CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12236/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 marzo 2021, la Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Alessandria del 24 giugno 2016, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di un anno e undici mesi di reclusione, nonché alle sanzioni accessorie di cui agli artt. 5 e 12 del d.lgs. n. 74 del 2000 - con confisca diretta ovvero, in caso di impossibilità di esecuzione, per equivalente per un importo pari a euro 270.584,00, quale profitto - per i reati di cui: al capo 1) dell'imputazione (art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000), perché, in qualità di socio amministratore e legale rappresentate della società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi di undici fatture per operazioni inesistenti, emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], presentava, per il periodo di imposta 2008, elementi passivi fittizi per un totale complessivo pari ad euro 452.400,00, con Iva per euro 90.480,00; al capo 2) (artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000), perché, in qualità di socio amministratore e legale rappresentate della società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi di undici fatture per operazioni inesistenti, emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], presentava, per il periodo di imposta 2009, elementi passivi fittizi per un totale complessivo pari ad euro 310.600,00, con Iva per euro 62.120,00. La Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, confermando la disposta confisca. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 12- bis, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, in ordine alla conferma della disposta confisca per equivalente del profitto del reato. La difesa censura l'erroneità in diritto della sentenza impugnata per avere implicitamente confermato entrambe le confische, sia diretta che per equivalente, disposte in primo grado, non avendo la Corte d'appello compiuto alcuna distinzione. A parere della difesa, la confisca per equivalente - a differenza di quella diretta - non può essere confermata da una sentenza di proscioglimento, in ragione della sua natura afflittiva e sanzionatoria, che ne comporta l'esclusione in caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell'alt 12- bis, comma 2, del D.Igs. n. 74 del 2000, per non avere la Corte d'appello tenuto conto dell'adesione dell'imputato alla c.d. definizione delle liti pendenti ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, omettendo di limitare la conferma della confisca diretta alle sole somme non ancora versate all'Erario dallo stesso imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato.2. Il primo motivo di doglianza - con cui si lamentano la violazione degli artt. 8 e 12-bis del D.Igs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione, in ordine alla disposta confisca equivalente del profitto del reato - è fondato. La censura della difesa sull'inapplicabilità della confisca per equivalente, in ragione della sua natura marcatamente sanzionatoria, in presenza di reati estinti per intervenuta prescrizione e in assenza di una sentenza di condanna definitiva, impone di affrontare la questione giuridica della natura processuale o sostanziale della disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. 3. Sul tema, si è manifestato nella giurisprudenza di legittimità un contrasto. Secondo un primo orientamento, condiviso da questo Collegio - con le precisazioni e le integrazioni di cui si dirà in fra - trattandosi di confisca disposta per equivalente ex art. 578-bis cod. proc. pen., in relazione all'art. 322-ter cod. pen., la stessa non avrebbe potuto essere disposta in relazione a fatti - come quelli oggetto del presente giudizio - antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 578- bis cod. proc. pen.). Si è affermato, in particolare, che tale disposizione - che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato - è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., per il suo carattere afflittivo (Sez. 3, n. 39157 del 07/09/2021; Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rv. 281342 - 01). A tale orientamento se ne contrappone un altro, che invece ritiene che la disposizione, avendo natura processuale, trovi applicazione anche ai fatti pregressi rispetto alla data della sua entrata in vigore (Sez. 2, n. 19645 del 02/04/2021, Rv. 281421 - 02; Sez. 3, n. 8785 del 29/11/2019, dep. 2020, Rv. 278256 - 01; Sez. 6, n. 14041 del 09/01/2020, Rv. 279262, la quale ultima, in particolare, ha precisato che, alla luce della sentenza della Corte [OSCURATO:PERSONA]/Italia, le confische- sanzione, fondate su accertamenti sostanziali di responsabilità contenuti in una sentenza che dichiari la prescrizione, sono compatibili con l'art. 7 della CEDU), ossia il 6 aprile 2018, in cui è entrato in vigore il d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», che, con l'art. 6, comma quarto, ha disposto l'introduzione nel codice di rito dell'art. 578-bis cod. proc. pen. 4. Al fine di meglio chiarire le ragioni della condivisione del primo di tali orientamenti, è opportuno premettere che l'art. 578-bis cod. proc. pen. (nella versione "aggiornata" per effetto del disposto dell'art. 1, comma quarto, lettera f, della I. 9 gennaio 2019, n. 3) prevede che «quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato». La disposizione impone, dunque, espressamente, ai fini della conferma o meno della confisca ordinata in primo grado, un compiuto accertamento della penale responsabilità dell'imputato in un caso, quello della sentenza di proscioglimento pronunciata in appello o in cassazione per prescrizione del reato, diverso da una formale pronuncia di condanna. Sotto altro, ma rilevante, profilo - quello dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 578-bis cod. pen. alla confisca prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, norma in continuità normativa con quelle di cui all'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. legge finanziaria 2008) - deve rilevarsi che il dubbio interpretativo è stato risolto dalla pronuncia a Sezioni Unite Perroni che, pur chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale in tema di confisca urbanistica, è giunta ad affermare che l'art. 578-bis non si è limitato a richiamare la «confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240-bis del codice penale» ma ha ulteriormente aggiunto, sin dalla versione originaria, il richiamo alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge» e, successivamente, per effetto della modifica intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il richiamo alla confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen. La disposizione normativa non fa distinzioni di sorta, valendo per tutte le diverse forme di confisca, diretta o per equivalente e rappresenta l'esito di un percorso normativo che si pone in continuità con l'evoluzione registrata nella giurisprudenza di legittimità, della Corte costituzionale e della Corte EDU, in ordine alla possibilità di disporre la confisca, anche di carattere sanzionatorio, allorché la declaratoria di prescrizione si accompagni ad un compiuto accertamento del fatto- reato e della responsabilità, condotto sulla base dell'intero compendio probatorio e nel pieno rispetto delle regole proprie al "giusto processo" (Sez. 6 n. 14041 del 09/01/2020, Rv. 279262). 5. Quanto all'ambito di applicazione del richiamato art. 578-bis, le decisioni che ne hanno affermato la retroattività si sono tuttavia riferite a forme di confisca diverse: la confisca c.d. allargata, la confisca diretta per sproporzione, che pacificamente la giurisprudenza (per tutte, Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 - dep.19/01/2004) qualifica come misura di sicurezza atipica, applicabile retroattivamente ex art. 200 cod. pen.; la confisca urbanistica, che, nell'ordinamento interno, è e rimane sanzione amministrativa accessoria, pur essendo stata qualificata come pena dalla già richiamata sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. della Corte di Strasburgo, che ne ha tuttavia consentito l'applicabilità anche in caso di declaratoria di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato urbanistico, con ciò condividendo l'approdo cui era pervenuta la Corte costituzionale con la nota sentenza n. 49/2015, poi seguito dalle richiamate Sezioni Unite Perroni. Una diretta divergenza interpretativa si verifica, in ogni caso, con riferimento alla applicabilità retroattiva della confisca per equivalente - quale quella di cui si discute nel caso di specie, essendo stata disposta a norma dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, e non a norma del successivo art. 12-ter, con cui è stata introdotta la c.d. confisca allargata "tributaria"), in particolare con la ricostruzione, offerta con la sentenza n. 19645/2021 e, prima ancora, con la sentenza n. 14041/2020. Tali decisioni, come anticipato, hanno ritenuto applicabile la confisca per equivalente anche ai fatti pregressi l'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen.: la prima, in un caso di confisca per equivalente disposta ai sensi degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen. sui beni del ricorrente per un valore corrispondente al profitto del reato ex art. 640-bis cod. pen.; la seconda, sempre per equivalente, disposta sui beni si valore corrispondente al prezzo del reato di peculato, ma non anche al profitto dello stesso, essendo quest'ultima stata introdotta dalla I. 6 novembre 2012, n. 190, e quindi in epoca successiva ai reati oggetto di accertamento. 6. In particolare, la sentenza n. 19645/2021, nell'affrontare ex professo la questione, ha richiamato la giurisprudenza costituzionale, che ha affermato che la confisca per equivalente attinge beni non intrinsecamente pericolosi e che non sono in rapporto di diretta pertinenzialità con il reato per cui si procede; il che esclude la riconducibilità dell'istituto alla categoria delle misure di sicurezza e consente di assegnare alla misura ablatoria una connotazione prevalentemente afflittiva e una natura "eminentemente sanzionatoria" (Corte cost. n. 97 del 2009). Il riconoscimento di detta natura alla confisca per equivalente, come ricorda la sentenza in esame, non si è comunque tradotto nella sua equiparazione né alla "pena" in senso stretto, né alle sanzioni accessorie. Correttamente, peraltro, la sentenza n. 19645/2021 osserva come la rilevazione della natura "parzialmente" sanzionatoria (che, per la decisione qui richiamata, sarebbe un modo per leggere l'avverbio di regola utilizzato, ovvero "eminentemente") della confisca per equivalente sarebbe stata generata dalla necessità di distinguerla dalla confisca- misura di sicurezza e per affermarne la irretroattività (Corte cost n. 97 del 2006;Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264437; Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258646 - 01; Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami e altro, Rv. 2550379). Si tratta, per la sentenza richiamata, di un approdo ermeneutico sollecitato dalla rilevazione della "diversità" dei beni colpiti rispetto al profitto o al prezzo del reato e alla assenza in capo agli stessi dell'attributo della "pericolosità", il quale caratterizza solo i beni in stretto rapporto di connessione con il reato per cui si procede e che giustifica l'applicazione della "misura di sicurezza", ovvero della confisca diretta retroattiva. Per tale ragione, si afferma che l'assegnazione alla confisca di una natura solo parzialmente sanzionatoria non implichi la sua attrazione nell'area della sanzione in senso stretto, né la applicazione allo stessa dello statuto normativa della pena: sarebbe evidente, infatti, per la sentenza, la sua funzione ripristinatoria, e la sua direzione verso il riallineamento degli squilibri patrimoniali generati da comportamenti illeciti. Ciò troverebbe anche conferma nella giurisprudenza convenzionale, che, trattando di confisca urbanistica inflitta nonostante il decorso del termine di prescrizione ne ha confermato la compatibilità con l'art. 7 della Convenzione, affermando che l'accertamento di responsabilità "sostanziale" è sufficiente per garantire il rispetto del diritto alla legalità convenzionale (Corte Edu, [OSCURATO:SOCIETA]. ed altri c. Italia, 28 giugno 2018, § 261) e che al riconoscimento della sua legalità convenzionale non osta il suo inquadramento come sanzione sostanziale (§ 233). 7. Ma il punto centrale della sentenza, in relazione al quale questo Collegio ritiene di dover operare una divergente interpretazione, è quello (§ 1.5, pagg. 8 ss.) in cui la stessa ritiene che l'art. 578-bis cod. proc. pen. sia norma "processuale", perché non introduce nuovi casi di confisca, ma si limita a definire l'arco procedinnentale entro il quale la stessa può essere applicata, agendo su un profilo processuale e temporale, ma lasciando inalterati i presupposti sostanziali di applicazione del vincolo (legittimazione normativa ed identificazione di beni di valore corrispondente al profitto). La norma si limita, infatti - si legge nella motivazione - a stabilire che la confisca di valore può essere applicata nel giudizio di impugnazione anche quando sopravvenga l'estinzione per prescrizione, ma sia confermato l'accertamento di responsabilità. Non si tratterebbe, cioè, dell'introduzione di un nuovo caso di confisca, ma solo della definizione dei limiti temporali entro i quali la stessa può essere applicata in presenza di un accertamento di responsabilità sostanziale. 8. Tanto premesso, ritiene questo Collegio che la natura processuale dell'art. 578-bis non osti ovviamente alla sua applicabilità a fatti successivi alla sua entrata in vigore, in quanto per essi non si pone alcun problema di "prevedibilità" delle conseguenze sanzionatorie patrimoniali, derivanti dalla declaratoria di proscioglimento per prescrizione o per amnistia in appello o in cassazione. Applicando, diversamente, il principio affermato dalla sentenza n. 19645/2021 (come anche il criterio interpretativo seguito dalla sentenza n. 14041/2020) al caso sub iudice, non vi sarebbero stati dubbi nemmeno nell'odierna vicenda processuale, essendo stata introdotta la confisca tributaria di valore con l'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244 (entrato in vigore il 1° gennaio 2008), in epoca antecedente alla commissione dei fatti in esame. 9. Non appare invece condivisibile il pur pregevole ragionamento condotto dalla sentenza n. 19645/2021 quanto all'applicazione retroattiva dell'art. 578-bis cod. proc. pen. a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, dato l'inevitabile riflesso sostanziale che comporta, determinando l'adozione di una pronuncia (in appello o in cassazione) impositiva di un sacrificio patrimoniale "a sorpresa". Tale ricostruzione pone, infatti, problemi di compatibilità con il combinato disposto degli artt. 25 Cost. e 7 Convenzione EDU, giacché non rendeva prevedibile per il ricorrente all'atto della commissione del reato che, in caso di proscioglimento per prescrizione, sarebbe stato disposto in secondo grado o in sede di legittimità il sacrificio patrimoniale impostogli per equivalente, anche in relazione a fatti commessi in un momento storico in cui tale "rischio" non era ex lege contemplato. 9.1. Sul punto, è utile ricordare che l'articolo 7 § 1 CEDU non si limita a vietare l'applicazione retroattiva del diritto penale a scapito dell'imputato: esso sancisce altresì, più in generale, il principio della legalità dei reati e delle pene, e quello che impone di non applicare la legge penale in maniera estensiva a scapito dell'imputato, soprattutto per analogia (Vasiliauskas c. Lituania [GC], § 154; Kokkinakis c. Grecia, § 52). La nozione di «pena» contenuta nell'articolo 7 § 1 della Convenzione ha anche una portata autonoma ([OSCURATO:SOCIETA]. e altri c. Italia [GC], § 210). La Corte, per rendere efficace la tutela offerta da tale disposizione, deve rimanere libera di andare oltre le apparenze e valutare essa stessa se una particolare misura costituisca, nel merito, una «pena» nel senso di tale articolo. Il punto di partenza di qualsiasi valutazione dell'esistenza di una pena consiste nel determinare se la misura in questione sia stata imposta in seguito a una condanna per un «reato». Tuttavia, questo è solo uno dei vari criteri esistenti; l'assenza di una tale condanna da parte dei tribunali penali interni non basta per escludere l'esistenza di una «pena» nel senso dell'art. 7 ([OSCURATO:SOCIETA]. e altri c. Italia [GC], §§ 215-219). Applicando i vari criteri, la Corte ha considerato in particolare, per quanto qui rileva, che le misure seguenti fossero delle «pene»: a) un'ordinanza di confisca del provento di un reato che consegue a una condanna, tenuto conto del suo scopo repressivo, oltre che della sua natura preventiva e risarcitoria (Welch c.[OSCURATO:PERSONA], §§ 29-35, riguardante la confisca del prodotto del traffico di stupefacenti); b) una confisca dei terreni per lottizzazione abusiva pronunciata dal giudice penale a seguito di un'assoluzione, finalizzata principalmente a punire per evitare la reiterazione di inosservanze della legge e avente dunque un carattere preventivo e al tempo stesso punitivo ([OSCURATO:PERSONA] srl e altri c. Italia (dec.); Varvara c. Italia, §§ 22 e 51); c) una confisca dei terreni per lottizzazione abusiva pronunciata dal giudice penale a seguito di un non luogo a procedere per intervenuta prescrizione o in assenza di qualsiasi partecipazione al procedimento penale ([OSCURATO:SOCIETA]. e altri c. Italia [GC], §§ 212-233). Diversamente, si sono escluse dalla nozione di "pena": a) una misura preventiva di confisca di beni fondata sul sospetto di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, e la cui imposizione non era subordinata alla pronuncia di una condanna penale anteriore (M. c. Italia, decisione della Commissione); b) una misura di confisca pronunciata nell'ambito di un'azione penale avviata contro terzi (Yildirim c. Italia (dec.); [OSCURATO:PERSONA] c. Francia, §§ 65- 68). La Corte EDU ha anche precisato che le norme in materia di retroattività contenute nell'articolo 7 della Convenzione si applicano soltanto alle disposizioni che definiscono i reati e le pene che li puniscono. In linea di principio, esse non si riferiscono alle norme processuali, la cui applicazione immediata, conformemente al principio tempus regit actum, è stata ritenuta ragionevole dalla Corte (Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], § 110, con i riferimenti ivi citati a cause relative all'articolo 6 della Convenzione: si vedano, ad esempio, le norme in materia di utilizzo delle dichiarazioni testimoniali, qualificate come «norme di procedura» in Bosti c. Italia (dec.), § 55), con riserva dell'assenza di arbitrarietà (Morabito c. Italia (dec.). Tuttavia, quando una disposizione che il diritto interno definisce processuale ha un'influenza sulla severità della pena da infliggere, la Corte qualifica tale disposizione come «diritto penale materiale», a cui è applicabile l'ultimo capoverso dell'articolo 7 § 1 (Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], § 110-113, per quanto riguarda una disposizione del codice di procedura penale relativa alla severità della pena da infliggere quando il processo si è svolto secondo il rito abbreviato). Non deve peraltro essere dimenticato che l'art. 7 della Convenzione EDU richiede l'esistenza di una base legale perché possano essere inflitte una condanna e una pena. Il compito della Corte è assicurarsi che, nel momento in cui un imputato ha commesso l'atto che ha dato luogo al procedimento e alla condanna, esistesse una disposizione di legge che rendeva l'atto punibile e che la pena imposta non abbia ecceduto i limiti fissati da tale disposizione (Coéme e altri c. Belgio, § 145; [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna [GC], § 80). Il principio di legalità dei delitti e delle pene implica che i reati e le pene che li puniscono devono essere chiaramente definiti dalla legge. E la nozione di «legge» nel senso dell'art. 7, come quella contenuta in altri articoli della Convenzione (ad esempio, gli articoli 8-11) implica condizioni qualitative, in particolare quelle di accessibilità e di prevedibilità ([OSCURATO:SOCIETA]. e altri c. Italia [GC], § 242; Cantoni c. Francia, § 29; Kafkaris c. Cipro [GC], § 140; [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna [GC], § 91; Perinqek c. Svizzera [GC], § 134). 9.2. Il tema, centrale nella vicenda sottoposta a questo Collegio, attiene dunque al profilo della "prevedibilità". Una persona sottoposta a giudizio deve poter sapere, a partire dal testo della disposizione pertinente, se necessario attraverso l'interpretazione datane dai giudici ed eventualmente dopo aver ricevuto una adeguata consulenza, quali atti e omissioni la rendono penalmente responsabile e in quale pena incorre per il fatto commesso (Cantoni c. Francia, § 29; Kafkaris c. Cipro [GC], § 140; [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna [GC], § 79). La prevedibilità, soprattutto, deve essere valutata dal punto di vista della persona condannata (eventualmente dopo aver fatto ricorso alla consulenza di esperti) e al momento della commissione dei fatti perseguiti. Inoltre, il concetto di prevedibilità è strettamente connesso all'interpretazione giudiziaria di una norma. Per quanto riguarda il carattere "ragionevolmente prevedibile" dell'interpretazione giudiziaria (si veda, fra molte altre, Jorgic c. Germania, §§ §§ 104-108), la Corte EDU è chiamata a valutare se, al momento dei fatti, il ricorrente avrebbe potuto ragionevolmente prevedere, avvalendosi eventualmente di un giurista, che rischiava di essere accusato e riconosciuto colpevole del reato in questione (Jorgic c. Germania, §§ 109-113) e che incorreva nella pena prevista per tale reato. La Corte deve verificare, in particolare, se l'interpretazione giudiziaria della legge penale si limiti a seguire una evidente tendenza nell'evoluzione della giurisprudenza dei tribunali (S.W. c. [OSCURATO:PERSONA] e C.R. c. [OSCURATO:PERSONA]) o se i giudici nazionali abbiano operato un capovolgimento giurisprudenziale che la persona interessata non poteva prevedere (Pessino c. Francia, § 36; Dragoto-niu e Militaru-Pidhorni c. Romania, § 44; [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, §§ 111-117; si veda a contrario [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Spagna, §§ 124-130). Ciò che rileva, soprattutto, ai fini che qui interessano, è che la Corte EDU sanziona dal punto di vista della prevedibilità qualsiasi interpretazione estensiva della legge penale a svantaggio dell'accusato (in malam partem), anche quando questa interpretazione risulti da un capovolgimento giurisprudenziale non prevedibile (Dragotoniu e Militaru-Pidhorni c. Romania, §§ 39-48) o costituisca un'interpretazione analogica, non compatibile con la sostanza del reato (ad esempio, la condanna per genocidio in Vasiliauskas c. Lituania [GC], §§ 179 - 186) o nel caso di un'interpretazione estensiva e non prevedibile di un reato a svantaggio dell'accusato, incompatibile con l'essenza stessa del reato (Navalnyye c. Russia, § 68). In quest'ottica la Corte può anche sanzionare una condanna per un reato che era il risultato di un'evoluzione giurisprudenziale consolidatasi dopo la commissione dei fatti contestati (ad esempio, il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso in Contrada c. Italia (n. 3), §§ 64-76) o la condanna in applicazione di una disposizione ambigua di diritto interno che è oggetto di interpretazioni divergenti (±aja c. Croazia, §§ 99-106). A questo proposito, una giurisprudenza che presenta incongruenze manca della precisione necessaria per evitare i rischi di arbitrarietà e per consentire a ciascuno di prevedere le conseguenze dei propri atti (ibidem, § 103). 9.3. Il principio della irretroattività è dunque violato quando vengono applicate retroattivamente disposizioni legislative (anche processuali, ma con effetti sostanziali, come quelli in materia di confisca) i cui effetti sanzionatori non erano "prevedibili" nemmeno in base all'interpretazione giurisprudenziale all'epoca esistente, a fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tali disposizioni. E ciò è quanto si è verificato nel caso in esame, non essendo prevedibili, all'epoca di commissione del reato, le ricadute sostanziali (sul piano del sacrificio patrimoniale imposto all'interessato mediante la confisca per equivalente) di una norma processuale, come quella dell'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta anni dopo i fatti per cui si procede. È sufficiente, in questa sede, richiamare il principio di diritto (oggi superato, proprio in virtù della "nuova" disposizione di cui si discute), secondo cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264435 - 01), non senza evidenziare come già in precedenza si fosse affermato che l'estinzione del reato preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, prevista come obbligatoria dall'art. 240, secondo comma, n. 1), cod. pen. (Sez. U, n. 38834 del 10/07/2008, Rv. 240565). Ciò che, dunque, ponendosi mentalmente nel momento di commissione dell'illecito da parte dell'attuale ricorrente, certamente legittimava l'impossibilità di poter prevedere la confiscabilità, peraltro per equivalente, con sentenza di proscioglimento per prescrizione (per di più da parte del giudice di appello o della Corte di cassazione, all'esito di un accertamento della responsabilità), di ciò che costituiva il profitto dei reati tributari in esame. 10. Quanto alla natura, processuale o sostanziale, dell'art. 578-bis cod. proc., deve osservarsi che lo stesso non ha una funzione ricognitiva dell'esistente. Se è ben vero, infatti, che tale disposizione, non introducendo nuovi casi di confisca, si limita a definire la cornice procedimentale entro cui può essere disposta la cd. ablazione senza condanna, è tuttavia altrettanto vero che, antecedentemente alla sua entrata in vigore, le conseguenze (patrimoniali) derivanti dall'intervenuta declaratoria di prescrizione del reato erano tutt'altro che prevedibili. Deve convenirsi con quanto affermato nella sentenza n. 19645/2021, secondo cui l'interpretazione operata dalle Sezioni Unite Lucci risulta inattuale alla luce del tenore letterale dell'art. 578-bis cod. proc. pen (pag. 5, § 1.3), in quanto incompatibile con gli effetti "processuali" che ne conseguono, atteso che, dalla data della sua entrata in vigore, è lo stesso legislatore ad aver affermato, in contrasto con quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che il giudice d'appello e quello di legittimità "decidono" (rectius, sono obbligatoriamente tenuti) sull'impugnazione, ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato, in caso di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione o per amnistia. Nondimeno la finalità della nuova disposizione si trova espressa nei lavori preparatori, che pongono in evidenza lo scopo di sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati, anche in caso di estinzione del reato (cfr. Relazione del Governo al disegno di legge presentato il 24/09/2018 recepito in Atto Camera n. C - 1189 -; [OSCURATO:PERSONA] n. 955, dossier n. 85). Meno chiaro è, in assenza di indicazioni normative, se se ne possa ritenerne l'applicabilità retroattiva a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore. Vero è, sul punto, che le Sezioni Unite Perroni hanno fornito un'utile chiave di lettura della disposizione processuale, laddove ne hanno riconosciuto un'ampia portata applicativa quanto alla confisca da lottizzazione abusiva, per due ragioni specifiche. La prima è che alla Cassazione non è preclusa, secondo il dictum della sentenza delle Sezioni Unite Matrone (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 - dep. 24/01/2018, Matrone, Rv. 271831 - 01), la possibilità di pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio «se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti». La seconda ragione consiste nell'obbligatorietà dell'intervento del giudice penale quale garanzia dell'effettività della tutela in materia di illeciti urbanistici nel caso di inerzia della P.A. Sarebbe, invero, incongruo consentire che il processo penale, sede propria di esercizio di tale funzione, debba arrestarsi senza consentirne il pieno e completo svolgimento, affidando la tutela ad un intervento dell'Amministrazione meramente eventuale, nell'an e nel quomodo. Considerazioni queste che confermano come l'applicabilità dell'art. 578-bis cod. proc. pen. alla confisca urbanistica potesse già fondarsi su ragioni di sistema, perché tale disposizione costituisce il precipitato dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale proprio in relazione ai rapporti fra confisca ex art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001. I' 11. [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla specifica questione dell'applicabilità dell'art. 578-bis cod. proc. pen. alla confisca da lottizzazione urbanistica sulla base di un'ampia lettura della locuzione "altre disposizioni di legge", hanno affermato, tra l'altro, che l'aggiunta delle parole «o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale» da parte della legge n. 3/2019 potrebbe contribuire a «rafforzare una lettura della disposizione inclusiva anche dei provvedimenti ablatori aventi portata lato sensu sanzionatoria, come indubbiamente è la confisca per equivalente e come è la confisca urbanistica, avente natura, per consolidata esegesi di questa Corte, di "sanzione amministrativa"». Si pone dunque la questione se con tali affermazioni le Sezioni Unite Perroni abbiano inteso l'art. 578-bis cit. riferibile a qualsiasi ipotesi di confisca per equivalente e non solo a quella di cui all'art. 322-ter cod. pen. Nonostante l'equivocità dell'incidentale riferimento alla confisca per equivalente tout court possa giustificare il dubbio - alimentato dal fatto che nella "Documentazione per l'esame di Progetti di legge, Contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, prescrizione e trasparenza dei partiti e movimenti politici A.C. 1189-A", predisposta dalla Camera dei deputati, è chiaramente indicato che la riforma dell'art. 578-bis cod. proc. pen. estendeva la disciplina nel caso di prescrizione alla confisca per equivalente (p. 31) - deve ritenersi preferibile, conformemente a quanto sostenuto anche da autorevole dottrina, la seconda opzione. Occorre infatti considerare la genesi dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha trasferito nel codice di procedura il comma 4-septies dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306/1992 in tema di confisca allargata, il quale escludeva espressamente dal suo spettro applicativo il comma 2-ter, relativo alla confisca per equivalente e, fin dalla sua prima versione, fa espresso riferimento alla sola confisca diretta ex art. 240-bis, primo comma, cod. pen., con preternnissione del secondo comma della medesima disposizione, disciplinante la confisca per equivalente. Vero è che con la I. n. 3/2019 è stato aggiunto il rinvio all'art. 322-ter cod. pen., comprensivo dell'intero dettato della norma e dunque anche del suo comma secondo relativo alla confisca per equivalente, ma tale addizione non sarebbe stata necessaria se il rinvio alle altre disposizioni di legge fosse stato già inclusivo della confisca per equivalente. Sembra allora che il legislatore del 2019, temendo una potenziale interpretazione restrittiva, abbia inteso eliminare ogni dubbio sull'ampia portata della clausola, precisando che essa comprende anche la confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen. L'affermazione incidentale contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite Perroni deve quindi ritenersi giustificatrice non già dell'applicabilità della norma in esame tutte le forme di confisca per equivalente ma, vista l'estensione di questa alla confisca per equivalente prevista dall'art. 322-ter cod. pen., quale mero (ulteriore) argomento a sostegno della sua riferibilità alla confisca urbanistica in ragione della comune natura sanzionatoria. Tale identità di natura, del resto, non può giustificare l'applicabilità dell'art. 578-bis cod. proc. pen. a tutte le forme di confisca per equivalente, in quanto tra le due ipotesi sussiste una fondamentale differenza per essere quella urbanistica una confisca "diretta", in quanto (art. 44, comma secondo, d.P.R. n. 380 del 2001) essa colpisce i "terreni, abusivamente lottizzati" nonché le "opere abusivamente costruite". Perdono, quindi, di spessore argonnentativo le considerazioni espresse sia nella sentenza Consentino che nella sentenza Malvaso, che vorrebbero trarre elementi a favore della retroattività in peius della norma processuale dell'art. 578- bis cit. basandola sull'esegesi condotta dapprima dalla Corte cost. (con la sentenza 49/2015), poi seguita dalla Corte EDU (con la sentenza resa nel caso Giem C. Italia nel 2018) e, infine, suggellata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite Perroni, in quanto tutte in realtà riferite ad una confisca "diretta" qual è quella urbanistica. 12. Quanto sopra pone anche in dubbio l'ulteriore affermazione contenuta nelle richiamate decisioni - ossia che l'art. 578-bis cod. proc. pen. sia in toto norma "processuale" - in relazione alla confisca "in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240-bis del codice penale o da altre disposizioni di legge" (nell'originaria stesura), nonché alla "confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale" per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della modifica della norma da parte della I. n. 3/2019 (31 gennaio 2019). Si deve ribadire, relativamente a tale profilo, l'operatività del principio di irretroattività non solo nel caso in cui il legislatore introduca, per un determinato reato, la confisca per equivalente, ma anche quando - come nel caso di specie - la sua applicabilità sia estesa per effetto di una modifica di una norma processuale. Se, infatti, la ratio del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole è quella di tutelare l'affidamento e la libertà di autodeterminazione, questa esigenza di tutela dovrebbe valere anche in caso di applicazione di legge processuale, ma con effetti sostanziali in malam partem, come affermato dalla Corte costituzionale con la già citata sentenza n. 32/2020. Coerentemente con tale impostazione, si deve concludere che, per i reati commessi prima dell'entrata in vigore sia dell'art. 578- bis cod. proc. pen. che della sua modifica da parte della I. n. 3/2019, il giudice di appello o di legittimità, nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non potrebbe disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente. L'opposta soluzione, come anticipato, non può essere ritenuta condivisibile, sia perché basata sull'equiparazione operata tra due forme di confisca (quella urbanistica, confisca diretta; quella prevista dall'art. 322-ter cod. pen., confisca di valore o per equivalente), sia perché costituisce un "salto in avanti" rispetto alla sentenza delle Sezioni Unite Lucci che valorizzava in senso contrario il carattere afflittivo proprio della sola confisca per equivalente. E il riferimento ad entrambi i profili, già presente nella sentenza delle Sezioni Unite Lucci, viene ripreso e valorizzato dalla sentenza Consentino per attribuire sostanzialmente una natura mista alla confisca per equivalente, senza però spiegare adeguatamente - ad avviso di questo Collegio - perché l'aspetto sanzionatorio risulti recessivo rispetto a quello ripristinatorio per consentire la piena applicazione principio "tempus regit actum". Deve invece ritenersi che la natura sanzionatoria costituisca un dato caratterizzante l'istituto in ogni sua applicazione, sol che si consideri che, secondo un orientamento consolidato, ai fini della confisca per equivalente rileva l'effettiva disponibilità giuridica dei beni, anche per interposta persona, al momento in cui sia disposto il vincolo, essendo ininfluente la circostanza che gli stessi siano stati acquisiti antecedentemente o dopo la commissione del reato (tra le tante: Sez. 3, n. 41135 del 22/05/2019, Rv. 277980, resa proprio in relazione a reati tributari): situazione che pare incompatibile con una natura anche ripristinatoria. A ciò può aggiungersi l'ulteriore considerazione che, essendo la confisca di valore parametrata al profitto od al prezzo dell'illecito solo da un punto di vista "quantitativo", l'oggetto della ablazione finisce per essere rappresentato direttamente da una porzione del patrimonio, il quale, in sé, non presenta alcun elemento di collegamento col reato; il che consente di declinare la funzione della misura in chiave marcatamente sanzionatoria. Ad avviso del Collegio, pertanto, non appare revocabile in dubbio che norme di rito, come quella in esame, non possiedono una valenza esclusivamente processuale, essendo volte a stabilire gli effetti patrimoniali derivanti dalla sentenza di proscioglimento per prescrizione o per amnistia ed i correlativi poteri del giudice, ma esplicano invece effetti sostanziali incidenti direttamente sull'an e sul quantum della confisca-sanzione e incidono sulla ragionevole prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla violazione del precetto penale da parte del soggetto agente. Si tratta, in altri termini, di norme processuali ad effetti sostanziali, che aggravano il trattamento sanzionatorio sotto il profilo patrimoniale. Né, infine, è sufficiente ad escludere l'applicazione del divieto di retroattività la circostanza - nel caso esaminato da questo Collegio - che la norma fosse vigente al momento della decisione dei giudici di appello, poiché, come bene evidenziato nella sentenza della Corte costituzionale n. 32/2020, «la portata del principio di legalità e il divieto di irretroattività presidiano, in linea generale, non solo il momento della scelta processuale dell'imputato ma il momento della condotta: è in questo momento che l'agente deve avere un quadro completo delle conseguenze alle quali si espone trasgredendo la legge alla quale è soggetto lo stesso potere dello Stato, che non può che regolare i futuri comportamenti illeciti». 13. Ne discende, conclusivamente, la conferma del principio, già affermato da questa stessa Sezione e da cui ha preso le mosse il ragionamento sin qui condotto (Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rv. 281342; conf. Sez. 3, n. 39157 del 07/09/2021), secondo cui la disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis, atteso il suo carattere afflittivo. 14. Trattandosi nel caso di specie di confisca tributaria per equivalente ex art. 578-bis cod. proc. pen., la stessa non avrebbe potuto essere disposta, essendo stata confermata dalla Corte d'appello per fatti da ultimo commessi nell'anno 2009, ovvero antecedenti l'entrata in vigore della norma richiamata. Ne discende, pertanto, la necessità di annullamento sul punto della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso. 15. Il secondo motivo di ricorso - con cui si lamenta la violazione dell'art. 12- bis, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, per non avere la Corte d'appello tenuto conto dell'adesione dell'imputato alla c.d. definizione delle liti pendenti ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ai fini della conferma della confisca diretta - è inammissibile per genericità. La difesa si limita ad asserire che la Corte territoriale avrebbe dovuto limitare la confisca diretta ai soli importi non ancora versati in adempimento della definizione delle liti pendenti, senza richiamare conteggi e senza riferimenti agli atti di causa ritenuti rilevanti, così da impedire un controllo di legittimità su tale profilo. 16. Sulla base delle considerazioni c