CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27163/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della Corte di appello di Bolzano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che dopo discussione, deposita memoria e nota spese e chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione del codifensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Bolzano, in accoglimento dell'appello della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza di assoluzione emessa in data 28 novembre 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano condannando il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati in via equitativa e definitiva in euro ventimila, oltre spese e accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato condizionato all'esame di due testimoni (Sommavilla e Zanatta), era stato assolto dalla imputazione ascrittagli relativa ad una ipotesi di calunnia per avere nella querela sporta il 19 ottobre 2015 accusato sapendolo innocente [OSCURATO:PERSONA] del delitto di truffa e frode processuale, in particolare avendolo denunciato per essere stato indotto con raggiro a sottoscrivere un contratto preliminare in data 20 marzo 2015 per l'acquisto di alcune quote societarie, diverso da quello in precedenza concordato, con il pagamento di un assegno di cinquantamila euro, ottenendo poi un decreto ingiuntivo in forza del predetto preliminare. In estrema sintesi, il Tribunale ha assolto il Burigo con la formula "perché il fatto non costituisce reato", ritenendo insussistente il dolo della calunnia, essendo veri i fatti denunciati, ma solo differente la loro rilevanza giuridica, non configurando gli stessi un reato di truffa ma solo una controversia di carattere civilistico in cui ciascuna delle parti rivendicava la correttezza delle proprie pretese. La Corte di appello, adita dalla sola parte civile soccombente, ha ribaltato la decisione del primo giudice, ravvisando invece la falsità dei fatti denunciati e la strumentalità della querela rispetto ad una precedente denuncia per truffa sporta in data 25 giugno 2015 da parte di [OSCURATO:PERSONA] contro il Burigo, avente ad oggetto la restituzione con l'inganno dell'assegno dell'importo di cinquantamila euro, vicenda per la quale il Burigo è stato poi condannato per truffa dal Tribunale di Padova con la sentenza del 28 luglio 2020, appellata dal predetto imputato. Secondo il Giudice dell'appello le risultanze istruttorie di carattere documentale dimostravano con certezza la malafede dell'imputato, perché il primo Giudice aveva omesso di verificare il contenuto della querela in rapporto agli elementi di conoscenza acquisiti dall'imputato prima della data in cui la querela era stata sporta (19 ottobre 2015), poiché a quella data era già avvenuta la restituzione dell'assegno di cinquantamila euro con l'ingannevole prospettazione di aver eseguito un bonifico per il pagamento dell'intero importo della caparra di 400 mila euro, in realtà mai eseguito, ed essendo lo scopo del Burigo quello di sottrarsi agli obblighi nascenti da un preliminare regolarmente stipulato per la maggiore convenienza di un acquisto diretto delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA], oggetto del preliminare, da parte della curatela del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] con sede in Albania che le deteneva e con la quale la società Silco, promittente venditrice, di cui il [OSCURATO:PERSONA] era il procuratore, aveva pendente una controversia giudiziaria davanti al Tribunale di Tirana, circa la ripartizione della titolarità delle quote societarie spettanti alla predetta società in fallimento. In definitiva, per la Corte di appello, il Burigo nella sua denuncia-querela sporta contro [OSCURATO:PERSONA] aveva sottaciuto dolosamente delle circostanze di fatto per accreditare l'accusa di truffa, in particolare la già avvenuta riconsegna con l'inganno dell'assegno di cinquantamila euro, le trattative con il fallimento [OSCURATO:PERSONA] volte ad acquistare direttamente le quote societarie della Hydro detenute dal fallimento, in conflitto con l'analoga trattativa che il [OSCURATO:PERSONA] aveva già avviato in precedenza con la curatela del fallimento, ben sapendo che il preliminare sottoscritto era del tutto conforme a quello concordato. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile di una sentenza di assoluzione emessa con la formula perché il fatto non costituisce reato. Nel caso di specie si obietta che la Corte di appello in conformità alle decisioni della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 25141 del 14/03/2019) avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sola parte civile in carenza di interesse, considerato che a norma dell'art. 652 cod. proc. pen. l'assoluzione con la formula predetta non assume alcuna efficacia nel giudizio civile. Tenuto conto delle contrastanti decisioni di legittimità si chiede, ai sensi dell'art. 618 cod.proc.pen., che la questione "se sussista l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato per insussistenza dell'elemento soggettivo" sia rimessa alla Sezioni Unite della Corte di Cassazione. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla mancata citazione dell'imputato in appello per procedere al suo esame. Si richiama la decisione della Corte Edu nel procedimento Maestri c. Italia del 8 luglio 2021 che ha affermato il principio della necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di ribaltamento della pronuncia assolutoria, sulla quale si assume sia tuttora pendente la relativa questione davanti alle Sezioni Unite. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in merito alla necessità di una motivazione rafforzata nell'ipotesi di overtumíng in malam partem, in applicazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., e vizio della motivazione per illogicità perché la Corte territoriale ha fondato l'affermazione di responsabilità sulla base di una diversa valutazione del compendio probatorio meno persuasiva di quella del primo giudice. In particolare il Giudice dell'udienza preliminare aveva rimarcato come il [OSCURATO:PERSONA] avesse sottaciuto al Burigo l'esistenza di una lite giudiziaria che investiva la titolarità delle quote societarie oggetto della cessione, e che avendo seguito i consigli del proprio legale non poteva ritenersi sussistente il dolo della calunnia, rispetto ad una controversia squisitamente civilistica. Inoltre, il ricorrente censura la motivazione della Corte di appello per avere valorizzato accadimenti sopravvenuti rispetto alla sottoscrizione del preliminare del 20 marzo 2015, dato che le doglianze del Burigo riguardavano soprattutto il silenzio serbato dalla controparte contrattuale durante le trattative ed anche dopo la sottoscrizione del preliminare sulla pendenza di una vertenza giudiziaria avente ad oggetto almeno in parte le quote oggetto del contratto di cessione, di cui ha avuto contezza solo il 10 aprile 2015. Non è quindi meno persuasiva l'impostazione del primo Giudice che ha valorizzato tale aspetto per affermare che il Burigo si ritenesse ingannato dal [OSCURATO:PERSONA], avendo ricevuto un decreto ingiuntivo per l'importo di 400 mila euro dopo che aveva appreso che la società cedente non disponeva delle quote promesse in vendita. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in merito alla mancata valorizzazione delle prove testimoniali sulla base delle quali il primo Giudice aveva assolto, tenuto conto che la Corte di appello, pur a fronte della rinnovata istruttoria dibattimentale, ha basato la propria decisione sulle sole prove documentali. Nel caso in esame si osserva che la documentazione era già stata ritenuta non rilevante dal primo giudice, e la rinnovata istruttoria con l'assunzione dei testi [OSCURATO:PERSONA], Zanatta e Sommavilla, non aveva avuto alcun ruolo nell'affermazione di responsabilità dell'imputato, avendo i predetti testi confermato quanto già deposto in sede di giudizio abbreviato condizionato. 2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione sulla valutazione dell'elemento soggettivo del reato, essendo stato confermato dalle stesse dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] che il Burigo prima di sottoscrivere il preliminare era all'oscuro della pendenza della lite giudiziaria sulla titolarità delle quote cedende, e non è neppure risultato vero che la vertenza si prospettava di rapida soluzione avendo il curatore Zanatta dichiarato che i tempi erano ancora lunghi. Conseguentemente, gli elementi di fatto descritti dal Burigo nella querela sono risultati veritieri ed erano comunque idonei ad ingenerare la convinzione di essere stato vittima di un inganno.3. Si deve dare atto che il difensore del ricorrente ha articolato motivi aggiunti con atto trasmesso alla Cancelleria della Corte di cassazione con allegazione della sentenza della Corte di appello di Venezia, n. 398/2022 Reg. Sent. che, in riforma della sentenza n. 778/2020 del Tribunale di Padova, acquisita dalla Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, considerati anche i motivi aggiunti, è nel suo complesso infondato e va pertanto rigettato. Il primo motivo con cui si dubita dell'ammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile della sentenza di assoluzione emessa con la formula "perché il fatto non costituisce reato" è manifestamente infondato. Le isolate pronunce contrarie sono state oramai superate dal più solido e persuasivo orientamento tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 28911 del 28/03/2019, Papale°, Rv. 275953, che, con riferimento alla impugnazione della sentenza di estinzione del reato per prescrizione, hanno affermato il generale principio che la legittimazione della parte civile ad impugnare deriva direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., mentre l'interesse concreto deve individuarsi nella finalità di ottenere, in caso di appello, il ribaltamento della prima pronuncia e l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, e, in caso di ricorso in cassazione, l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art. 622 cod. proc. pen., senza la necessità di iniziare "ex novo" il giudizio civile. È stato, infatti, precisato che sussiste certamente l'interesse processuale della parte civile a impugnare la decisione di assoluzione resa con la formula "perchè il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., dal momento che chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte si giova di tale accertamento e si trova in posizione migliore di chi deva cominciare il giudizio "ex novo" , considerato che ove si ritenesse il contrario, la parte civile sarebbe costretta a rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto nel processo penale e a riavviare ab initio l'accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Papaleo, Rv. 275953; Sez. 6, n. 36526 del 28/10/2020, Pilato, Rv. 280182; Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, Edilscavi, Rv. 275416, Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018, Addonisio, Rv. 273519). 2. Infondato è anche il secondo motivo. La decisione della Corte Edu nel procedimento Maestri c. Italia del 8 luglio 2021, che ha affermato il principio della necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di ribaltamento nel giudizio di appello della pronuncia assolutoria, è una decisione che si pone nel solco delle precedenti decisioni (Dan contro [OSCURATO:PERSONA] del 22 agosto 2011; Hanu contro [OSCURATO:PERSONA] del 4 giugno 2013), che hanno già trovato piena applicazione nell'ordinamento interno nella giurisprudenza di legittimità in tema di difforme valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato, posto che nel caso oggetto della sentenza Maestri l'esigenza di esaminare gli imputati è stata ritenuta in forza della necessità di una nuova valutazione delle dichiarazioni rese in primo grado che erano state ritenute decisive ai fini dell'assoluzione. In particolare, in linea con la giurisprudenza europea è stato già affermato il principio secondo cui la necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale anche per l'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria" e dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all'accoglimento della impugnazione (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488). La questione decisa dalla Corte Europea riguardava, infatti, un caso in cui l'esame dell'imputato reso nel corso del giudizio di primo grado era stato ritenuto decisivo per il ribaltamento dell'assoluzione in condanna da parte del Giudice dell'appello e non può trovare evidentemente applicazione nel caso, come quello di specie, in cui le cui dichiarazioni dell'imputato non siano state affatto assunte e quindi neppure valutate nel corso del giudizio di primo grado. Va rilevato che l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della Prima Sezione penale sugli effetti della sentenza Maestri c. Italia della Corte EDU è stata restituita alla Sezione dal Presidente aggiunto con provvedimento emesso in data 17 gennaio 2022, sulla base del rilievo fondamentale, che si condivide, secondo cui non si possono ravvisare nell'anzidetta decisione della Corte di Strasburgo i requisiti per ritenere affermato un nuovo diverso principio in ordine al fatto che l'art. 6 della CEDU imponga sempre la citazione dell'imputato per rendere esame, anche quando nel corso del giudizio di primo grado sia mancata l'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato e la valutazione da parte dei giudici dei due gradi di merito sia stata incentrata su risultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto istruttorio, non oggetto di alcuna valutazione. Una differente interpretazione del principio affermato nella citata sentenza Maestri si porrebbe anche in contrasto con i criteri indicati dalla Corte Costituzionale n. 49 del 2015 per attribuire valenza generale vincolante alle decisioni della Corte Edu, rispetto alle quali si è detto che hanno come punto di riferimento imprescindibile il caso concreto specificamente trattato e che solo rispetto a casi analoghi potrebbero assumere il valore di affermazione di un principio generale, tenuto conto delle peculiarità del caso deciso e sempre che la decisione adottata sia espressione di un orientamento definitivo, che costituisce "diritto consolidato" generato dalla giurisprudenza europea. Nel caso in esame, il cd. overturning da parte della Corte di merito è stato basato sull'esame delle prove documentali di cui è stata omessa la valutazione da parte del primo Giudice, senza alcuna correlazione con dichiarazioni rese dall'imputato, neppure assunte nel corso del giudizio di primo grado. Risultano evidenti, quindi, la diversità del caso in esame da quello deciso dalla Corte Edu richiamata dal ricorrente e l'assenza di ragioni per ritenere necessario che nel giudizio di appello si dovesse sollecitare o disporre l'esame dell'imputato per la valutazione delle prove documentali poste a fondamento della decisione di condanna. 3. Gli ulteriori terzo, quarto e quinto motivo sono inammissibili, dovendosi rilevare come la sentenza impugnata, diversamente da quanto affermato nel ricorso, abbia congruamente ed esaustivamente illustrato le ragioni giustificative del percorso decisorio sulla cui base ha esaminato e disatteso le su esposte censure, spiegando, con argomenti immuni da vizi logico-giuridici: a) che la titolarità da parte della società cedente del 98 % del capitale sociale della Hydro non era contradetta dalla pendenza giudiziaria, perché al momento della stipula ed anche dopo la impugnazione in sede giudiziaria delle delibere societarie, la ripartizione delle quote societarie era rimasta immutata; b) che la transazione con il fallimento era prossima a definirsi e che in ogni caso il preliminare sottoscritto non presentava clausole diverse da quelle pattuite; c) che la finalità del Burigo era essenzialmente quella di sottrarsi ad un preliminare che reputava meno conveniente economicamente rispetto ad un acquisto diretto delle quote societarie detenute dal fallimento, senza l'intermediazione del promittente venditore; d) che l'omessa informazione sulla pendenza della controversia giudiziaria in Albania non giustificasse la falsa rappresentazione in querela della dolosa accelerazione dei tempi di sottoscrizione del preliminare come espediente fraudolento per conseguire la consegna di un assegno di 50 mila euro che risultava in realtà già restituito al momento della querela, senza che di tale circostanza si fosse fatta menzione in querela. Con riguardo alla dedotta violazione della regola che impone al giudice dell'appello di dare conto nella motivazione delle ragioni della diversa valutazione operata dal giudice di primo grado, si deve osservare che la motivazione della sentenza della Corte di appello appare più approfondita e circostanziata di quella del Tribunale, di cui è stata evidenziata l'obiettiva superficialità nelle valutazioni dei contenuti della querela e delle altre prove documentali, sostanzialmente omessa con affermazioni apodittiche ed immotivate che non hanno tenuto conto della diversità dei fatti denunciati rispetto a quelli riscontrati in modo documentale. In particolare è stata rimarcata la falsità della denunciata diversità del contratto preliminare sottoscritto rispetto a quello concordato che costituiva il fulcro della accusa di truffa mossa dal Burigo nei confronti della persona offesa. In modo condivisibile, la veridicità della mancata informazione sulle modalità di acquisizione delle quote societarie oggetto della cessione e sulla pendenza di una controversia giudiziaria, che pure poteva in astratto incidere sulla quantità delle quote detenute da parte della promittente venditrice, non è stata ritenuta valido argomento per giustificare la rappresentazione di altri fatti, risultati obiettivamente non veri, relativi alle modalità di pagamento della caparra, né l'omissione di altri fatti, risultati invece veri, relativi alla intervenuta restituzione dell'assegno versato a titolo di caparra, trattandosi di circostanze certamente significative per una corretta valutazione della rilevanza penale delle accuse contenute nell'atto di querela. Costituisce principio consolidato in tema di calunnia che il reato sussiste anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata, condizione che si verifica allorché la diversità, incidendo sull'essenza del fatto, riguardi modalità essenziali della sua realizzazione, che ne modifichino l'aspetto strutturale e incidano sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione (Sez. 6, n. 9874 del 26/01/2016, Ferrelli, Rv. 266730). 4. In definitiva, la Corte di appello ha coerentemente illustrato perché la veridicità della circostanza di non essere stato messo a conoscenza della controversia giudiziaria albanese non escludesse il dolo rispetto all'oggetto dell'accusa risultata falsa di essere stato indotto a sottoscrivere un preliminare di contenuto diverso da quello concordato, per il quale aveva versato una caparra di 50 mila euro, che in realtà gli era stata già restituita ancor prima di sporgere querela e con modalità, peraltro, anche valutate fraudolente nella sentenza di condanna emessa in primo grado nel procedimento oggetto della denuncia per truffa sporta da [OSCURATO:PERSONA]. Su tale ultimo aspetto, si deve osservare che la sentenza assolutoria di riforma della condanna emessa nel giudizio di primo grado nel procedimento per la truffa correlata alle modalità con cui il Burigo ha ottenuto la restituzione della caparra — allegata a supporto dei motivi aggiunti del ricorrente - non assume rilievo nel presente giudizio perché non esclude il fatto storico della intervenuta restituzione dell'assegno, essendo stato dato rilievo nei presente giudizio essenzialmente all'omessa indicazione, nella querela calunniosa per cui si procede, della circostanza che l'assegno dell'importo di cinquantamila euro era stato restituito, circostanza evidentemente già nota al querelante e non contraddetta dall'anzidetta sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello di Venezia prodotta dal ricorrente. In conclusione, resta fermo il nucleo della falsa accusa individuato nella denuncia, che il Burigo ha sottoscritto e fatta propria, di essere stato ingannato nel vincolarsi ad un contratto preliminare diverso da quello pattuito, circostanza risultata non vera in modo documentale e del tutto pretermessa da parte del primo Giudice. Quindi, la descrizione della vicenda molto articolata e complessa nella querela sporta da Burigo, pur se risultata vera rispetto alla mancata informazione circa la controversia tra il promittente venditore ed il fallimento della società albanese, è risultata palesemente falsa per la parte che aveva assunto rilievo fondamentale per formulare l'accusa di truffa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], poi definitosi con l'archiviazione. Nella motivazione della sentenza impugnata è stato riconosciuto in modo coerente valore decisivo al momento in cui è stata sporta la denuncia-querela calunniosa ed alla conoscenza che a quella data il Burigo necessariamente aveva della conseguita restituzione della caparra di cinquantamila euro di cui non aveva fatto invece menzione alcuna, reputandosi tale omissione come un indice della finalità di avvalorare l'accusa falsa di essere stato indotto con l'inganno a sottoscrivere un preliminare "a sorpresa" ed a versare una caparra per un contratto diverso da quello concordato. Sulla base di tali considerazioni deve ritenersi che la Corte di appello abbia fatto corretta applicazione del principio di diritto pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, per la riforma di una decisione assolutoria anche ai soli effetti civili, non è sufficiente una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, ma occorre che la sentenza di appello abbia una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto (cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputa