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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025

Cassazione n. 27386/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, posto che era onere del ricorrente - essendo stato già condannato in primo grado - di avanzare richiesta in appello per la sostituzione della pena detentiva; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in merito all'esclusione della tenuità del fatto, evidenziando sia i precedenti specifici che l'obiettivo prolungato allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estense re [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, posto che era onere del ricorrente - essendo stato già condannato in primo grado - di avanzare richiesta in appello per la sostituzione della pena detentiva; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in merito all'esclusione della tenuità del fatto, evidenziando sia i precedenti specifici che l'obiettivo prolungato allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estense re [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 27386/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris