CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07738/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1553/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione telematica come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante in carica, rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica comeper legge- controricorrente -nonché controAgenzia Delle Entrate - Riscossione - AdER- intimata-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1387/2023depositata il 19/07/2023;Numero registro generale 1553/2024Numero sezionale 584/2026Numero di raccolta generale 7738/2026Data pubblicazione 30/03/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 13/02/2025, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. Per quanto ancora rileva in questa sede: con sentenza n. 560/2020,il Tribunale di Catania rigettò l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Giuseppe avverso la cartella di pagamento n. 298 2014 0008896809,dell’importo di euro 42.427,42, notificata il 1/08/2014 da [OSCURATO:SOCIETA]., relativa a credito azionato da [OSCURATO:SOCIETA].,ritenendolo non prescritto, e condannava l’opponente al pagamentodelle spese di lite.2. Avverso tale decisione Barbagallo proponeva appello con atto dicitazione notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. e a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,deducendo la nullità della sentenza e della cartella per omessa notificadell’ingiunzione di pagamento del 2012, assumendo che la stessa erastata effettuata in luogo diverso dalla propria residenza anagrafica.3. Si costituivano regolarmente entrambe le appellate, chiedendo ilrigetto del gravame.4. La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe,rigettava l’appello, ritenendo provata la regolare notificadell’ingiunzione di pagamento mediante consegna a familiaredichiaratosi convivente, e affermando che l’appellante non avevafornito prova idonea a dimostrare la mancata conoscenza dell’atto.Rilevava altresì il passaggio in giudicato della statuizione di primogrado sulla prescrizione del credito.5. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania ricorre percassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a tre motivi.6. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].7. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata.8. Il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allaquale il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei successivisessanta giorni.R.g. n. 1553 del 2024Ad. 13/02/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 7Numero registro generale 1553/2024Numero sezionale 584/2026Numero di raccolta generale 7738/2026Data pubblicazione 30/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivo: violazione ed errata applicazione delle norme di diritto di cuiagli artt. 139, 149 e 160 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 cod. proc. civ.Il ricorrente contesta la sentenza della Corte d’appello nella parte incui ha ritenuto valida la notifica dell’ingiunzione di pagamento del2012, eseguita mediante consegna a mani della madre dell’odiernoricorrente, qualificatasi come convivente, in luogo diverso dalla suaresidenza anagrafica.Il motivo è infondato.Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza diquesta Corte, la consegna del piego raccomandato a mani di unfamiliare che si dichiari convivente con il destinatario dell’atto èidonea a perfezionare la notificazione, determinando una presunzionedi conoscenza dell’atto da parte del destinatario medesimo, restandoa carico di quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria dellamancata conoscenza (Cass. 9/02/2022, n. 4160)In tale ipotesi, la dichiarazione di convivenza resa dal consegnatariodell’atto assorbe la questione relativa all’individuazione del luogo incui la notificazione è stata eseguita, sicché il problema dell’effettivaresidenza anagrafica del destinatario assume rilievo solo ai fini dellaprova contraria, che deve essere rigorosa e non può consistere nellamera produzione di certificazioni anagrafiche.In difetto di prova contraria, deve pertanto ritenersi operante lapresunzione di conoscenza dell’atto derivante dalla consegna delpiego a familiare dichiaratosi convivente, con conseguente validitàdella notificazione dell’ingiunzione di pagamento e infondatezzadell’eccezione di nullità della cartella esattoriale che su di essa sifonda.Nel caso di specie, la Corte di appello ha correttamente accertato chel’atto è stato consegnato alla madre del ricorrente, dichiaratasiR.g. n. 1553 del 2024Ad. 13/02/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 7Numero registro generale 1553/2024Numero sezionale 584/2026Numero di raccolta generale 7738/2026Data pubblicazione 30/03/2026convivente, e ha ritenuto operante la presunzione di conoscenzadell’atto, reputando insufficiente, a superarla, la sola produzione dellacertificazione storica di residenza. Tanto basta già, di per sé, aqualificare la doglianza destituita di fondamento.Inoltre, il ricorrente non infirma in alcun modo quanto risultante dalcontroricorso, alle pagg. 4 e 5, ossia che Barbagallo aveva assuntol’obbligo contrattuale di comunicare il cambio di residenza e che atanto non aveva provveduto e che aveva ricevuto alla residenza di viaSant’Anna n. 47 ritirandoli personalmente, una serie di atti, quali: unaprima diffida ad adempiere, in data 4/12/2003; la revocadell’affidamento, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; una seconda diffida adadempiere, mediante plico ritirato dalla madre in data 1/06/2010. Ilcomportamento del Barbagallo ha così dato luogo a una presunzionedi effettiva reperibilità presso la detta via Sant’Anna n. 47.2. II motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma sesto,della l. n. 890 del 1982 in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 cod. proc. civ.(attualmente abrogato, ma applicabile ratione temporis).Il ricorrente assume la nullità della notificazione dell’ordinanza-ingiunzione presupposta per mancato invio della raccomandatainformativa, sul presupposto che il piego fosse stato consegnato asoggetto diverso dal destinatario.Il motivo è infondato. La doglianza muove da una non correttainterpretazione della disciplina dettata dall’art. 7 della l. n. 890 del1982, applicabile ratione temporis. La detta disposizione, nelprevedere l’obbligo per l’agente postale di dare notizia al destinatariodell’avvenuta notificazione mediante lettera raccomandata,presuppone che il piego non sia stato consegnato a uno dei soggettiespressamente indicati dalla legge come legittimati a riceverlo inluogo del destinatario. Tale obbligo, infatti, è funzionale a colmare ildeficit di conoscibilità dell’atto che può derivare dalla consegna aR.g. n. 1553 del 2024Ad. 13/02/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 7Numero registro generale 1553/2024Numero sezionale 584/2026Numero di raccolta generale 7738/2026Data pubblicazione 30/03/2026soggetti estranei alla sfera familiare o convivente del destinatarioovvero nelle ipotesi di notificazione indiretta.Diversamente, quando la consegna del piego avvenga a mani di unapersona di famiglia che si dichiari convivente con il destinatario, comenella fattispecie in esame, la notificazione deve ritenersi perfezionatasenza necessità dell’ulteriore adempimento dell’invio dellaraccomandata informativa, atteso che la legge ricollega a talemodalità di consegna una presunzione di conoscenza dell’atto daparte del destinatario.Questa Corte ha costantemente affermato che la dichiarazione diconvivenza resa dal consegnatario dell’atto sull’avviso di ricevimentoè idonea a fondare la presunzione legale di conoscenza, con laconseguenza che il procedimento notificatorio si esaurisce con laconsegna del piego, restando esclusa l’applicabilità dell’obbligo diulteriore comunicazione.Ne consegue che l’art. 7, comma sesto, della legge n. 890 del 1982,richiamato dal ricorrente, non risulta applicabile nella fattispecie inoggetto, nella quale la consegna è avvenuta a mani di familiaredichiaratosi convivente, come accertato dal giudice di merito convalutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità.3. III motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc.civ. La censura deduce l’erroneità della statuizione sulle spese di litecontenuta nella sentenza impugnata, per avere la Corte territorialecondannato il ricorrente al pagamento delle spese di tutti i gradi delgiudizio.Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.In primo luogo, è inammissibile, perché si tratta di un «non motivo»ossia di una censura priva di qualsivoglia idoneità a integrare unmotivo di ricorso per cassazione, poiché esprime una mera sperataR.g. n. 1553 del 2024Ad. 13/02/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 7Numero registro generale 1553/2024Numero sezionale 584/2026Numero di raccolta generale 7738/2026Data pubblicazione 30/03/2026conseguenza dell’auspicato esito della lite, diverso rispetto a quelloconsacrato nella sentenza.Inoltre, la censura non si confronta con la ragione posta a fondamentodella sentenza impugnata, la quale ha rigettato integralmentel’appello proposto dal ricorrente, con conseguente applicazione delprincipio di soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ., senza cherisultino dedotte o accertate circostanze idonee a giustificare unadiversa regolamentazione delle spese. L’applicazione della regoladella soccombenza non necessita di motivazione, dovendosi,viceversa, motivare specificamente e in modo stringente l’eventuale- e comunque discrezionale - compensazione, come da risalentegiurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesionee della quale non constano mutamenti (Cass. 24/06/2003 n. 10009).In ogni caso, il motivo è infondato. Secondo il costante orientamentodi questa Corte, la regolamentazione delle spese processuali rientranel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in sededi legittimità esclusivamente nell’ipotesi in cui sia posta a carico dellaparte totalmente vittoriosa ovvero in presenza di una paleseviolazione del principio di soccombenza, circostanze che non ricorrononella fattispecie in esame (sui limiti del sindacato di legittimità inmateria si veda Cass. 26/11/2020 n. 26912).4. Il ricorso è, in conclusione, infondato.5. Il ricorso è rigettato.6. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto contodell’attività processuale espletata e in relazione al valore dellacontroversia, sono liquidate come in dispositivo.7. Nulla per le spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione,che non ha svolto attività difensiva.8. La decisione di rigetto del ricorso comporta, inoltre, che deve2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daR.g. n. 1553 del 2024Ad. 13/02/2026; estensore: C. VallePag. 6 di 7Numero registro generale 1553/2024Numero sezionale 584/2026Numero di raccolta generale 7738/2026Data pubblicazione 30/03/2026parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, edagli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, sezione III civile, in data 13/02/2026.Il PresidenteR.g. n. 1553 del 2024Ad. 13/02/2026; estensore: C. VallePag. 7 di 7