CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18163/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to in Tunisia il 04/05/2001avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Gip presso il Tribunale di Lodivisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del SostitutoProcuratore generale, che ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con provvedimento del 04/12/2025 il Gip presso il [OSCURATO:PERSONA]: - ha rilevato l’intervenuta notifica a [OSCURATO:PERSONA] deldecreto ex art. 415-bis cod. proc. pen. ai sensi dell’art. 157-bis cod.proc. pen., in assenza di una previa notifica non andata a buon fine,dell’imputato; - ha dichiarato conseguentemente la nullità della notificadell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. con restituzione degli atti alPubblico Ministero.2. Avverso il provvedimento del Gip presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica pressoil Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rilevando la ricorrenza di violazione di legge inrelazione all’art. 157-bis cod. proc. pen. in combinato disposto con l’art.161, comma 1, cod. proc. pen., evidenziando come fosse stata datauna erronea interpretazione all’art. 157-bis cod. proc. pen., atteso cheil verbale di identificazione redatto nei confronti dell’indagato econsegnato a sue mani, con i dovuti avvisi ex art. 161 cod. proc. pen.,rappresentava proprio il primo atto che determina l’operatività delmeccanismo di cui all’art. 157-bis cod. proc. pen.3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso vengadichiarato inammissibile, atteso che il provvedimento in questione, nonessendo stata dedotta la ricorrenza di una abnormità, pur in presenzadi apprezzabili considerazioni, non rappresenta un atto impugnabilenelle forme ordinarie, non essendo tale impugnazione prevista dalcodice di rito.4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.5. Il ricorrente ha difatti compiutamente richiamato la sequenzaprocedimentale (allegando a fine di autosufficienza del ricorso larelativa documentazione) senza tuttavia evidenziare in relazione alleallegazioni e produzioni documentali l’eventuale abnorme regressionedel procedimento sulla base delle considerazioni in diritto ivi espresse(Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552-01; Sez. 2, n.14509 del 03/03/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281484-01 in diverse fattispeciema con principi applicabili al caso di specie) in assenza di una nullitànormativamente sancita nel caso di specie.6. Occorre considerare che questa Corte ha affermato conprincipio che si deve ribadire, anche perché applicabile al caso dispecie, che non è abnorme il provvedimento con cui il giudicedell'udienza preliminare, rilevata la nullità della notificazioneall'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, purritualmente eseguita, disponga la trasmissionedegli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica,trattandosi di provvedimento che non determina la stasi delprocedimento e non risulta avulso dal sistema, costituendo espressionedi un potere riconosciuto dall'ordinamento (Sez.3, n. 33221 del05/06/2024, PMT/Pastella, Rv. 286763-01). La decisione appenarichiamata ha difatti chiarito che: “La restituzione degli atti al PubblicoMinistero, pur determinando una regressione del processo alla fasedelle indagini preliminari in presenza di una notifica dell'avviso ex art.415-bis cod. proc. pen. non colpita da nullità, essendone previstal'esecuzione mediante consegna al difensore fiduciariamente nominatoo designato di ufficio, non costituisce tuttavia espressione diun'abnormità strutturale, posto che la facoltà di restituzione degli attiall'organo requirente è espressione di un potere conferito ex lege algiudice dell'udienza preliminare, né può ritenersi affetto da abnormitàfunzionale, ricorrente soltanto quando si determini una stasi indebitadel procedimento stante la preclusione per qualunque altro organo oparte del processo di ovviare alla determinazione giudiziale con gliordinari strumenti processuali. In tali termini risulta, del resto, essersigià espressa questa Corte che, sia pure con riferimento all'ipotesi in cuiil giudice, ritenuta la nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e della richiesta di rinvio a giudizio limitatamentead alcuni soltanto degli imputati, aveva erroneamente disposto larestituzione degli atti al pubblico ministero anche con riferimento allaposizione degli altri coimputati, ha escluso l'abnormità delprovvedimento sul rilievo che non si trattasse di un adempimentoconcretizzante un atto nullo rilevabile nel successivo corso delprocesso, al di fuori del quale il pubblico ministero è tenuto adosservare i provvedimenti emessi dal giudice, ancorché illegittimi (Sez.2, Sentenza n. 50135 del 10/10/2017, PM c. Iodice, Rv. 271185; Sez.2, Sentenza n. 28302 del 25/06/2021, PM c. Amore, Rv. 281798; Sez.5, Sentenza n. 15779 del 16/01/2023, PM c. Spedito, Rv. 284543).Così come è stato escluso che configuri un atto abnorme ilprovvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancatanotificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indaginipreliminari, dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio,disponendo la restituzione degli atti al P.M. (Sez. 4, Sentenza n. 14579del 25/03/2010, PM c. Gulino, Rv. 247030), ovvero il provvedimentocon cui il giudice dell'udienza preliminare - rilevata l'omessa notifica aldifensore dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-biscod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamentela nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissionedegli atti al P.M. (Sez. 6, Sentenza n. 5159 del 14/01/2014, Morra, Rv.258569). Pur nella consapevolezza dell'esistenza anche di una diversainterpretazione giurisprudenziale che, in fattispecie analoghe, haritenuto sussistere l'abnormità dell'atto, facendo leva sul principio diprincipio di irretrattabilità dell'azione penale e sul principio logico chenon consente di ripetere atti già validamente e utilmente compiuti(Sez. 2, n. 46640 del 10/09/2015, Ferrari, Rv. 265204; Sez, 1 n. 20011del 02/02/2016, Zilio, Rv. 266895), si ritiene tuttavia che l'oppostoorientamento interpretativo sia più aderente ai principi fissati da questaCorte nel suo supremo consesso nella definizione della nozione dell'attoabnorme. Al riguardo deve essere chiarito sulla scorta dei principistabiliti dalle Sezioni Unite con riferimento ai rapporti tra giudice epubblico ministero che l'abnormità funzionale nel senso in precedenzadelineato «va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziarioimponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un attonullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo»,ipotesi nella quale soltanto il pubblico ministero può ricorrere percassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziariominerebbe la regolarità del processo, laddove negli altri casi egli ètenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice (Sez. U, n.25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). Nell'escludere che laregressione del procedimento costituisca un tratto caratterizzantedell'abnormità, la pronuncia in esame ha ulteriormente precisato che«se l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutoglidall'ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anchese i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenutisussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato maleesercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non inun atto abnorme». Se la sentenza Toni, nel rimarcare il carattereeccezionale della categoria dell'abnormità nella misura in cuiconcretizza una deroga al principio della tassatività dei mezzi diimpugnazione, ha ridimensionato, ritenendo non conforme al sistemadilatarne l'ambito di applicazione per fronteggiare situazioni altrimentirimediabili, gli effetti dell'indebita regressione conseguente allarilevazione della nullità di una notifica, in ragione del fatto che,quand'anche la nullità fosse inesistente, mai potrebbe dar luogo ad unprovvedimento abnorme, dal momento che il potere di rilevare lenullità è riservato dall'ordinamento all'organo giudicante, la questionead essa correlata della restituzione degli atti al Pubblico Ministero inconseguenza della rilevata nullità viene più specificamente esaminatadalla recente pronuncia a [OSCURATO:PERSONA] (n. 42603 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 285213 - 02). L'approdo cui perviene il supremocollegio, secondo cui «non è abnorme il provvedimento con cui ilgiudice di pace, ritenuta la nullità della notificazione della citazione agiudizio nelle forme della presentazione immediata, disponga latrasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione dellanotificazione stessa», muove dalla fondamentale distinzione traregresso disposto nell'osservanza delle sfere di competenza tra organogiudicante e organo requirente, insuscettibile di determinare alcunastasi del procedimento (cd. "regresso consentito") e quello, invece,di esercizio di un potere non attribuito dall'ordinamento o di deviazionedel provvedimento dal modello legale, nel senso di esercizio di unpotere previsto ma in una situazione processuale radicalmente diversada quella configurata dalla legge e dunque completamente al di fuoridai casi consentiti - che rientra nell'orbita dell'abnormità funzionale….Né ha pregio disquisire sulla ritualità o meno della notifica dell'avvisodi conclusione delle indagini posto che, fuoriuscendosi dalla sussistenzadi un'abnormità funzionale, ovverosia di restituzione degli atti dispostadal giudice in difetto di potere, l'abnormità opera sul piano strutturalesolo quando il provvedimento del giudice imponga al Pubblico Ministeroun adempimento che si risolva in un atto nullo, rilevabile nel successivocorso del processo, dovendo al di fuori di tale ipotesi l'organorequirente osservare il provvedimento del giudice, quand'anche larilevata nullità della notifica non fosse esistente. E di certo non puòritenersi che il rinnovo della notifica presso il domicilio elettodall'imputato, disposto nell'ottica di un'effettiva conoscibilità dell'attoda parte del destinatario, possa integrare un atto nullo”.7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]