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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 giugno 1999

Cassazione n. 34220/2025

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o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12/05/2025 del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare la nullità del provvedimento impugnato.

Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza con la quale il 12/5/2025 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 8/4/2025 in relazione a tre episodi di rapine aggravate volte all’impossessamento di ciclomotori.

Il ricorso è affidato a due motivi di impugnazione: 1.1.Con il primo motivo è stata dedotta la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 309 comma 8 bis cod. proc. pen. per non essere stato consentito al [OSCURATO:PERSONA] di partecipare all’udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen.: dall’attestazione del carcere di Poggioreale, allegata al ricorso, sottoscritta da due operatori di P.G, e dal “coordinatore del settore videoconferenze” emerge che [OSCURATO:PERSONA], (nato il 18/6/1999), che aveva chiesto di partecipare in videoconferenza, alle ore 9,05 del 12/5/2025 dichiarava, invece, di non voler presenziare rifiutandosi di firmare il modulo.

Si assume nel ricorso, però, che alle ore 14,30 dello stesso giorno il difensore aveva ricevuto dal carcere di Poggioreale la notizia che per un disguido nell’identificazione del detenuto la persona che aveva dichiarato di non voler presenziare all’udienza era persona diversa dallo stesso ricorrente. 1.2.Con il secondo motivo il ricorrente ha chiesto, comunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, nel difetto di riconoscimenti effettuati dalle persone offese, essendo stato il [OSCURATO:PERSONA] ritenuto in altro procedimento estraneo alla rapina volta all’acquisizione del ciclomotore utilizzato dai rapinatori negli episodi contestati. 2.Con successiva memoria depositata il 2/7/2025 il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato dichiarazione del “coordinatore del settore videoconferenze” Isp. capo [OSCURATO:PERSONA] in data 20/6/2025 attestante l’errore di persona in cui sarebbe incorso il personale della [OSCURATO:PERSONA] di Poggioreale nel condurre nel predetto settore altro detenuto, [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/12/1989, che si rifiutava di partecipare alla videoconferenza e di firmare il relativo modulo.

Assumeva il dichiarante di aver appreso l’episodio un’ora e mezza dopo l’accaduto quando era già terminata l’udienza e non vi era modo di riparare l’errore, ma di aver celermente avvisato l’interessato ed il suo difensore per le vie brevi. 3.[OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare la nullità del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’ordinanza impugnata va annullata, in quanto è fondato il primo motivo di ricorso.

La dichiarazione del Coordinatore del settore videoconferenze della [OSCURATO:PERSONA], Isp.

C. [OSCURATO:PERSONA], prodotta dalla difesa, infatti, attesta un errore di persona in cui sarebbe incorsa la [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell’udienza camerale del 12/5/2025 dinanzi al Tribunale del riesame di Napoli, giacché in luogo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era stato allora invitato a recarsi all’udienza altro detenuto, [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/12/1989, che aveva rifiutato di presenziare e di firmare il verbale, senza però chiarire l’equivoco.

Emerge da tale dichiarazione che gli operanti sono venuti a conoscenza dell’errore commesso solo “dopo circa un’ora / un’ora e mezzo dall’accaduto”, quando l’udienza camerale era già terminata, ed avrebbero perciò avvisato per vie brevi l’interessato ed il suo difensore.

Si tratta di dichiarazione idonea a contrastare quella recante la data dell’udienza, “12/5/2025 ore 9,05”, sottoscritta dall’ass. c.

Schettino e dal sovr. c.

Ruggiero, oltre che dallo stesso ispettore capo, che attestava la dichiarazione dell’indagato “di non voler presenziare, rifiutandosi di firmare il verbale” perché, sebbene non sottoscritta dai predetti Schettino e Ruggiero, la comunicazione dell’Isp. [OSCURATO:PERSONA] segnala un possibile errore di persona nell’atto fidefacente, così offrendo una spiegazione di questo compatibile con l’assunto difensivo.

