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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2023

Cassazione n. 42746/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 6, comma 6,

I. 401 del 1989 per la violazione degli obblighi imposti con la misura del DASPO, deduce genericamente la violazione di legge e il vizio di motivazione rispetto alla declaratoria di penale responsabilità; Considerato che il motivo in parola risulta non specifico poiché prospetta deduzioni assolutamente generiche e prive dell'indicazione di qualsivoglia ragione di diritto e dei dati di fatto a sostegno della doglianza, a fronte di una doppia decisione conforma sorretta da articolata e non illogica motivazione; Ritenuto che il ricorso debba essere pertanto dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 6, comma 6, I. 401 del 1989 per la violazione degli obblighi imposti con la misura del DASPO, deduce genericamente la violazione di legge e il vizio di motivazione rispetto alla declaratoria di penale responsabilità; Considerato che il motivo in parola risulta non specifico poiché prospetta deduzioni assolutamente generiche e prive dell'indicazione di qualsivoglia ragione di diritto e dei dati di fatto a sostegno della doglianza, a fronte di una doppia decisione conforma sorretta da articolata e non illogica motivazione; Ritenuto che il ricorso debba essere pertanto dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 42746/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris