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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 33680/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato l'istanza di revoca del provvedimento con il quale il medesimo Tribunale, in data 14 ottobre 2020, aveva revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, disposta in favore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al titolo esecutivo n. 2018/152 SIEP. 2.Considerato che avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore, denunciando censure (manifesta illogicità della motivazione - primo motivo ; violazione di legge in punto di mancata valutazione di elementi favorevoli e correlato vizio di motivazione - secondo motivo) non consentite in sede di legittimità in quanto non scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, nonché prive della puntuale enunciazione delle ragioni in diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

2.1. Rilevato invero, che il provvedimento valorizza (cfr. pag. 3 dell'ordinanza) onde motivare il diniego della istanza di revoca della disposta revoca dell'affidamento in prova, la sussistenza comunque, di una peculiarità nel caso al vaglio in cui si è verificato un epilogo positivo in relazione al procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA] (emissione di sentenza di proscioglimento dal reato) la cui accusa aveva costituito principale causa di revoca della misura alternativa.

2.2. Ritenuto, infatti, che il Tribunale ha sottolineato che si è trattato di remissione di querela rispetto al reato che il giudice ha ritenuto residuare previa derubricazione della fattispecie più grave per la quale originariamente si è proceduto a carico di [OSCURATO:PERSONA] e che l'accusa per il detto reato, non è stata l'unica causa sulla quale il Tribunale ha fondato la revoca dell'affidamento in prova.

2.3. Considerato che su tali ragionevoli elementi il Tribunale è pervenuto all'ineccepibile conclusione di ritenere, per l'effetto, interrotto il percorso di risocializzazione dal condannato avviato in regime alternativo alla detenzione, esponendosi il mantenimento della misura alternativa al rischio di ricaduta, sottolineando che, comunque, il procedimento concluso con la pronuncia di non doversi procedere per remissione di querela ha dato modo di acclarare la commissione di condotte violente, ai danni della convivente, nel periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] era in affidamento in prova ai servizi sociali, condotta che aveva giustificato la disposta revoca della misura alternativa.

3. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato l'istanza di revoca del provvedimento con il quale il medesimo Tribunale, in data 14 ottobre 2020, aveva revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, disposta in favore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al titolo esecutivo n. 2018/152 SIEP. 2.Considerato che avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore, denunciando censure (manifesta illogicità della motivazione - primo motivo ; violazione di legge in punto di mancata valutazione di elementi favorevoli e correlato vizio di motivazione - secondo motivo) non consentite in sede di legittimità in quanto non scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, nonché prive della puntuale enunciazione delle ragioni in diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. 2.1. Rilevato invero, che il provvedimento valorizza (cfr. pag. 3 dell'ordinanza) onde motivare il diniego della istanza di revoca della disposta revoca dell'affidamento in prova, la sussistenza comunque, di una peculiarità nel caso al vaglio in cui si è verificato un epilogo positivo in relazione al procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA] (emissione di sentenza di proscioglimento dal reato) la cui accusa aveva costituito principale causa di revoca della misura alternativa. 2.2. Ritenuto, infatti, che il Tribunale ha sottolineato che si è trattato di remissione di querela rispetto al reato che il giudice ha ritenuto residuare previa derubricazione della fattispecie più grave per la quale originariamente si è proceduto a carico di [OSCURATO:PERSONA] e che l'accusa per il detto reato, non è stata l'unica causa sulla quale il Tribunale ha fondato la revoca dell'affidamento in prova. 2.3. Considerato che su tali ragionevoli elementi il Tribunale è pervenuto all'ineccepibile conclusione di ritenere, per l'effetto, interrotto il percorso di risocializzazione dal condannato avviato in regime alternativo alla detenzione, esponendosi il mantenimento della misura alternativa al rischio di ricaduta, sottolineando che, comunque, il procedimento concluso con la pronuncia di non doversi procedere per remissione di querela ha dato modo di acclarare la commissione di condotte violente, ai danni della convivente, nel periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] era in affidamento in prova ai servizi sociali, condotta che aveva giustificato la disposta revoca della misura alternativa. 3. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consigliere est
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