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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 38810/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1306/21 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 12/12/19, che ha condannato _Palma Claudio alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. per avere sporto una denuncia di smarrimento di tre assegni bancari precedentemente consegnati ad [OSCURATO:PERSONA].

Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge: a) in merito all'accertamento del dolo; b) in merito alle ragioni della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

La Corte ha adeguatamente motivato in merito all'accertamento del dolo per la rilevata pretestuosità della denuncia sporta nella consapevolezza della avvenuta consegna degli assegni e quindi della loro regolare circolazione.

Quanto al secondo motivo se ne deve rilevare la genericità, atteso che già nella sentenza di primo grado era stata evidenziata l'esistenza di precedenti penali ostativi, rispetto ai quali le censure del ricorrente sono assolutamente aspecifiche, non avendo articolato alcuna deduzione in relazione ai limiti di pena stabiliti dall'art. 163 cod. pen. rispetto al cumulo delle pene con la nuova pena inflitta all'imputato con la sentenza impugnata, in base al disposto dell'art. 164 cod. pen.

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa dell mmende.

Così deciso il 09/09/2021 Il Consigliere estensore Il P esi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1306/21 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 12/12/19, che ha condannato _Palma Claudio alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. per avere sporto una denuncia di smarrimento di tre assegni bancari precedentemente consegnati ad [OSCURATO:PERSONA]. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge: a) in merito all'accertamento del dolo; b) in merito alle ragioni della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. La Corte ha adeguatamente motivato in merito all'accertamento del dolo per la rilevata pretestuosità della denuncia sporta nella consapevolezza della avvenuta consegna degli assegni e quindi della loro regolare circolazione. Quanto al secondo motivo se ne deve rilevare la genericità, atteso che già nella sentenza di primo grado era stata evidenziata l'esistenza di precedenti penali ostativi, rispetto ai quali le censure del ricorrente sono assolutamente aspecifiche, non avendo articolato alcuna deduzione in relazione ai limiti di pena stabiliti dall'art. 163 cod. pen. rispetto al cumulo delle pene con la nuova pena inflitta all'imputato con la sentenza impugnata, in base al disposto dell'art. 164 cod. pen. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa dell mmende. Così deciso il 09/09/2021 Il Consigliere estensore Il P esi