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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 novembre 2021

Cassazione n. 10702/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA 5 b sul ricorso 16493-2020 proposto da: 2 7 2 9 c 1 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA d f 8 2 e d [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato 6 7 0 f b a 8 a [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente 5 a all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; 7 3 6 9 a 4 l # : i a - ricorrente - S e r 3 C A G -contro- N A .

P .

FALLIMENTO della IMMOBILIARE 73 s.r.1., in persona del S .

P E C Curatore pro-tempore, elett.te domiciliato presso l'avvocato B A R U A [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difeso, con procura D a : speciale in atti; E m e s s o O R I - controricorrente - R O S A avverso l'ordinanza n. cronol. 3150/2020 del TRIBUNALE di Z Z O C A I A PADOVA, depositata il 02/04/2020; D a : t o F i r m a udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione allo stato passivo del fallimento della Immobiliare 73 s.r.I., avverso il decreto del giudice delegato che aveva respinto, per la mancata prova della relativa proprietà, una domanda di rivendica di un immobile e di alcuni beni mobili, concessi in affitto d'azienda alla società fallita con contratto del 3.12.15- ed inventariati dal fallimento.

Resisteva la curatela, eccependo la mancata prova della proprietà dei beni rivendicati e, comunque, il mancato rinvenimento degli stessi.

Con ordinanza del 2.4.20, il Tribunale ha rigettato il ricorso, osservando che: anzitutto, era da respingere l'istanza 5 b formulata riguardo a "tutti i beni inventariati" perché generica; 2 9 c circa l'immobile rivendicato, non era stato prodotto il titolo di 9 1 6 2 2 e acquisizione della proprietà, mentre il documento prodotto era d f 8 d f 6 inidoneo a fornire tale prova; il documento depositato dalla b a 5 8 a curatela, datato 29.12.18, intercorso tra l'opponente e la 6 9 a a società Megadent, rappresentava una cessione di crediti, in 4 l # : i a r parte relativi al mancato pagamento dei canoni di locazione da S e 3 C A parte della società fallita; parimenti indimostrata era la G N proprietà dei beni mobili, anche alla luce dei documenti P A .

S C acquisiti (il suddetto atto di cessione ed alcune fatture emesse dalla predetta Megadent a favore del Gallo, prive di data A R U B A P E : certa); erano inammissibili le istanze del Gallo di prova D a o e s s testimoniale e di esibizione documentale, perché esplorative.

O E m R I [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi.

Il fallimento O S A R resiste con controricorso.

Z O A I A 7 _ C D a : t o Ric. 2020 n. 16493 sez.

M1 - ud. 09-11-2021 a -2- F i r m 2-, [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce l'omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per non aver il Tribunale valutato documenti decisivi prodotti dallo stesso Gallo in ordine alla proprietà dell'immobile.

Al riguardo, il ricorrente si duole del mancato esame dell'atto di compravendita del 28.1.14 che dimostrerebbe la proprietà dell'immobile rivendicato, unitamente agli atti catastali.

Il secondo motivo denunzia nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 153, c.3, 156, c.2, c.p.c., 99, c. 11, l.f., 111, c.6, Cost., per aver il Tribunale adottato una motivazione apparente, con riguardo ai vari documenti comprovanti la proprietà dei beni rivendicati.

Il terzo motivo deduce nullità del decreto impugnato per violazione dell'art. 345, c.1, c.p.c., per aver il Tribunaleerroneamente ritenuto che parte della domanda di restituzione 5 b 9 c 2 7 2 fosse inammissibile poiché nuova, in quanto l'opposizione 6 presentava solo una emendati° rispetto alla domanda f 8 2 e d d 7 c d'ammissione al passivo, avendo incluso nell'atto ex art. 98 6 f b a 8 a I.f,. anche i beni "pacificamente personali". 5 3 6 9 a a Va osservato che: le parti hanno stipulato un accordo 4 7 * transattivo riguardante il giudizio in questione, con previsione i a S e r A 3 di compensazione delle spese; il ricorrente, in attuazione di C G N tale accordo, ha depositato atto di rinuncia al ricorso del A .

P . 2.11.2021.

C S .

A P E Pertanto, è da ritenersi cessata la materia del contendere; R U B A nulla per le spese in conformità dell'accordo transattivo.

D a : P.Q.M.

E m e s s o Dichiara cessata la materia del contendere.

S A R I O Così deciso nella ciwesilim951,90999,120,Aumbre 2021.

O R O I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA 5 b sul ricorso 16493-2020 proposto da: 2 7 2 9 c 1 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA d f 8 2 e d [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato 6 7 0 f b a 8 a [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente 5 a all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; 7 3 6 9 a 4 l # : i a - ricorrente - S e r 3 C A G -contro- N A . P . FALLIMENTO della IMMOBILIARE 73 s.r.1., in persona del S . P E C Curatore pro-tempore, elett.te domiciliato presso l'avvocato B A R U A [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difeso, con procura D a : speciale in atti; E m e s s o O R I - controricorrente - R O S A avverso l'ordinanza n. cronol. 3150/2020 del TRIBUNALE di Z Z O C A I A PADOVA, depositata il 02/04/2020; D a : t o F i r m a udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione allo stato passivo del fallimento della Immobiliare 73 s.r.I., avverso il decreto del giudice delegato che aveva respinto, per la mancata prova della relativa proprietà, una domanda di rivendica di un immobile e di alcuni beni mobili, concessi in affitto d'azienda alla società fallita con contratto del 3.12.15- ed inventariati dal fallimento. Resisteva la curatela, eccependo la mancata prova della proprietà dei beni rivendicati e, comunque, il mancato rinvenimento degli stessi. Con ordinanza del 2.4.20, il Tribunale ha rigettato il ricorso, osservando che: anzitutto, era da respingere l'istanza 5 b formulata riguardo a "tutti i beni inventariati" perché generica; 2 9 c circa l'immobile rivendicato, non era stato prodotto il titolo di 9 1 6 2 2 e acquisizione della proprietà, mentre il documento prodotto era d f 8 d f 6 inidoneo a fornire tale prova; il documento depositato dalla b a 5 8 a curatela, datato 29.12.18, intercorso tra l'opponente e la 6 9 a a società Megadent, rappresentava una cessione di crediti, in 4 l # : i a r parte relativi al mancato pagamento dei canoni di locazione da S e 3 C A parte della società fallita; parimenti indimostrata era la G N proprietà dei beni mobili, anche alla luce dei documenti P A . S C acquisiti (il suddetto atto di cessione ed alcune fatture emesse dalla predetta Megadent a favore del Gallo, prive di data A R U B A P E : certa); erano inammissibili le istanze del Gallo di prova D a o e s s testimoniale e di esibizione documentale, perché esplorative. O E m R I [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi. Il fallimento O S A R resiste con controricorso. Z O A I A 7 _ C D a : t o Ric. 2020 n. 16493 sez. M1 - ud. 09-11-2021 a -2- F i r m 2-, [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce l'omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per non aver il Tribunale valutato documenti decisivi prodotti dallo stesso Gallo in ordine alla proprietà dell'immobile. Al riguardo, il ricorrente si duole del mancato esame dell'atto di compravendita del 28.1.14 che dimostrerebbe la proprietà dell'immobile rivendicato, unitamente agli atti catastali. Il secondo motivo denunzia nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 153, c.3, 156, c.2, c.p.c., 99, c. 11, l.f., 111, c.6, Cost., per aver il Tribunale adottato una motivazione apparente, con riguardo ai vari documenti comprovanti la proprietà dei beni rivendicati. Il terzo motivo deduce nullità del decreto impugnato per violazione dell'art. 345, c.1, c.p.c., per aver il Tribunaleerroneamente ritenuto che parte della domanda di restituzione 5 b 9 c 2 7 2 fosse inammissibile poiché nuova, in quanto l'opposizione 6 presentava solo una emendati° rispetto alla domanda f 8 2 e d d 7 c d'ammissione al passivo, avendo incluso nell'atto ex art. 98 6 f b a 8 a I.f,. anche i beni "pacificamente personali". 5 3 6 9 a a Va osservato che: le parti hanno stipulato un accordo 4 7 * transattivo riguardante il giudizio in questione, con previsione i a S e r A 3 di compensazione delle spese; il ricorrente, in attuazione di C G N tale accordo, ha depositato atto di rinuncia al ricorso del A . P . 2.11.2021. C S . A P E Pertanto, è da ritenersi cessata la materia del contendere; R U B A nulla per le spese in conformità dell'accordo transattivo. D a : P.Q.M. E m e s s o Dichiara cessata la materia del contendere. S A R I O Così deciso nella ciwesilim951,90999,120,Aumbre 2021. O R O I
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