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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04617/2026

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unibilità per particolare tenuità del fatto è motivato dalla Corte in ragione del precedente specifico e del fatto che i coltelli fossero due; tale motivazione sul punto in sé non è soddisfacente, poiché non parrebbe fondare un’abitualità ostativa, ma è recuperabile in ragione della esclusione dell’art. 4, terzo comma L. 110/75 che, a fortiori , esclude la sussistenza della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.

Quanto al profilo dell’abitualità, infatti, questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, con esclusione, tuttavia, di quelli estinti ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all’estinzione del reato anche l’elisione di ogni effetto penale della condanna (Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv. 286175 - 02).

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- bis cod. pen. può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, purché non espressivi di una tendenza o inclinazione al crimine (Sez. 2, n. 41011 del 06/06/2018, Ba, Rv. 274260 - 01).

Quindi,pur non potendosi escludere la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen . in ragione di una non sussistente abitualità, la sua esclusione trova ragione e conto nella ritenuta insussistenza dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 4, terzo comma L. 110/75.

Secondo un orientamento espresso da questa Corte che qui si intende ribadire, infatti, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un’arma impropria (nella specie, una mazza da "baseball" in legno lunga 70 cm.) impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112 - 01).

Ciò in quantose il fatto è stato ritenuto – anche solo implicitamente, come nel caso di specie - “nonlieve” dal giudice di merito, non può essere al contempo considerato “particolarmente tenue” ai finidell’art. 131-bis cod. pen., in quanto il fatto particolarmente tenue è connotato, rispetto al fatto lieve,da un grado minore di disvalore, sicché, se un fatto non è lieve, perché contiene un grado didisvalore superiore rispetto alla particolare tenuità del fatto stesso, non potrà essere sussunto inuna fattispecie di particolare tenuità che presuppone, tra l’altro, un complessivo giudizio di minimaoffensività, compiuto sulla base di una valutazione congiunta delle modalità della condotta, delgrado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo ( così in motivazione Sez. 1, n. 13630 del12/02/2019, Papia, Rv. 275242 – 02) 1.3 Il terzo motivo è palesemente infondato.

In materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dall’art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024, dep. 2025, Rv. 287554 – 01).

In materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell’istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell’imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 01).

La Corte ha ben esplicitato in ragione di quali caratteristiche complessive dell’azione non ha ritenuto che il fatto potesse essere considerato di minore entità, richiamando la circostanza che egli aveva la pronta disponibilità di due coltelli, di cui uno a lama aperta, sulla propria auto alle prime ore del mattino; del resto,anche la presenza di precedenti in capo all’imputato non consentiva tale riconoscimento, come accennato dalla Corte territoriale. 1.4 Il quarto motivo non supera la soglia di ammissibilità.

Il ricorrente deduce l’illegittimità del diniego del beneficio fondato su precedenti estinti.

La Corte nel provvedimento impugnato esclude la concedibilità del beneficio sospensivo in ragione della precedente fruizione del medesimo beneficio in due occasioni e della irrilevanza della estinzione dei reati per i quali era stato concesso.

Tale affermazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è del tutto corretta, poiché l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 cod. pen. non si estende a gli effetti penali; infatti, l’estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta altresì l’estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, sicché di questa deve tenersi conto, ex art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare l’ulteriore concessione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma primo, cod. pen. (Sez. 2, n. 6017 del 09/01/2024, Messina, Rv. 285863 - 01).

Ciò posto, la doglianza è priva di qualunque specificità, quanto al cenno all’esistenza di reati abrogati. 2.Per le ragioni testè evidenziate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta congrua di euro 3000 alla Cassa delle ammende, non versandosi in ipotesi di esonero a colpa.

Dichiara inammiss

unibilità per particolare tenuità del fatto è motivato dalla Corte in ragione del precedente specifico e del fatto che i coltelli fossero due; tale motivazione sul punto in sé non è soddisfacente, poiché non parrebbe fondare un’abitualità ostativa, ma è recuperabile in ragione della esclusione dell’art. 4, terzo comma L. 110/75 che, a fortiori , esclude la sussistenza della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. Quanto al profilo dell’abitualità, infatti, questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, con esclusione, tuttavia, di quelli estinti ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all’estinzione del reato anche l’elisione di ogni effetto penale della condanna (Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv. 286175 - 02). La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- bis cod. pen. può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, purché non espressivi di una tendenza o inclinazione al crimine (Sez. 2, n. 41011 del 06/06/2018, Ba, Rv. 274260 - 01). Quindi,pur non potendosi escludere la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen . in ragione di una non sussistente abitualità, la sua esclusione trova ragione e conto nella ritenuta insussistenza dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 4, terzo comma L. 110/75. Secondo un orientamento espresso da questa Corte che qui si intende ribadire, infatti, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un’arma impropria (nella specie, una mazza da "baseball" in legno lunga 70 cm.) impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112 - 01). Ciò in quantose il fatto è stato ritenuto – anche solo implicitamente, come nel caso di specie - “nonlieve” dal giudice di merito, non può essere al contempo considerato “particolarmente tenue” ai finidell’art. 131-bis cod. pen., in quanto il fatto particolarmente tenue è connotato, rispetto al fatto lieve,da un grado minore di disvalore, sicché, se un fatto non è lieve, perché contiene un grado didisvalore superiore rispetto alla particolare tenuità del fatto stesso, non potrà essere sussunto inuna fattispecie di particolare tenuità che presuppone, tra l’altro, un complessivo giudizio di minimaoffensività, compiuto sulla base di una valutazione congiunta delle modalità della condotta, delgrado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo ( così in motivazione Sez. 1, n. 13630 del12/02/2019, Papia, Rv. 275242 – 02) 1.3 Il terzo motivo è palesemente infondato. In materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dall’art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024, dep. 2025, Rv. 287554 – 01). In materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell’istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell’imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 01). La Corte ha ben esplicitato in ragione di quali caratteristiche complessive dell’azione non ha ritenuto che il fatto potesse essere considerato di minore entità, richiamando la circostanza che egli aveva la pronta disponibilità di due coltelli, di cui uno a lama aperta, sulla propria auto alle prime ore del mattino; del resto,anche la presenza di precedenti in capo all’imputato non consentiva tale riconoscimento, come accennato dalla Corte territoriale. 1.4 Il quarto motivo non supera la soglia di ammissibilità. Il ricorrente deduce l’illegittimità del diniego del beneficio fondato su precedenti estinti. La Corte nel provvedimento impugnato esclude la concedibilità del beneficio sospensivo in ragione della precedente fruizione del medesimo beneficio in due occasioni e della irrilevanza della estinzione dei reati per i quali era stato concesso. Tale affermazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è del tutto corretta, poiché l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 cod. pen. non si estende a gli effetti penali; infatti, l’estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta altresì l’estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, sicché di questa deve tenersi conto, ex art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare l’ulteriore concessione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma primo, cod. pen. (Sez. 2, n. 6017 del 09/01/2024, Messina, Rv. 285863 - 01). Ciò posto, la doglianza è priva di qualunque specificità, quanto al cenno all’esistenza di reati abrogati. 2.Per le ragioni testè evidenziate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta congrua di euro 3000 alla Cassa delle ammende, non versandosi in ipotesi di esonero a colpa. Dichiara inammiss
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