CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37870/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 16470-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'l I I, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1236/23/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 25/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. - Ric. 2021 n. 16470 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Premesso che: 1. la questione che era stata sottoposta dalla ricorrente Agenzia delle Entrate al Collegio, con l'unico motivo di impugnazione della sentenza in epigrafe, attiene al se sia o non sia legittima l'affermazione della CTR della Lombardia secondo cui l'art. 12 d.l. 78/2009, convertito con modificazioni dalla I. 102/09, commi 2 bis e 2 ter (in forza dei quali sono raddoppiati i termini stabiliti dagli artt. 43 d.P.R. 600/73 e 57 d.P.R. 633/72 per l'accertamento di attività economiche e finanziarie detenute all'estero e i termini di contestazione e irrogazione delle sanzioni per omessa dichiarazione dei redditi derivanti da tali attività) non hanno effetto retroattivo sicché essi non si applicano per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2 (essendo nel caso di specie la sottrazione non controversa); 2. [OSCURATO:PERSONA], con controricorso, sosteva il contrario; 3. in data 10 novembre 2022, la contribuente ha presentato istanza di sospensione del giudizio ex art.5, comma 10,1.130/2022; 4. il giudizio deve essere sospeso sino al 16 gennaio 2023; PQM la Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa al nuovo ruolo della sezione Tributaria. Così deciso in Roma nella camera di consiglio tenuta