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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 marzo 2019

Cassazione n. 26390/2025

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sull'istanza, iscritta al n. 5184 del 202 4 , per la correzione dell'errore materiale occorso nella ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione seconda,n. 11477 del 20 21 che ha definito il ricorso 31253 /2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma,

V. Gregoriana 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura allegata al ricorso; -controticorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA]. 2024n. 5184sez.

S2 - ud. 19 - 9 - 20 2 4 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1702 SRL; -intimati – avverso la sentenza n. 174/2019 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]. distaccata di Taranto, depositata il 20/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/9/2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: -con sentenza n. 174 del 2019, la Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale che, nel giudizio di scioglimento della comunione fra ex coniugi, promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, aveva dichiarato la inammissibilità per tardività della sua istanza – qualificata come domanda riconvenzionale –diretta a far comprendere nella massa da dividere somme esistenti su un conto corrente e un libretto cointestati, previo accertamento dell'obbligo dell'attrice di restituzione delle somme unilateralmente prelevate; -con ordinanza n. 11477 del 202 1 , questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza impugnata , condannandolo al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seppure quest’ultima risultasse ammessa a patrocinio a carico dello Stato; - [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell’errore materiale nel senso che le spese riconosciute in suo favore devono invece essere riconosciute in favore dello Stato.

Considerato che: - come già rimarcato da questa Corte (Cass., 09/03/2018, n. 5824 nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non Ric. 2024n. 5184sez.

S2 - ud. 19 - 9 - 20 2 4 - 3 - ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»; la norma è peraltro coerente con l'art. 110, comma 3, dello stesso testo unico, che prevede eguale statuizione nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale; trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, è correggibile a norma dell'art. 391 bis, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

Un., 07/07/2010, n. 16037;Cass., 17/05/2017, n. 12437), anche d'ufficio ; -di conseguenza l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] dev’essere accolta e il dispositivo dell’ordinanza n. 11477/2021 di questa Corte depositata in data 30/4/2021nel procedimento n. 31253 /20 19 deve essere corretto mediante la sostituzione delle parole « in favore della controricorrente»con le parole «in favore dello Stato, per essere stata la controricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a carico dello Stato»; -per la natura del procedimento non vi è luogo a statuizione sulle spese.

P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 11477/2021 di questa Corte depositata in data 30/4/2021 nel procedimento n. 31253/2019 deve essere corretto mediante la sostituzionedelle parole «in favore della controricorrente» con le parole «in favore dello Stato, per essere stata la controricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a carico dello Stato».

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sull'istanza, iscritta al n. 5184 del 202 4 , per la correzione dell'errore materiale occorso nella ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione seconda,n. 11477 del 20 21 che ha definito il ricorso 31253 /2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, V. Gregoriana 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura allegata al ricorso; -controticorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA]. 2024n. 5184sez. S2 - ud. 19 - 9 - 20 2 4 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1702 SRL; -intimati – avverso la sentenza n. 174/2019 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]. distaccata di Taranto, depositata il 20/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/9/2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: -con sentenza n. 174 del 2019, la Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale che, nel giudizio di scioglimento della comunione fra ex coniugi, promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, aveva dichiarato la inammissibilità per tardività della sua istanza – qualificata come domanda riconvenzionale –diretta a far comprendere nella massa da dividere somme esistenti su un conto corrente e un libretto cointestati, previo accertamento dell'obbligo dell'attrice di restituzione delle somme unilateralmente prelevate; -con ordinanza n. 11477 del 202 1 , questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza impugnata , condannandolo al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seppure quest’ultima risultasse ammessa a patrocinio a carico dello Stato; - [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell’errore materiale nel senso che le spese riconosciute in suo favore devono invece essere riconosciute in favore dello Stato. Considerato che: - come già rimarcato da questa Corte (Cass., 09/03/2018, n. 5824 nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non Ric. 2024n. 5184sez. S2 - ud. 19 - 9 - 20 2 4 - 3 - ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»; la norma è peraltro coerente con l'art. 110, comma 3, dello stesso testo unico, che prevede eguale statuizione nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale; trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, è correggibile a norma dell'art. 391 bis, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 07/07/2010, n. 16037;Cass., 17/05/2017, n. 12437), anche d'ufficio ; -di conseguenza l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] dev’essere accolta e il dispositivo dell’ordinanza n. 11477/2021 di questa Corte depositata in data 30/4/2021nel procedimento n. 31253 /20 19 deve essere corretto mediante la sostituzione delle parole « in favore della controricorrente»con le parole «in favore dello Stato, per essere stata la controricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a carico dello Stato»; -per la natura del procedimento non vi è luogo a statuizione sulle spese. P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 11477/2021 di questa Corte depositata in data 30/4/2021 nel procedimento n. 31253/2019 deve essere corretto mediante la sostituzionedelle parole «in favore della controricorrente» con le parole «in favore dello Stato, per essere stata la controricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a carico dello Stato». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seco
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