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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2022

Cassazione n. 33866/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è ictu ()culi inammissibile, limitandosi l'imputato a contestare del tutto genericamente il rigetto dei motivi proposti con l'appello a sostegno della richiesta di proscioglimento e sul trattamento sanzionatorio, senza specificare le ragioni dell'asserito vizio di motivazione e/o le doglianze che non avrebbero trovato puntuale disamina, così non consentendo a questa Corte di svolgere alcun tipo di sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 luglio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è ictu ()culi inammissibile, limitandosi l'imputato a contestare del tutto genericamente il rigetto dei motivi proposti con l'appello a sostegno della richiesta di proscioglimento e sul trattamento sanzionatorio, senza specificare le ragioni dell'asserito vizio di motivazione e/o le doglianze che non avrebbero trovato puntuale disamina, così non consentendo a questa Corte di svolgere alcun tipo di sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 luglio 2022.
Sentenza Cassazione n. 33866/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris