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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 02794/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sull’istanza per correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 20494/2024 relativa al ricorso iscritto al n. 23485/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresenta ta e dife sa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; - intimati - Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - c on ordinanza n. 20494/2024 , pubblicata il 24/07/2024, questa Corte ha accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con condanna degli intimati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese dei gradi di merito in favore della ricorrente, senza provvedere sull’attribuzione delle spese in favore dei procuratori antistatari; - nelle conclusioni del ricorso si specificava “ (…) Con vittoria di spese e competenze professionali del grado con attribuzione”; - la ricorrente ha proposto istanza ex art. 287 c.p.c. al fine di ottenere la correzione dell’ordinanza nella parte in cui non ha attribuito ai difensori dichiaratisi antistatari le spese di giudizio; - la richiesta deve essere accolta ; - secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (a cominciare da Cass.

SU n. 16037/2010) è esperibile il rimedio della correzione di errore materiale nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l'istanza; - l’ordinanza n. 23485/24 deve , pertanto, essere corretta nella parte in cui, dopo aver disposto “ …condanna l’Agenzia delle entrate in solido con la Prefettura di Napoli a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in € 370, oltre a € 100 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge” deve aggiungersi la locuzione “con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari”.

P.Q.M. dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 20494/2024, pubblicata il 24/07/2024, venga corretta, aggiungendo nel dispositivo , dopo la regolazione delle spese processuali, le parole “ con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari”.

Manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti ai fini dell’attuazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sull’istanza per correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 20494/2024 relativa al ricorso iscritto al n. 23485/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresenta ta e dife sa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; - intimati - Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - c on ordinanza n. 20494/2024 , pubblicata il 24/07/2024, questa Corte ha accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con condanna degli intimati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese dei gradi di merito in favore della ricorrente, senza provvedere sull’attribuzione delle spese in favore dei procuratori antistatari; - nelle conclusioni del ricorso si specificava “ (…) Con vittoria di spese e competenze professionali del grado con attribuzione”; - la ricorrente ha proposto istanza ex art. 287 c.p.c. al fine di ottenere la correzione dell’ordinanza nella parte in cui non ha attribuito ai difensori dichiaratisi antistatari le spese di giudizio; - la richiesta deve essere accolta ; - secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (a cominciare da Cass. SU n. 16037/2010) è esperibile il rimedio della correzione di errore materiale nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l'istanza; - l’ordinanza n. 23485/24 deve , pertanto, essere corretta nella parte in cui, dopo aver disposto “ …condanna l’Agenzia delle entrate in solido con la Prefettura di Napoli a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in € 370, oltre a € 100 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge” deve aggiungersi la locuzione “con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari”. P.Q.M. dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 20494/2024, pubblicata il 24/07/2024, venga corretta, aggiungendo nel dispositivo , dopo la regolazione delle spese processuali, le parole “ con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari”. Manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti ai fini dell’attuazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
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