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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 21039/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza di condanna, pronunciata dal TRIBUNALE di TERAMO in data 14/6/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628 cod. pen.,iz 55 D.Lvo 231/2007 e 56, 55 D.Lvo 231/2007 (ora 493 ter cod. pen.)

1. Il ricorrente è stato rinviato a giudizio e ritenuto responsabile con doppia conforme di condanna dei reati indicati per avere sottratto in diverse occasioni, facendo utilizzo di un potente farmaco con effetto sonnifero, la carta b8comat e quella poste pay a una signora anziana, sua amica, e avere poi prelevato indebitamente del denaro.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta legittimità della costituzione di parte civile

2.2. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta sussistenza di prove in ordine agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 628 cod. pen. 2.3.

Vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento sempre al reato di rapina ma circa il rilievo attribuito dai giudici di merito al video, definito artigianale, registrato dai familiari della persona offesa.

2.4. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta prova in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 55 D.Lvo 231/2007.

3. In data 9 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. In data 18 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla ritenuta legittimità della costituzione di parte civile.

La doglianza è manifestamente infondata.

La motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla questione sollevata circa la legittimità e la validità della costituzione della parte civile è adeguata e coerente.

La Corte territoriale, che pure ha evidenziato come la procura fosse stata regolarmente rilasciata e l'atto fosse pertanto valido, ha correttamente ritenuto tardiva l'eccezione, proposta nel caso di specie solo nella discussione finale.

Come anche di recente ribadito partendo dal dato testuale della norma, infatti, le questioni preliminari relative alla costituzione di parte civile devono essere poste, ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen., subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della regolare costituzione delle parti e devono essere decise immediatamente, sicché, compiuto il predetto accertamento senza che sia stata sollevata la questione, la proposizione di quest'ultima deve ritenersi preclusa nelle successive udienze né l'ammissione della costituzione di parte civile può essere in seguito contestata in sede di impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 57092 del 15/11/2018, Cutuli, Rv. 274450).

2. Negli ulteriori motivi di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta sussistenza di prove in ordine agli elementi costitutivi dei reati contestasti, sia circa il rilievo attribuito dai giudici di merito al video, definito artigianale, registrato dai familiari della persona offesa che in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 55 D.Lvo 231/2007.

Le doglianze, nella sostanza reiterative delle analoghe censure proposte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto allo svolgimento dei fatti e al rilevo da attribuire alle prove acquisite, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

La Corte territoriale, infatti, facendo riferimento agli elementi complessivamente emersi -su tutti il contenuto dei fotogrammi in atti dai quali si vedono i movimenti del ricorrente e il rinvenimento del farmaco sedativo SONGAR nell'auto dello stesso- ha adeguatamente evidenziato gli elementi sui quali è pervenuta alla propria conclusione di confermare la sentenza di condanna di primo grado.

In tal modo, d'altro canto, il giudice d'appello, comunque rinviando alla completa ed esaustiva disamina compiuta dal Tribunale di Teramo, che ha ripercorso in termini analitici le dichiarazioni rese dai testimoni in ordine alla condotta tenuta dal Pelusi, alle indagini effettuate e agli accertamenti medici svolti, ha dimostrato di avere tenuto conto delle critiche della difesa, ciò anche riguardo al rilievo (residuale) attribuito al video c.d. artigianale e in merito all'identificazione dell'imputato come l'autore dei prelievi bancari (cfr. sentenza di primo grado così come anche richiamata a pagine 4 e 5 della sentenza impugnata).

3. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza di condanna, pronunciata dal TRIBUNALE di TERAMO in data 14/6/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628 cod. pen.,iz 55 D.Lvo 231/2007 e 56, 55 D.Lvo 231/2007 (ora 493 ter cod. pen.) 1. Il ricorrente è stato rinviato a giudizio e ritenuto responsabile con doppia conforme di condanna dei reati indicati per avere sottratto in diverse occasioni, facendo utilizzo di un potente farmaco con effetto sonnifero, la carta b8comat e quella poste pay a una signora anziana, sua amica, e avere poi prelevato indebitamente del denaro.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta legittimità della costituzione di parte civile 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta sussistenza di prove in ordine agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 628 cod. pen. 2.3. Vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento sempre al reato di rapina ma circa il rilievo attribuito dai giudici di merito al video, definito artigianale, registrato dai familiari della persona offesa. 2.4. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta prova in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 55 D.Lvo 231/2007. 3. In data 9 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 18 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla ritenuta legittimità della costituzione di parte civile. La doglianza è manifestamente infondata. La motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla questione sollevata circa la legittimità e la validità della costituzione della parte civile è adeguata e coerente. La Corte territoriale, che pure ha evidenziato come la procura fosse stata regolarmente rilasciata e l'atto fosse pertanto valido, ha correttamente ritenuto tardiva l'eccezione, proposta nel caso di specie solo nella discussione finale. Come anche di recente ribadito partendo dal dato testuale della norma, infatti, le questioni preliminari relative alla costituzione di parte civile devono essere poste, ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen., subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della regolare costituzione delle parti e devono essere decise immediatamente, sicché, compiuto il predetto accertamento senza che sia stata sollevata la questione, la proposizione di quest'ultima deve ritenersi preclusa nelle successive udienze né l'ammissione della costituzione di parte civile può essere in seguito contestata in sede di impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 57092 del 15/11/2018, Cutuli, Rv. 274450). 2. Negli ulteriori motivi di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta sussistenza di prove in ordine agli elementi costitutivi dei reati contestasti, sia circa il rilievo attribuito dai giudici di merito al video, definito artigianale, registrato dai familiari della persona offesa che in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 55 D.Lvo 231/2007. Le doglianze, nella sostanza reiterative delle analoghe censure proposte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto allo svolgimento dei fatti e al rilevo da attribuire alle prove acquisite, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). La Corte territoriale, infatti, facendo riferimento agli elementi complessivamente emersi -su tutti il contenuto dei fotogrammi in atti dai quali si vedono i movimenti del ricorrente e il rinvenimento del farmaco sedativo SONGAR nell'auto dello stesso- ha adeguatamente evidenziato gli elementi sui quali è pervenuta alla propria conclusione di confermare la sentenza di condanna di primo grado. In tal modo, d'altro canto, il giudice d'appello, comunque rinviando alla completa ed esaustiva disamina compiuta dal Tribunale di Teramo, che ha ripercorso in termini analitici le dichiarazioni rese dai testimoni in ordine alla condotta tenuta dal Pelusi, alle indagini effettuate e agli accertamenti medici svolti, ha dimostrato di avere tenuto conto delle critiche della difesa, ciò anche riguardo al rilievo (residuale) attribuito al video c.d. artigianale e in merito all'identificazione dell'imputato come l'autore dei prelievi bancari (cfr. sentenza di primo grado così come anche richiamata a pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). 3. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec
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