Nel difetto di prova in ordine al rispetto del diritto dell’indagato di partecipare personalmente o mediante videoconferenza all’udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame, pur avendone fatto richiesta ai sensi del comma 6 dell’art. 309 cod. proc. pen., pertanto, deve dichiararsi la nullità del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen. che procederà all’udienza camerale garantendo il diritto del [OSCURATO:PERSONA] a parteciparvi.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. manda alla cancelleria per gli adempimenti di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12/05/2025 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare la nullità del provvedimento impugnato. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza con la quale il 12/5/2025 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 8/4/2025 in relazione a tre episodi di rapine aggravate volte all’impossessamento di ciclomotori. Il ricorso è affidato a due motivi di impugnazione: 1.1.Con il primo motivo è stata dedotta la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 309 comma 8 bis cod. proc. pen. per non essere stato consentito al [OSCURATO:PERSONA] di partecipare all’udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen.: dall’attestazione del carcere di Poggioreale, allegata al ricorso, sottoscritta da due operatori di P.G, e dal “coordinatore del settore videoconferenze” emerge che [OSCURATO:PERSONA], (nato il 18/6/1999), che aveva chiesto di partecipare in videoconferenza, alle ore 9,05 del 12/5/2025 dichiarava, invece, di non voler presenziare rifiutandosi di firmare il modulo. Si assume nel ricorso, però, che alle ore 14,30 dello stesso giorno il difensore aveva ricevuto dal carcere di Poggioreale la notizia che per un disguido nell’identificazione del detenuto la persona che aveva dichiarato di non voler presenziare all’udienza era persona diversa dallo stesso ricorrente. 1.2.Con il secondo motivo il ricorrente ha chiesto, comunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, nel difetto di riconoscimenti effettuati dalle persone offese, essendo stato il [OSCURATO:PERSONA] ritenuto in altro procedimento estraneo alla rapina volta all’acquisizione del ciclomotore utilizzato dai rapinatori negli episodi contestati. 2.Con successiva memoria depositata il 2/7/2025 il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato dichiarazione del “coordinatore del settore videoconferenze” Isp. capo [OSCURATO:PERSONA] in data 20/6/2025 attestante l’errore di persona in cui sarebbe incorso il personale della [OSCURATO:PERSONA] di Poggioreale nel condurre nel predetto settore altro detenuto, [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/12/1989, che si rifiutava di partecipare alla videoconferenza e di firmare il relativo modulo. Assumeva il dichiarante di aver appreso l’episodio un’ora e mezza dopo l’accaduto quando era già terminata l’udienza e non vi era modo di riparare l’errore, ma di aver celermente avvisato l’interessato ed il suo difensore per le vie brevi. 3.[OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare la nullità del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’ordinanza impugnata va annullata, in quanto è fondato il primo motivo di ricorso. La dichiarazione del Coordinatore del settore videoconferenze della [OSCURATO:PERSONA], Isp. C. [OSCURATO:PERSONA], prodotta dalla difesa, infatti, attesta un errore di persona in cui sarebbe incorsa la [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell’udienza camerale del 12/5/2025 dinanzi al Tribunale del riesame di Napoli, giacché in luogo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era stato allora invitato a recarsi all’udienza altro detenuto, [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/12/1989, che aveva rifiutato di presenziare e di firmare il verbale, senza però chiarire l’equivoco. Emerge da tale dichiarazione che gli operanti sono venuti a conoscenza dell’errore commesso solo “dopo circa un’ora / un’ora e mezzo dall’accaduto”, quando l’udienza camerale era già terminata, ed avrebbero perciò avvisato per vie brevi l’interessato ed il suo difensore. Si tratta di dichiarazione idonea a contrastare quella recante la data dell’udienza, “12/5/2025 ore 9,05”, sottoscritta dall’ass. c. Schettino e dal sovr. c. Ruggiero, oltre che dallo stesso ispettore capo, che attestava la dichiarazione dell’indagato “di non voler presenziare, rifiutandosi di firmare il verbale” perché, sebbene non sottoscritta dai predetti Schettino e Ruggiero, la comunicazione dell’Isp. [OSCURATO:PERSONA] segnala un possibile errore di persona nell’atto fidefacente, così offrendo una spiegazione di questo compatibile con l’assunto difensivo. Nel difetto di prova in ordine al rispetto del diritto dell’indagato di partecipare personalmente o mediante videoconferenza all’udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame, pur avendone fatto richiesta ai sensi del comma 6 dell’art. 309 cod. proc. pen., pertanto, deve dichiararsi la nullità del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen. che procederà all’udienza camerale garantendo il diritto del [OSCURATO:PERSONA] a parteciparvi. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. manda alla cancelleria per gli adempimenti di
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