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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 28068/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la riconosciuta affermazione di responsabilità, non si confronta con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché trattasi di furto pluriaggravato consumato in data 18 ottobre 2010 (con pena edittale massima di 10 anni, come previsto dall'art. 625 comma 2 cod. pen.) e, di conseguenza, il termine prescrizionale prorogato è di anni 12 e mesi sei; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15 giugno 2022 Il consigli nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la riconosciuta affermazione di responsabilità, non si confronta con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché trattasi di furto pluriaggravato consumato in data 18 ottobre 2010 (con pena edittale massima di 10 anni, come previsto dall'art. 625 comma 2 cod. pen.) e, di conseguenza, il termine prescrizionale prorogato è di anni 12 e mesi sei; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2022 Il consigli nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28068/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris