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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 43814/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA4ate-~serailt~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata e i motivi di ricorso; rilevato che la sentenza è stata emessa il 12.10.2021 con l'indicazione del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione; rilevato che la motivazione è stata depositata entro i novanta giorni e che dunque il termine di quarantacinque per l'impugnazione è scaduto il 24.2.2022; rilevato che il ricorso è stato presentato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque dopo la scadenza del termine per impugnare; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA4ate-~serailt~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata e i motivi di ricorso; rilevato che la sentenza è stata emessa il 12.10.2021 con l'indicazione del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione; rilevato che la motivazione è stata depositata entro i novanta giorni e che dunque il termine di quarantacinque per l'impugnazione è scaduto il 24.2.2022; rilevato che il ricorso è stato presentato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque dopo la scadenza del termine per impugnare; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2022.
Sentenza Cassazione n. 43814/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris