CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 febbraio 2022
Cassazione n. 05640/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19131-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' BARBARA - intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 15/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19131/2020 [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 1620/2022Numero di raccolta generale 5640/2022 Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 del D. Lgs. n. 150 del Data pubblicazione 21/02/2022 2011, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 26951/2018, emesso dal Tribunale di Milano, in virtù del quale le era stato ordinato di pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 13.884,54 a titolo di compenso per l’attività di assistenza e consulenza legale prestata dall’opposto in favore dell’opponente in relazione ad un intervento volontario spiegato in una controversia civile. Con l’ordinanza impugnata, emessa nella resistenza del Pulcini, il Tribunale di Milano accoglieva l’opposizione, condannando l’opposto alle spese di lite, ravvisando l’inutilità dell’attività professionale alla quale si riferiva la pretesa creditoria oggetto di causa. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’opposizione spiegata da [OSCURATO:PERSONA], revocava il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per compenso dell’attività professionale svolta per conto dell’opponente, ritenendo quest’ultima del tutto inutile. In particolare, il giudice di merito evidenziava che il Pulcini aveva spiegato, per conto della propria cliente, un intervento autonomo in un giudizio pendente tra F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19131/2020 diverse parti, con il quale era stata formulata una domanda nuova Numero sezionale 1620/2022Numero di raccolta generale 5640/2022 rispetto a quella oggetto di causa; poiché detto intervento era stato Data pubblicazione 21/02/2022 proposto dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., esso non aveva, in base alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, alcuna possibilità di trovare accoglimento. Ricorre per la cassazione di detta decisione il Pulcini, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe deciso l’opposizione in base ad una eccezione mai proposta dalla parte opponente. La censura è inammissibile: il giudice di merito ha ritenuto che non sia dovuto alcun compenso all’avvocato che svolga, per conto del cliente, una attività inutile, conformandosi ai precedenti di questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4781 del 26/02/2013, Rv. 625387). Il rilievo non eccede l’oggetto dell’opposizione spiegata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale invero aveva contestato in radice di essere debitrice del Pulcini di una qualsiasi somma”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non offre argomenti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente riproduttiva di questi ultimi. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, in coerenza con la proposta del relatore. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19131/2020 Numero sezionale 1620/2022 Numero di raccolta generale 5640/2022 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma Data pubblicazione 21/02/2022 del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 11 febbraio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A