la esclusiva destinazione del patrimonio del fondoallo scopo d’investimento finanziario per il quale è stato costituito e,mediante la “segregazione” di tale patrimonio, a garantire gli interessidegli investitori che al Fondo partecipino, evitando loro il rischio divederne intaccato il patrimonio. In tal caso, come in altre fattispecienormate di patrimoni separati destinati a specifici scopi (ad es. nel casodell’art. 2447-bis c.c.), “la giurisprudenza ha affermato (Cass., Sez. 1, n.16605 del 15 luglio 2010) che il patrimonio separato (o destinato) varicondotto alla titolarità del soggetto (persona fisica o giuridica) dal qualeesso promana, ancorchè occorra tenerlo distinto dal resto del patrimoniodi quel medesimo soggetto….Ogni attività negoziale o processuale posta inessere nell'interesse del patrimonio separato non può che venire espletatain nome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l'obbligo diNumero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026imputarne gli effetti a quello specifico e distinto patrimonio.” (Cass., n.7116/2023). Posto che il nostro ordinamento non ammette l’esistenza diun patrimonio privo di titolare, è stato condivisibilmente ritenuto chenessuna delle teorie alternative che sono state prospettate (volte aricondurre il Fondo di investimento ad un patrimonio senza soggetto, aduna proprietà collettiva, ad una proprietà fiduciaria della società digestione, ad una proprietà ad utilizzo limitato con effetti reali, ad unaproprietà funzione, ad una associazione o ad una fondazione atipica o aduna associazione in partecipazione) risulta più convincente della suddettaricostruzione del Fondo comune quale patrimonio separato privo diautonoma soggettività giuridica (v. Cass., n. 7116/2023; Cass., n.33895/2024; Cass., n. 16605/2010), valorizzando dette teorie solo talunodegli aspetti del complesso ed atipico strumento in esame, che ha unavalenza anzitutto economica. In particolare, quanto all’assunto, pureprospettato dalla ricorrente, secondo cui il fenomeno sarebbe riconducibileall’istituto della comunione tra i quotisti, comproprietari dei beni del fondo,va ribadito che esso non tiene conto della diversità dello scopo economico-pratico del Fondo rispetto a quello della comunione, della circostanza che ipartecipanti al Fondo sono creditori della SGR e non comproprietari delamministrarla, né goderne in via diretta (beneficiando solo della ricchezzacreata dall’investimento) o chiedere la liquidazione della propria quota innatura (Cass., n. 7116/2023; Cass., 16605/2010). Quanto all’insufficienzadell’autonomia del patrimonio del Fondo a sostenerne la soggettivitàgiuridica (come prospettato dal Consiglio di Stato nel parere n. 108 del1999), sebbene riconosciuta nel nostro ordinamento ad enti (associazioninon riconosciute, società di persone) privi di personalità giuridica maritenuti centri di imputazione di rapporti giuridici, questa Corte ha giàevidenziato che nel caso dei Fondi comuni di investimento talericonoscimento è da escludere, in quanto, a differenza dei suddetti enti,Numero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026ad onta dell’aggettivo “autonomo” con cui il patrimonio costituente ilsono privi del potere di significativa autodeterminazione delle propriescelte, sicchè la predetta qualificazione connota solo la condizione di“segregazione” del patrimonio ai fini di cui si è detto. A riprovadell’assenza di siffatto potere di autodeterminazione in capo al Fondo, èstato evidenziato (Cass, n. 16605/2010, richiamata da Cass., n.7116/2023) che l’eventualità che i suoi partecipanti possano adottaredeliberazioni destinate a vincolare la società di gestione in taluni ambiticostituisce, invero, una mera facoltà, non dissimile da quella, riservataagli obbligazionisti e ai partecipanti al capitale di rischio di una s.p.a., difar valere i propri punti di vista e che il funzionamento del Fondo èdisciplinato da un regolamento adottato dalla SGR, la quale risponde delproprio operato nei confronti dei quotisti (partecipanti al Fondo), comeprevisto dall’art. 36, comma 5 del TUR, ma non anche nei confronti delinalterata, quale dirimente ragione ostativa al riconoscimento dellasoggettività giuridica del Fondo di investimento, più volte ribadita daquesta Corte, l’assenza di una struttura organizzativa minima, di rilevanzaanche esterna, che obbliga la SGR ad eseguire tutti gli adempimenti fiscaliformali e sostanziali (nell’interesse del Fondo). L’assenza di tale requisitonon può ritenersi superata o superabile dagli elementi, indicati dallaricorrente, asseritamente deponenti per “la presenza di un’organizzazioneinterna al fondo in grado di prendere decisioni in totale autonomia”, che,invece, certamente non valgono a rendere il Fondo in grado di compierecorrelati, effettuabili solo mediante la società di gestione.Tantomeno i suddetti argomenti, più volte affermati da questa Corte,che escludono una autonoma soggettività giuridica in capo al Fondo,possono ritenersi superati dalla citata sentenza n. 16285/2024, che, conNumero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026riferimento al mancato pagamento dell’IVA, ha escluso la responsabilitàdiretta della SGR che ha amministrato un Fondo estinto, ribadendosi ladiversità già sopra evidenziata, dei presupposti impositivi dell’IVA edell’IMU. Trattasi di pronuncia che, peraltro, comunque ribadisce che “nonv’è dubbio che la soggettività attiva e passiva, anche tributaria, spetta allaSGR che gestisce il fondo comune”. La ininfluenza della suddetta sentenzarispetto alla fattispecie concreta in esame risulta, peraltro, giàcondivisibilmente rilevata da questa Corte nella successiva pronuncia16421/2025, laddove evidenzia che “nel caso analizzato per l’I.V.A. (Sez.5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16285, cit.), del resto, la liquidazione giudiziale eraconclusa…” e che “in ogni caso, il presupposto dell’IVA e dell’IMU sonoall’evidenza completamente diversi, rilevando – per la prima – la cessionedei beni o la prestazione di un servizio e – per la seconda – la realità delpossesso, vertendosi di imposta di natura patrimoniale”, al cui pagamentola SGR è obbligata anzitutto in quanto formale intestataria degli immobiligravati dall’IMU, presupposto di per sé sufficiente ai fini della soggettivitàpassiva tributaria. A tal proposito, questa Corte, premesso che “apparedifficile – da un punto di vista letterale - mettere in dubbio che la titolaritàformale dei beni inclusi nel Fondo spetti alla società costituente: nonavrebbe, infatti, senso parlare di “separazione” dell’insieme di detti beni,rispetto al residuo patrimonio della Sgr, se detti beni non fossero allamedesima intestati”, ha evidenziato che “il legislatore, per agevolarel’attività gestoria nell’interesse dei partecipanti , parrebbe aver scelto lastrada di attribuire la proprietà dei beni del fondo alla Sgr, ma, nelcontempo e preso atto di aver attribuito alla Sgr un plus (la proprietà)rispetto alla sostanza economica del rapporto (di mera gestionenell’interesse altrui), abbia introdotto regole volte a limitare il rischio diabuso da parte del gestore e di trasparenza nei confronti dei terzi riguardoalla sua “effettiva” consistenza patrimoniale in rapporto all’adempimentodelle “sue” obbligazioni. In sostanza, v’è l’attribuzione di una proprietàNumero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026 ad utilizzo limitato con effetti reali, ossia anche sul piano dei poteridei terzi di sottoporre ad esecuzione forzata i beni” (Cass., n.33895/2024; Cass., n. 7116/2023). Pertanto, partendo dalla titolaritàformale in capo alla SGR dei beni acquistati nell’interesse del Fondo (v.Cass. n. 12062/2019), non avendo il Fondo una propria soggettivitàgiuridica imprescindibile per poterlo ritenere titolare di un diritto reale, nèpotendo ravvisarsi in capo ai quotisti, per le ragioni sopra dette, unacomproprietà dei beni del Fondo, i quali, inoltre, rientrano nel patrimonio,sia pur “separato” da quello generale, della società di gestione, questaCorte ha riconosciuto la soggettività passiva a fini ICI ed IMU della SGR(Cass. n. 29888/2020; 7116/2023, 33895/2024), conclusione che non siritiene superata dai rilievi, recessivi, alla luce di quanto sopra evidenziato,avanzati dalla ricorrente. A tal proposito, va aggiunto, che non apparecondivisibile l’assunto che “se la SGR potesse essere chiamata arispondere, col proprio personale patrimonio, dei debiti specificamenteimputabili ad uno dei fondi da essa gestiti, si creerebbe un’inevitabilelesione degli interessi facenti capo agli altri fondi, i quali vedrebberoirrimediabilmente compromessa la regolare continuità dell’attività digestione”, atteso che si tratterebbe di una mera eventualità, da cuievidentemente non può farsi dipendere la sussistenza o meno di unaobbligazione tributaria, che si radica in capo alla SGR in quanto formaleintestataria dell’immobile nell’anno di imposta a cui si riferisce il debitotributario inerente a tale bene. Nemmeno l’esclusione della soggettivitàpassiva IMU della SGR appare argomentabile sulla scorta della sentenza n.5558/2022 del Consiglio di Stato, richiamata dalla ricorrente, che limita lalegittimazione processuale attiva e passiva della società di gestione alperiodo in cui riveste la relativa qualifica, atteso che tale pronuncia sifonda sull’assimilazione del rapporto tra Fondo e SGR ad una forma dirappresentanza organica quale quella intercorrente tra una società dicapitali e il suo amministratore, la quale non è congruente con ilNumero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ilInoltre, ferma restando la possibilità per la ricorrente di rivalersi neiconfronti del patrimonio gestito, anche in fase liquidatoria (peraltro èincontestato che, nel caso di specie, il Piano di smobilizzo prevedal’estinzione delle passività, tra cui quelle per i tributi, prima del ripartodell’eventuale liquidità residua), la prospettata violazione dell’art. 53 Cost.va senz’altro esclusa alla luce della “riconducibilità” del “patrimonioseparato” (di cui fanno parte gli immobili) alla società di gestione nelperiodo in cui essa ha esplicato l’attività gestoria, nonché dellaintestazione degli immobili alla stessa in tale periodo e della possibilità chedalla loro fruttuosa gestione nell’interesse dei partecipanti al Fondo anchela SGR abbia tratto un utile economico, sia pure indiretto. Alla luce di taliultime considerazioni, nemmeno è condivisibile l’assunto della ricorrentesecondo cui la persistente soggettività passiva tributaria della SGR in unperiodo in cui sia stata già sostituita da altra società di gestione o sia incorso la liquidazione del Fondo violerebbe nel contempo l’art. 53 Cost el’art. 36 del TUF, trattandosi di vicende successive all’insorgenzadell’obbligazione tributaria in capo alla società e considerato altresì chel’impossibilità di accesso al patrimonio del Fondo o la sua incapienza nonsarebbero comunque circostanze opponibili all’AmministrazioneInfine, non si ritiene che il riconoscimento alla nuova SGR subentrantedella facoltà di intervenire in un giudizio in cui è parte la precedentesocietà di gestione, nel quale è controverso un diritto attinente ad unricorrente nella memoria illustrativa), possa costituire argomento idoneo asuperare le argomentazioni poste a fondamento della responsabilità dellaSGR per il pagamento dell’IMU maturata nel proprio periodo di gestione.Il ricorso va pertanto rigettato.Numero registro generale 3080/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 17931/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condannaal pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.,in favore del controricorrente e al versamento di un’ulteriore somma infavore della Cassa delle ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 8.000,00 euro percompensi professionali ed in 200,00 euro per esborsi, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori dilegge, nonché al pagamento della ulteriore somma di 4.000,00 euro, aisensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna la ricorrente al versamento della somma di 2.000 euro, aisensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., alla Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il PresidenteMilena Balsamo
Sentenza Cassazione n. 17931/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris