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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 1983

Cassazione n. 42027/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0107CN2 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/01/1983 avverso l'ordinanza del 26/04/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01 ), atteso che, con nnotivazioneYaffatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le tre sentenze in istanza specificate, ed ha osservato che, pur essendo tutti reati contro il patrimonio, le modalità delle condotte fossero differenti, e con il concorso ogni volta di diversi soggetti, nonché ha evidenziato che il lasso temporale intercorso tra i fatti (commessi a distanza di oltre un anno l'uno dall'altro) preclude la possibilità di immaginare una preventiva ideazione unitaria: a tale riguardo appare opportuno rammentare che questa Corte - a più riprese - ha affermato che l'accertamento degli indici rilevatori dell'unicità del disegno criminoso «è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non massimata); osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. considerato che consolidata è l'affermazione della radicale diversità dell'identità della spinta criminosa o del movente pratico (es. fine di lucro o di profitto) alla base di plurime violazioni della legge penale rispetto alla unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato; ritenuto, del pari , radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui all'istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell'assunto, irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il solo riferimento alla relativa contiguità cronologica degli addebiti od all'identità od analogia dei titoli di reato, indici, per lo più, di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti piuttosto che di attuazione di un progetto criminoso unitario; rilevato, in particolare, che la ricorrente non ha indicato alcun concreto elemento a sostegno della pretesa identità di disegno criminoso tra le diverse violazioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0107CN2 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/01/1983 avverso l'ordinanza del 26/04/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01 ), atteso che, con nnotivazioneYaffatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le tre sentenze in istanza specificate, ed ha osservato che, pur essendo tutti reati contro il patrimonio, le modalità delle condotte fossero differenti, e con il concorso ogni volta di diversi soggetti, nonché ha evidenziato che il lasso temporale intercorso tra i fatti (commessi a distanza di oltre un anno l'uno dall'altro) preclude la possibilità di immaginare una preventiva ideazione unitaria: a tale riguardo appare opportuno rammentare che questa Corte - a più riprese - ha affermato che l'accertamento degli indici rilevatori dell'unicità del disegno criminoso «è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non massimata); osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. considerato che consolidata è l'affermazione della radicale diversità dell'identità della spinta criminosa o del movente pratico (es. fine di lucro o di profitto) alla base di plurime violazioni della legge penale rispetto alla unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato; ritenuto, del pari , radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui all'istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell'assunto, irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il solo riferimento alla relativa contiguità cronologica degli addebiti od all'identità od analogia dei titoli di reato, indici, per lo più, di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti piuttosto che di attuazione di un progetto criminoso unitario; rilevato, in particolare, che la ricorrente non ha indicato alcun concreto elemento a sostegno della pretesa identità di disegno criminoso tra le diverse violazioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma