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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 48993/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte dm appello di Messina ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di sostituzione di persona, commesso il 22 agosto 2014.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo tre motivi: il primo afferente la violazione di legge e il vizio motivazionale della sentenza impugnata, il secondo con cui si duole della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il terzo con cui lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. I motivi non risultano manifestamente infondati; in particolare si coglie una un'effettiva carenza motivazionale della sentenza impugnata in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto.

Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (alla luce della doppia conforme di condanna), va rilevato che in data 27 aprile 2022 è decorso del termine di prescrizione del reato, tenuto conto di 64 giorni di sospensione c.d.

COVID per rinvio udienza al 18/3/2020 (cfr. Sez.

U n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv, 280432 - 02).

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte dm appello di Messina ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di sostituzione di persona, commesso il 22 agosto 2014. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo tre motivi: il primo afferente la violazione di legge e il vizio motivazionale della sentenza impugnata, il secondo con cui si duole della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il terzo con cui lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. I motivi non risultano manifestamente infondati; in particolare si coglie una un'effettiva carenza motivazionale della sentenza impugnata in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (alla luce della doppia conforme di condanna), va rilevato che in data 27 aprile 2022 è decorso del termine di prescrizione del reato, tenuto conto di 64 giorni di sospensione c.d. COVID per rinvio udienza al 18/3/2020 (cfr. Sez. U n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv, 280432 - 02). 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così decis
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