Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10431/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 2 di arresto, euro 4.000,00 di ammenda, oltre alla revoca della patente di guida, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c e 2-bis e 2-sexies, cod.strada (guida in stato di ebbrezza, stante il tasso di 2,50 g/I, con l'aggravante dell'aver commesso il fatto in orario notturno e della provocazione dell'incidente, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso 'per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, che ha dedotto 1) violazione di legge processuale e vizio di motivazione, con riferimento all'errata ricostruzione del sinistro, avvenuto all'interno di un parcheggio, e non nella pubblica via, all'assenza di prova certa che il fatto sarebbe avvenuto in orario notturno e all'inattendibilità del tasso alcolemico rilevato (accertato mediante prelievo ematico avvenuto molto tempo dopo l'avvenuta segnalazione dell'incidente, e con metodo immunometrico, inattendibile in quanto facilmente alterabile da altre sostanze utilizzate per sterilizzare la cute prima del prelievo ed effettuato una sola volta, senza un ulteriore test di conferma, e contrastante con la descrizione dell'imputato, cosciente e in grado di rispondere alle domande dei medici), nonché alla mancata escussione di un testimone oculare dell'incidente ex art. 507 cod. proc. pen. e del personale medico che ha effettuato l'esame; 2) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, riproponendo le censure già formulate in appello ed adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale.

Va, pertanto, ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in 'appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodlittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 ud., dep. 14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).

In ordine alla condotta accertata, nella sentenza impugnata si è evidenziato: che la dinamica dell'incidente è chiara in base alle fotografie e dalla piantina in atti (dalle quali si evince chiaramente che l'imputato, viaggiando sulla pubblica strada, perso il controllo del mezzo, è entrato in collisione con un cancello semi-aperto e dopo contro il muro, all'interno di un'area condominiale, in cui è entrato solo successivamente); che l'orario notturno è dimostrato dall'ora della chiamata dell'incidente (dopo le 23), attesa l'inverosimiglianza dell'attesa di un'ora intera prima della chiamata; che il tasso alcolico elevato dell'imputato, rilevato in ospedale, è stato altresì confermato da elementi sintomatici quali il linguaggio impastato, il comportamento loquace e l'alitosi da alcol; che l'intervallo temporale tra la condotta (all'incirca ore 23) e l'esame effettuato non è significativo e che non è, peraltro, emersa alcuna anomalia.

A fronte di tali puntuali ed esaustive argomentazioni il ricorrente ha insistito, senza neppure indicare in modo auto-sufficiente eventuali fonti di prova a suo favore, nella sua diversa versione, secondo cui la condotta potrebbe essere anteriore rispetto alla chiamata, il tasso alcolico inferiore ed anzi insussistente, in considerazione dell'inattendibilità del metodo di accertamento e della inesistenza di ulteriori elementi indiziari, essendo egli vigile ed in grado di spiegare il sinistro.

Per completezza deve rilevarsi che il riferimento, da parte della Corte territoriale, alla sussistenza di ulteriori elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, indicati in atti dalla polizia intervenuta, integra una motivazione adeguata al fine di superare le contestazioni in ordine sia alla curva alcolemica sia in ordine all'inattendibilità del metodo seguito ai fini del rilevo della presenza di alcool nel sangue, tenuto conto dell'assenza di indizi di anomalia dei risultati e della conseguente genericità delle censure sul punto.

Per quanto concerne il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen., non è richiesta un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria (Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 19/01/2021, Atilem, Rv. 280301 - 01).

Infine, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., va ricordato come il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Sez. 6, Sentenza n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647).

Nel caso di specie è adeguata la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. data l'elevatezza del tasso alcolemico e le modalità della condotta, altamente pericolose per la pubblica incolumità.

2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussiste do ragioni di esonero, della sanzione 14, pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro ìiila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro Ziattr mila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 2 di arresto, euro 4.000,00 di ammenda, oltre alla revoca della patente di guida, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c e 2-bis e 2-sexies, cod.strada (guida in stato di ebbrezza, stante il tasso di 2,50 g/I, con l'aggravante dell'aver commesso il fatto in orario notturno e della provocazione dell'incidente, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso 'per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, che ha dedotto 1) violazione di legge processuale e vizio di motivazione, con riferimento all'errata ricostruzione del sinistro, avvenuto all'interno di un parcheggio, e non nella pubblica via, all'assenza di prova certa che il fatto sarebbe avvenuto in orario notturno e all'inattendibilità del tasso alcolemico rilevato (accertato mediante prelievo ematico avvenuto molto tempo dopo l'avvenuta segnalazione dell'incidente, e con metodo immunometrico, inattendibile in quanto facilmente alterabile da altre sostanze utilizzate per sterilizzare la cute prima del prelievo ed effettuato una sola volta, senza un ulteriore test di conferma, e contrastante con la descrizione dell'imputato, cosciente e in grado di rispondere alle domande dei medici), nonché alla mancata escussione di un testimone oculare dell'incidente ex art. 507 cod. proc. pen. e del personale medico che ha effettuato l'esame; 2) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, riproponendo le censure già formulate in appello ed adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale. Va, pertanto, ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in 'appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodlittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 ud., dep. 14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). In ordine alla condotta accertata, nella sentenza impugnata si è evidenziato: che la dinamica dell'incidente è chiara in base alle fotografie e dalla piantina in atti (dalle quali si evince chiaramente che l'imputato, viaggiando sulla pubblica strada, perso il controllo del mezzo, è entrato in collisione con un cancello semi-aperto e dopo contro il muro, all'interno di un'area condominiale, in cui è entrato solo successivamente); che l'orario notturno è dimostrato dall'ora della chiamata dell'incidente (dopo le 23), attesa l'inverosimiglianza dell'attesa di un'ora intera prima della chiamata; che il tasso alcolico elevato dell'imputato, rilevato in ospedale, è stato altresì confermato da elementi sintomatici quali il linguaggio impastato, il comportamento loquace e l'alitosi da alcol; che l'intervallo temporale tra la condotta (all'incirca ore 23) e l'esame effettuato non è significativo e che non è, peraltro, emersa alcuna anomalia. A fronte di tali puntuali ed esaustive argomentazioni il ricorrente ha insistito, senza neppure indicare in modo auto-sufficiente eventuali fonti di prova a suo favore, nella sua diversa versione, secondo cui la condotta potrebbe essere anteriore rispetto alla chiamata, il tasso alcolico inferiore ed anzi insussistente, in considerazione dell'inattendibilità del metodo di accertamento e della inesistenza di ulteriori elementi indiziari, essendo egli vigile ed in grado di spiegare il sinistro. Per completezza deve rilevarsi che il riferimento, da parte della Corte territoriale, alla sussistenza di ulteriori elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, indicati in atti dalla polizia intervenuta, integra una motivazione adeguata al fine di superare le contestazioni in ordine sia alla curva alcolemica sia in ordine all'inattendibilità del metodo seguito ai fini del rilevo della presenza di alcool nel sangue, tenuto conto dell'assenza di indizi di anomalia dei risultati e della conseguente genericità delle censure sul punto. Per quanto concerne il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen., non è richiesta un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria (Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 19/01/2021, Atilem, Rv. 280301 - 01). Infine, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., va ricordato come il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Sez. 6, Sentenza n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). Nel caso di specie è adeguata la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. data l'elevatezza del tasso alcolemico e le modalità della condotta, altamente pericolose per la pubblica incolumità. 2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussiste do ragioni di esonero, della sanzione 14, pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro ìiila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro Ziattr mila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022
Sentenza Cassazione n. 10431/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris