CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16193/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Militare dr. UFILUGELLI che ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso;udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte militare di appello ha riformato ladecisione con cui il Tribunale militare di Roma aveva dichiarato XXXXXXXXXXXX colpevoledel reato militare di assunzione di sostanze stupefacenti in servizio aggravata ex art. 139cod. pen. mil. pace e, per l’effetto, ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste.Osservano i Giudici di appello che il fatto storico è provato e non oggetto dicontestazioni: XXXXX, al termine del suo turno di servizio presso il Policlinico militare "Celio"di Roma aveva assunto una quantità di farmaco anestetico propofol e alla guida della suaautovettura aveva avuto un impatto con un altro veicolo. Dagli accertamenti compiutinell’immediatezza era emerso che l'imputato, in turno di reperibilità, al momento del fatto sitrovava in una condizione di confusione e stordimento che aveva “avuto verosimilmentequale concausa l'assunzione del farmaco”.Altrettanto certo è che il farmaco propofol, pur svolgendo un'azione psicotropa qualedepressore del sistema nervoso centrale, con effetti miorilassante simili allo stato diebbrezza alcolica, non è indicato dalle tabelle allegate al d.P.R. n. 309 del 1990 tra lesostanze o molecole che possono essere qualificate “stupefacenti” ai fini della disciplinapenalistica e amministrativa.Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l’accertato non inserimento del propofoltra le sostanze che, secondo la normativa vigente, possono essere considerate“stupefacenti”, a prescindere dagli effetti in concreto prodotti sull’assuntore, è di ostacolo allaintegrazione del reato militare contestato per difetto di uno dei suoi elementi costitutivi.Conclude la Corte militare che non può accedersi alla richiesta avanzata, in viasubordinata, dal Procuratore generale di riqualificare il fatto nella fattispecie incriminatriceprevista dall'art 161 cod. pen. mil. pace.Tale norma, infatti, in via residuale “fuori dei casi indicati dagli articoli precedenti”,punisce la condotta dal militare che «a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveriinerenti al servizio militare in qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento ovverosimula un'infermità un'imperfezione».Nel caso di specie risulta, invece, che l'imputato abbia assunto il farmaco al fine direttodi trarne un giovamento voluttuario del tutto temporaneo e non certo al fine di sottrarsi alservizio.2. Ricorre il Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello deducendoun unico motivo con cui denuncia erronea applicazione della legge penale.Lamenta l’avvenuta esclusione della responsabilità penale dell’imputato anche per ilreato reato previsto dall’art. 161 cod. pen. mil. pace nonostante la richiesta di diversaqualificazione giuridica rispetto a quella originaria fosse stata avanzata ex art 521 cod. proc.pen. nel contraddittorio delle parti e fossero stati accertati tutti gli elementi costitutivi, dinatura oggettiva e soggettiva, della diversa fattispecie incriminatrice prospettata comeapplicabile al caso concreto.Secondo la sentenza impugnata, l'imputato, ufficiale medico di guardia presso il Prontosoccorso, aveva assunto, volontariamente e pienamente consapevole degli effetti inabilitanti,il farmaco che gli aveva procurato uno stato di incoscienza e incapacità psico fisica ostativealla prosecuzione del servizio. In tal modo si era deliberatamente sottratto ai doveri delservizio cui era preposto.Sussiste anche la condizione di procedibilità della richiesta da parte del Comandante diCorpo dell’imputato, che risulta avanzata tempestivamente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. La Corte militare di appello ha escluso la sussumibilità della condotta pacificamenteposta in essere dall’imputato nella fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 139, comma 3,cod. pen. mil. pace che punisce il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere statocomandato per il servizio, assume, volontariamente o colposamente, sostanze stupefacentila cui azione esclude o menoma la sua capacità di prestare il servizio.Al riguardo ha osservato che la sostanza assunta dallo XXXXX, il farmaco propofol,non poteva essere considerato sostanza stupefacente ai sensi della norma incriminatricecontestata perché, in disparte dagli effetti psicotropi che la sua assunzione producealterando lo stato di vigilanza e di coscienza dell’assuntore, non è ricompreso nelle tabelle,periodicamente aggiornate ed integrate,contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacentie psicotrope, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.Trattasi di argomentazione ineccepibile.Anche per il reato di cui all’art. 139, comma 3, cod. pen. mil. pace vale il principioaffermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al precetto penale di cui all'art. 73del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, secondo cui nell'ordinamento penale vige una nozionelegale di stupefacente che è riferita soltanto alle sostanze specificamente indicate neglielenchi appositamente predisposti (le tabelle di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni), i quali, adottaticon atti di natura amministrativa in attuazione delle direttive espresse dalla disciplina legale,integrano tutte le norme incriminatrici che alle citate sostanze fanno riferimento (cfr. Sez. U,n. 29316 del 26/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264263; Sez. 4, n. 27771 del 14/04/2011,Cardoni, Rv. 250693).2. La sentenza impugnata ha anche approfonditamente esaminato la richiesta,avanzata dal Procuratore generale nel corso del giudizio di appello, di riqualificazione dellacondotta nel reato previsto dall’art. 161 cod. pen. mil. pace, respingendola per mancanzadell’elemento soggettivo del dolo specifico.Osserva, in particolare, la Corte militare di appello che risulta accertato che XXXXXaveva assunto una dose minima di propofol, "inferiore al range di uso terapeutico",che avevaprovocato un limitato effetto amnestico di breve durata, per trarne un giovamentotemporaneo ma non per sottrarsi all’adempimento del servizio cui era preposto.Non vi era certezza che l’assunzione del farmaco avesse inciso sulla capacitàdell’imputato di prestare regolarmente il servizio settimanale di reperibilità quale medico diguardia presso il Pronto soccorso.Né in tal senso poteva valorizzarsi la condizione di confusione e stordimento in cuiXXXXX versava subito dopo l’incidente; residua, infatti, il dubbio che sia stata unaconseguenza dello shock per l’impatto dell’autovettura che guidava talmente violento daprovocare l’attivazione degli airbag.Le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata sono corrette.E’ pacifico che la fattispecie incriminatrice prevista di cui all’art. 161 cod. pen. mil. paceè dogmaticamente strutturata alla stregua di un reato a dolo specifico.Le condotte di procurata inabilità o di simulazione un'infermità non sono punite in reipsa, ma solo se l’agente le ha commesse al fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno deisingoli doveri inerenti al proprio "status" di militare (cfr. Sez. 1, n. 21302 del 13/07/2016,dep. 2017, Tesse, Rv. 270577; Sez. 1, n. 5272 del 25/09/2000, Sisto, Rv. 217292).Il pubblico ministero ricorrente, rispetto all’iter motivazionale seguito per escludere ildolo specifico, nulla di concreto ha opposto.3. Al rigetto del ricorso non segue, nonostante la soccombenza, la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, in quanto parte pubblica. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.