CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 luglio 2026
Cassazione n. 24332/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.A., Rappresentanza generale per l’Italia, in persona dellegale rappresentante, sedente in Milano, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 630/23 resa dalla Corte d’appello di Napoli edepositata in data 15 febbraio 2023.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventimaggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per sentirlocondannare al risarcimento dei danni alla stessa provocati in relazioneNumero registro generale 8990/2023Numero sezionale 1813/2026Numero di raccolta generale 24332/2026Data pubblicazione 31/07/2026alla sua attività professionale. Lo stesso infatti l’aveva patrocinata indue controversie, aventi lo stesso oggetto, davanti alla Corte dei Conti,e volte a recuperare l’indennità integrativa speciale e la tredicesimamensilità per la pensione di reversibilità ad essa Valvona spettante dal1992.[OSCURATO:PERSONA] però, pur dopo il trasferimento ex lege delle posizioniprevidenziali oggetto di causa all’INPS, aveva promosso le controversienei confronti dell’INPDAP, ed aveva provveduto a mettere in moral’ente previdenziale effettivamente tenuto alla prestazione connotevole ritardo, cosicché, in esito ad una delle due controversie – acausa dell’intervenuta prescrizione - erano stati riconosciuti i dirittispettanti alla Valvona solo dal 28 giugno 2005 anziché dal 20 dicembre1996, come sarebbe accaduto se la messa in mora fosse statatempestivamente rivolta all’ente tenuto al pagamento; l’altracontroversia, poi, era stata dichiarata inammissibile, a causa delgiudicato esterno del primo giudizio.Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di appellare la sentenza inerente alprimo giudizio, di riconoscimento parziale del diritto, al fine di poteropporre all’ente previdenziale la prima costituzione in mora del 10novembre 2003, così da sottrarre alla prescrizione i diritti maturati nelquinquennio anteriore (dal 10 novembre 1998).2. Costituendosi, il [OSCURATO:PERSONA] chiamava in giudizio la propriaassicuratriceAIG [OSCURATO:PERSONA] (che in seguito muterà ragione sociale in AIGEurope S.A.), Rappresentanza generale per l’Italia (AIG), che peròrestava contumace.Il Tribunale respingeva la domanda, e quindi la Valvona proponevaappello.Numero registro generale 8990/2023Numero sezionale 1813/2026Numero di raccolta generale 24332/2026Data pubblicazione 31/07/20263. Nel giudizio di appello si costituivano sia [OSCURATO:PERSONA] che la AIG.Quest’ultima eccepiva di non avere mai ricevuto la notifica dell’atto dicitazione in primo grado; non essere il proprio assicurato responsabile;non essere operativa la polizza per le seguenti ragioni: a) l’assicuratoaveva ammesso la propria responsabilità, il che escludeva la coperturaai sensi dell’art. 9.3 delle condizioni generali di assicurazioni; b) lapolizza era operante solo per le richieste di risarcimento pervenuteall’assicurato durante la vigenza del contratto; nel caso di specie inveceil contratto era stato stipulato il 20.3.2014, mentre la prima richiestadi risarcimento rivolta da [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] a quest’ultimo il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; c) l’art. 4.9 delle condizionigenerali escludeva la garanzia per i danni scaturiti da, basati su odella polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmenteconsiderare come possibile fonte di una richiesta di risarcimento”; nelcaso di specie, invece, la richiesta risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] da una condotta che alla data di stipula della polizza(20.3.2014) l’assicurato poteva ragionevolmente presumere esserefonte di responsabilità.4. La Corte partenopea accoglieva in parte l’appello riconoscendo aMaria Valvona un risarcimento di € 23.439,12; ma respingeva ladomanda di manleva proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della AIG.Infatti la Corte distrettuale osservava che l’assicuratrice, purcontumace in primo grado, nel giudizio d’appello, in cui s’era costituita,sulla scorta della documentazione già presente in atti, avevafondatamente rilevato che la richiesta di risarcimento da parte delladanneggiata era stata avanzata anteriormente alla stipula della polizza,e ciò benché le clausole contrattuali escludessero per tal caso lagaranzia e benché il [OSCURATO:PERSONA], nel compilare il questionario di polizza,avesse dichiarato di non aver mai ricevuto la richiesta medesima.Numero registro generale 8990/2023Numero sezionale 1813/2026Numero di raccolta generale 24332/2026Data pubblicazione 31/07/2026Tali rilievi, a parere della Corte, costituivano non delle eccezioni insenso proprio, ma delle mere difese proponibili anche per la prima voltain sede d’appello.5. Propone allora il [OSCURATO:PERSONA] ricorso in cassazione fondato su tre motivi,mentre AIG resiste a mezzo di controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cuiall’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo mezzo si denuncia violazione degli artt. 112, 116, 167,166 e 345, cod. proc. civ. e falsa applicazione degli artt. 1895, 1904 e1917, cod. civ.Il motivo, se pure formalmente unitario, contiene quattro diversecensure.2. Con una prima censura (pp. 6-9 del ricorso) è denunciata laviolazione degli artt. 112, 166 e 167 cod. proc. civ..Tali norme secondo il ricorrente sarebbero state violate perché:a) essendo rimasta la AIG contumace in primo grado, dovevaritenersi non contestata l’esistenza del contratto “e la sua operatività”;b) l’eccezione di inoperatività della polizza doveva essere sollevataentro il termine di cui all’art. 167 c.p.c., e non poteva proporsi inappello.2.1. La censura è infondata.In primo luogo, la contumacia non produce l’effetto della “noncontestazione” di cui all’art. 115 c.p.c..Numero registro generale 8990/2023Numero sezionale 1813/2026Numero di raccolta generale 24332/2026Data pubblicazione 31/07/2026In secondo luogo, la coincidenza tra il rischio avveratosi e il rischiocome delimitato nella polizza è fatto costitutivo della pretesa, e quindila sua insussistenza è una eccezione rilevabile d’ufficio, come taleproponibile anche in grado di appello quando - come nella specie - nonintroduca nel giudizio un nuovo thema probandum (la polizza, infatti,era stata depositata dall’assicurato sub 26-29 al fascicolo di primogrado, come dichiarato dallo stesso ricorrente nella presente sede dilegittimità).Era dunque consentito alla AIG eccepire, ed alla Corte d’appellorilevare, che il contratto escludeva la garanzia sia per i danni di cui glifosse stato richiesto il risarcimento prima della stipula della polizza; siaper i danni derivanti da condotte tenute prima della stipula della polizzae note all’assicurato come dannose.3. Con una seconda censura (pp. 9-11 del ricorso) è denunciata laviolazione dell’art. 112 c.p.c..Nell’illustrazione del motivo viene esposta una inusitata tesi giuridica,che si può così riassumere:a) l’obbligo dell’assicurato di riferire all’assicuratore le circostanzeincidenti sul rischio è un obbligo contrattuale;b) se l’assicurato non lo adempie, l’assicuratore può rifiutarel’indennizzo sollevando l’eccezione di inadempimento di cui all’art.1460 c.c.;c) l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. non èrilevabile d’ufficio;d) ergo, da quell’eccezione la AIG era decaduta non avendolasollevata in primo grado, e la Corte d’appello non avrebbe potutorilevare d’ufficio l’inadempimento, da parte dell’assicurato, dell’obbligodi riferire all’assicuratore le circostanze incidenti sul rischio, né“accogliere l’eccezione di inadempimento”.Numero registro generale 8990/2023Numero sezionale 1813/2026Numero di raccolta generale 24332/2026Data pubblicazione 31/07/20263.1. La censura è manifestamente infondata per più ragioni.In primo luogo, essa non si correla alla motivazione della sentenzaimpugnata. La Corte d’appello non ha affatto negato l’indennizzo aisensi dell’art. 1892 c.c., ovvero a causa della reticenza dolosa ogravemente colposa dell’assicurato.Ha negato l’indennizzo sul presupposto che il rischio avveratosi noncorrispondeva alle previsioni di polizza, le quali subordinavano il dirittoall’indennizzo alla circostanza della posteriorità della richiestarisarcitoria formulata dal terzo rispetto alla stipula del contratto (p. 21,ultimo capoverso, della sentenza d’appello).In secondo luogo, la AIG non ha mai sollevato alcuna eccezione diinadempimento. Si è limitata a sostenere che i fatti dedottidall’assicurato (richiesta di risarcimento anteriore alla stipula delcontratto) non corrispondevano ai fatti descritti nella polizza comerischio indennizzabile (richiesta di risarcimento posteriore alla stipuladel contratto).In terzo luogo, la reticenza dell’assicurato riguardo alla descrizione delrischio, di cui all’art. 1892 c.c., è un obbligo precontrattuale, noncontrattuale. Esso va adempiuto prima della stipula, al fine diconsentire all’assicuratore di valutare il rischio e determinare la esattamisura del premio. La sua violazione non incide sul sinallagma (nonpuò, infatti concepirsi un vizio funzionale del sinallagma rispetto ad unacondotta anteriore alla stipula del contratto), ma sul consensodell’assicuratore, alla stregua del dolo decettivo o incidente, di cui agliartt. 1439 e 1440 c.c.. Pertanto la violazione dell’obbligo di correttadescrizione del rischio, di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c., trova la suacompiuta disciplina in tali norme, e non può venire in rilievo la disciplinadell’eccezione di inadempimento.Numero registro generale 8990/2023Numero sezionale 1813/2026Numero di raccolta generale 24332/2026Data pubblicazione 31/07/20264. Con una terza censura (p. 11 del ricorso) il ricorrente deduce chela Corte d’appello avrebbe violato l’art. 1892 c.c.. Sostiene che talenorma, nel caso di reticenza precontrattuale dell’assicurato, imponeall’assicuratore l’onere di promuovere l’azione di annullamento delcontratto entro un termine di decadenza, azione nella specie nonproposta.4.1. Il motivo è inammissibile, perché estraneo alla ratio decidendisottesa dalla sentenza impugnata, per le ragioni già esposte alprecedente § 3.1.Esso è comunque infondato, dal momento che l’onere per l’assicuratoredi impugnare il contratto con l’azione di annullamento previstodall’articolo 1892 c.c. sussiste nel solo caso in cui la conoscenza dellareticenza dell’assicurato sia acquisita dall’assicuratore primadell’avverarsi del sinistro; nel caso invece in cui la reticenza siascoperta dopo l’avverarsi del sinistro, l’assicuratore è liberatodall’obbligo di pagamento dell’indennizzo senza alcun onere ulteriore.5. Con una quarta censura (pp. 13-15 del ricorso) il ricorrentedenuncia la violazione degli artt. 1895, 1904 e 1917 c.c..L’illustrazione della censura si può così riassumere:a) la Corte d’appello ha ritenuto che l’avverarsi del sinistro primadella stipula del contratto rende nulla l’assicurazione di responsabilitàcivile;b) tale statuizione fu erronea, in quanto il contratto nel caso dispecie estendeva la copertura anche ai danni causati dall’assicuratoprima della stipula del contratto;c) in ogni caso giammai la polizza nel caso specifico poteva ritenersinulla per mancanza di alea: sia perché il “rischio” nell’assicurazionedella responsabilità civile può dirsi avverato solo quando l’assicuratoNumero registro generale 8990/2023Numero sezionale 1813/2026Numero di raccolta generale 24332/2026Data pubblicazione 31/07/2026venga condannato “in via definitiva” al risarcimento; sia perché ilcontratto avrebbe comunque coperto gli eventuali danni causatidall’assicurato dal momento della stipula in poi, il che bastava adescludere la nullità per mancanza di rischio, ex art. 1895 c.c..5.1. La censura è inammissibile perché investe un mero obiter dictum,non decisivo ai fini dell’esito della lite. La Corte d’appello, infatti, comegià detto ha rigettato la domanda per inoperatività della polizza, nonper nullità del contratto.In ogni caso, a fronte delle deduzioni del ricorrente, reputa il Collegiodoveroso ricordare che il contratto oggetto del contendere fu stipulatocon clausola claims made.Questa clausola deroga all’art. 1917 c.c., consentendo la coperturadella responsabilità dell’assicurato per fatti commessi prima dellastipula del contratto (Cass. Sez. U., 06/05/2016, n. 9140, Rv. 639703- 01).Quella clausola, tuttavia, non deroga né potrebbe derogare al generaleprincipio per cui elemento causale dell’assicurazione è l’incertezza,quanto meno soggettiva (c.d. rischio putativo), del rischio descritto nelcontratto. Incertezza che verrebbe meno, se fosse consentito stipulareun contratto di assicurazione dopo avere causato un danno, sapendodi averlo causato, e dopo avere già ricevuto una richiesta dirisarcimento.Quanto poi alla deduzione del ricorrente, secondo cui nel caso di speciel’alea sussisteva perché comunque il contratto avrebbe coperto glieventuali futuri danni che l’assicurato avesse provocato in futuro,basterà ricordare che nel caso di rischi ripetibili (comenell’assicurazione di responsabilità civile) l’alea va accertata conriferimento ad ogni singolo rischio del cui indennizzo si discute.Numero registro generale 8990/2023Numero sezionale 1813/2026Numero di raccolta generale 24332/2026Data pubblicazione 31/07/20265.2. In definitiva, l’odierno ricorrente ha stipulato un contratto diassicurazione della r.c. non solo sapendo di avere già causato un dannoa terzi, ma addirittura dopo avere già ricevuto una prima richiesta dirisarcimento: una fattispecie, dunque, in cui non solo mancava unrischio reale, ma mancava sinanche un rischio putativo.Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha ritenuto il contratto nulloper inesistenza del rischio.6. Col secondo mezzo si deduce violazione degli artt. 1362, 1363, 1366e 1370, cod. civ., in quanto la Corte territoriale ha ritenuto che ilmessaggio inviato a mezzo PEC trasmesso dal difensore della Valvona,contenente la richiesta risarcitoria, fosse qualificabile come idoneo acostituire una richiesta di risarcimento.Invero, in base alle stesse condizioni generali di polizza, come taledoveva intendersi solo “qualsiasi azione o procedura legale intentatada qualsiasi persona…nei confronti dell’assicurato…”.Con ciò, tale espressione andava intesa come iniziativa giudiziaria, einvece l’interpretazione del giudice d’appello non avrebbe tenuto contodella volontà dei contraenti (art. 1362 cod. civ.), dell’interpretazionecomplessiva (art. 1363 cod. civ.), dell’interpretazione secondo buonafede (art. 1366 cod. civ.) e della predisposizione unilaterale delmodulo, con conseguente necessità di interpretazione contrastipulatorem (art. 1370 cod. civ.).6.1. Il motivo è innanzitutto inammissibile per irrilevanza.La Corte d’appello ha rigettato la domanda di garanzia propostadall’assicurato non tanto e non solo perché questi ricevette unarichiesta di risarcimento ma perché sapeva di avere causato un danno(p. 21, primo capoverso: “tale conoscenza pregressa esclude lacopertura della polizza”).Numero registro generale 8990/2023Numero sezionale 1813/2026Numero di raccolta generale 24332/2026Data pubblicazione 31/07/20266.2. In secondo luogo, rileva comunque il Collegio che è principioconsolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cuil’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fattoriservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, senon nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneuticacontrattuale, di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., o di motivazioneinadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell’iterlogico seguito per giungere alla decisione, nei limiti quindi in cui ciò siaancora censurabile nei limiti conseguenti alle modifiche apportateall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. a seguito del d.l. n. 83/12).Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre nonsolo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione(mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed aiprincipi in esse contenuti), ma altresì precisare in quale modo e conquali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; deve,perciò, considerarsi inammissibile il motivo di ricorso fondatosull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio dimotivazione che si risolva, in realtà, nella proposta di unainterpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). A talriguardo, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazioneproposta dal giudice di merito non deve essere necessariamente l’unicapossibile, o la migliore in astratto, ma soltanto una delle possibili eplausibili interpretazioni. Ne consegue che non può trovare ingresso insede di legittimità la mera critica della ricostruzione della volontànegoziale operata dal giudice di merito, che si traduca esclusivamentenella prospettazione di una diversa ed alternativa soluzioneinterpretativa.Numero registro generale 8990/2023Numero sezionale 1813/2026Numero di raccolta generale 24332/2026Data pubblicazione 31/07/20266.3. Nella specie è proprio questo che accade, cioè la parte ricorrentesi limita a riepilogare il dato normativo, e ad indicare la propriainterpretazione, senza specificare in quale modo e per qualiconsiderazioni il giudice di merito si sia discostato dai criteri legali.A tale stregua, quindi, la censura si riduce alla sottoposizione di unadiversa interpretazione del contratto rispetto a quella che consegueall’accertamento in fatto effettuato sul punto dal giudice del merito.7. Col terzo mezzo si deduce infine violazione degli artt. 1355 e 1341,cod. civ.Il motivo nella sua prima parte (laddove ritiene che la conoscenza dirichieste di risarcimento alluda solo ad azioni legali) non fa chepresupporre la propria interpretazione della clausola oggetto delprecedente motivo, e dunque sul punto lo stesso è assorbito dallaritenuta inammissibilità dello stesso.Nella sua seconda parte, invece, la parte ricorrente ricostruisce laclausola che esclude la garanzia assicurativa, a fronte di richiesterisarcitorie anteriori alla data di decorrenza, come vessatoria, in quantolimitativa della responsabilità del predisponente e comunque unacondizione meramente potestativa, ai sensi dell’art. 1355 cod. civ.7.1. Il motivo è però inammissibile e comunque infondato.Il motivo è inammissibile per mancanza di decisività.Come già visto, la Corte d’appello ha escluso la garanzia sia ai sensidell’art. 4.9, punto (I), della polizza (ovvero per la sussistenza dirichiesta di risarcimento anteriori alla stipula e non dichiarate), siaperché la responsabilità dell’assicurato scaturiva da fatti che egliconosceva e che aveva taciuto all’assicuratore al momento dellastipula, come tali non indennizzabili ai sensi della clausola 4.9, punto(II), delle condizioni generali di polizza.Numero registro generale 8990/2023Numero sezionale 1813/2026Numero di raccolta generale 24332/2026Data pubblicazione 31/07/2026In ogni caso il motivo è anche infondato, perché si è già visto che, intema, la previsione dell’obbligo di dichiarare la presenza, al momentodella stipula, di pregresse richieste di risarcimento, e la conseguenteesclusione in rapporto alle stesse della garanzia assicurativa, è pattoche aveva la funzione di delimitare temporalmente il rischio assicuratoe quindi l’alea contrattuale, che non tollera la conoscenza di pregresserichieste risarcitorie, e dunque non costituiva affatto un’ipotesi dilimitazione della garanzia.8. In definitiva il ricorso va respinto, con aggravio di spese in capo alricorrente soccombente.Sussistono i presupposti processuali per l’obbligo, in capo al ricorrente,di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sedovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in €4.305,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 %dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capoal ricorrente, di versare al competente ufficio di merito un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, il venti maggio 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])