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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 139/2024

ECLI:EU:T:2024:382
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TO1119(02)_INF

Ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 13 giugno 2024 – Lagardère / Commissione (causa T‑1119/23 R-RENV) ««Procedimento sommario – Concorrenza – Concentrazioni – Richiesta di informazioni – Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 – Domanda di provvedimenti provvisori – Fumus boni iuris – Bilanciamento degli interessi»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la ricevibilità – Interesse del ricorrente ad ottenere la sospensione richiesta – Domanda diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione di una richiesta di informazioni – Domanda parzialmente soddisfatta – Non luogo a statuire sulle informazioni già fornite (Art. 278 TFUE) (v. punti 19, 22)

2. Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Indicazione precisa dell’oggetto della domanda – Conclusioni dirette alla modifica dell’oggetto in corso di causa – Irricevibilità (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 35)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – 118079 / Ricorso contro una richiesta di informazioni emessa nell’ambito del controllo di un’operazione di concentrazione – Censure relative ad una violazione del principio della certezza del diritto e all’impossibilità per l’impresa ricorrente di soddisfare la richiesta di informazioni senza esporsi a responsabilità penale – Censure prima facie non infondate (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento del Consiglio 139/2004, art. 11, § 3; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 42, 43, 48‑60)

4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Sospensione dell’esecuzione di una richiesta di informazioni emessa nell’ambito di un’operazione di concentrazione – Richiesta che può far sorgere la responsabilità penale dell’impresa interessata ed esporla a sanzioni penali – Preponderanza dell’interesse dell’impresa interessata ad evitare il sopraggiungere di un danno grave e irreparabile rispetto all’interesse pubblico a preservare l’efficacia delle regole di concorrenza dell’Unione – Obbligo per l’impresa interessata di garantire la conservazione dei documenti oggetto della richiesta di informazioni (Art. 278 TFUE; regolamento del Consiglio 139/2004, art. 11, § 3) (v. punti 61‑72) Dispositivo 1) Non occorre più statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori per quanto riguarda i documenti forniti alla Commissione europea il 30 gennaio 2024. 2) È sospesa l’esecuzione della decisione C(2023) 6429 final della Commissione, del 19 settembre 2023, relativa a una procedura di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (caso M.11184 – Vivendi/Lagardère), come modificata dalla decisione C(2023) 7464 final della Commissione, del 27 ottobre 2023, per quanto riguarda i documenti che non sono stati forniti alla Commissione il 30 gennaio 2024. 3) Si ordina alla Lagardère SA di chiedere alle persone interessate dalla decisione C(2023) 6429 final, come modificata dalla decisione C(2023) 7464 final, di adottare tutte le misure utili per garantire la conservazione, in un formato che garantisce la loro integrità e il loro carattere inalterabile, dei documenti previsti nell’allegato di tale decisione che non sono stati ancora forniti alla Commissione. 4) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta quanto al resto. 5) Le spese sono riservate.

62023TO1119(02)_INF Ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 13 giugno 2024 – Lagardère / Commissione (causa T‑1119/23 R-RENV) ««Procedimento sommario – Concorrenza – Concentrazioni – Richiesta di informazioni – Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 – Domanda di provvedimenti provvisori – Fumus boni iuris – Bilanciamento degli interessi» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la ricevibilità – Interesse del ricorrente ad ottenere la sospensione richiesta – Domanda diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione di una richiesta di informazioni – Domanda parzialmente soddisfatta – Non luogo a statuire sulle informazioni già fornite (Art. 278 TFUE) (v. punti 19, 22) 2. Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Indicazione precisa dell’oggetto della domanda – Conclusioni dirette alla modifica dell’oggetto in corso di causa – Irricevibilità (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 35) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – 118079 / Ricorso contro una richiesta di informazioni emessa nell’ambito del controllo di un’operazione di concentrazione – Censure relative ad una violazione del principio della certezza del diritto e all’impossibilità per l’impresa ricorrente di soddisfare la richiesta di informazioni senza esporsi a responsabilità penale – Censure prima facie non infondate (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento del Consiglio 139/2004, art. 11, § 3; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 42, 43, 48‑60) 4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Sospensione dell’esecuzione di una richiesta di informazioni emessa nell’ambito di un’operazione di concentrazione – Richiesta che può far sorgere la responsabilità penale dell’impresa interessata ed esporla a sanzioni penali – Preponderanza dell’interesse dell’impresa interessata ad evitare il sopraggiungere di un danno grave e irreparabile rispetto all’interesse pubblico a preservare l’efficacia delle regole di concorrenza dell’Unione – Obbligo per l’impresa interessata di garantire la conservazione dei documenti oggetto della richiesta di informazioni (Art. 278 TFUE; regolamento del Consiglio 139/2004, art. 11, § 3) (v. punti 61‑72) Dispositivo 1) Non occorre più statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori per quanto riguarda i documenti forniti alla Commissione europea il 30 gennaio 2024. 2) È sospesa l’esecuzione della decisione C(2023) 6429 final della Commissione, del 19 settembre 2023, relativa a una procedura di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (caso M.11184 – Vivendi/Lagardère), come modificata dalla decisione C(2023) 7464 final della Commissione, del 27 ottobre 2023, per quanto riguarda i documenti che non sono stati forniti alla Commissione il 30 gennaio 2024. 3) Si ordina alla Lagardère SA di chiedere alle persone interessate dalla decisione C(2023) 6429 final, come modificata dalla decisione C(2023) 7464 final, di adottare tutte le misure utili per garantire la conservazione, in un formato che garantisce la loro integrità e il loro carattere inalterabile, dei documenti previsti nell’allegato di tale decisione che non sono stati ancora forniti alla Commissione. 4) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta quanto al resto. 5) Le spese sono riservate.
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