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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 10953/2026

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c.p.c.;- ricorrente -controCondominio [OSCURATO:PERSONA] N. 20 in Napoli, in persona delsuo amministratore pro – tempore, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- resistente -avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli depositata il 26aprile 2024, comunicata il 29 aprile 2024, nel giudizio iscritto al n.8062/2023 R.G.;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 15 aprile 2026 dal Consigliere relatore CesareTrapuzzano;Numero registro generale 12588/2024Numero sezionale 952/2026Numero di raccolta generale 10953/2026Data pubblicazione 24/04/2026viste le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, nellapersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa ClaudiaPedrelli, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., come richiamatodall’art. 380-ter c.p.c., che ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del regolamento di competenza, con leconseguenze di legge;letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse dellaricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.– [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]Elia, proponevaopposizione, davanti al Tribunale di Napoli, avverso il decretoingiuntivo n. 623/2023 del 23 gennaio 2023, ottenuto dalCondominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 20 in Napoli.Resisteva il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 20 in Napoli.All’esito, l’opponente eccepiva l’incompetenza funzionale delTribunale adito ex art. 30-bis c.p.c., in ragione del gravissimoturbamento giudiziario originato dalla presenza, tra i condomini,di due magistrati, il che avrebbe determinato la necessariatranslatio iudicii del procedimento civile intrapreso.Quindi, con l’ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale adito,previo deposito di note scritte, rilevato che l’opposizione non erafondata su prova scritta o di pronta soluzione e ritenuta la causamatura per la decisione, concedeva la provvisoria esecuzione deldecreto ingiuntivo opposto e rinviava per la precisazione delleconclusioni.Numero registro generale 12588/2024Numero sezionale 952/2026Numero di raccolta generale 10953/2026Data pubblicazione 24/04/20262.– [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con ricorso notificato il 16maggio 2024, regolamento di competenza, ex art. 42 c.p.c.,affidato ad un unico motivo.Ha depositato memoria difensiva il resistente [OSCURATO:PERSONA] divia [OSCURATO:PERSONA] n. 20 in Napoli.Il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria diinammissibilità del regolamento.In prossimità della fissata adunanza camerale nonpartecipata, la ricorrente ha presentato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Si premette che, contrariamente all’assunto dellaricorrente, la resistenza del Condominio nel procedimento perregolamento di competenza non esigeva alcuna deliberaassembleare di autorizzazione ex art. 1131 c.c., trattandosi dicontroversia rientrante tra le attribuzioni dell’amministratore (art.1130, n. 3, c.c.).2.– Tanto premesso, con l’unico motivo proposto la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la violazione dell’art. 30-bisc.p.c., per avere il Tribunale deciso sull’istanza di concessionedella provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,anziché disporre il trasferimento del procedimento presso ilTribunale funzionalmente competente, poiché due condomini delCondominio opposto rivestivano il ruolo professionale dimagistrati.2.1.– Il proposto regolamento è inammissibile.Con l’ordinanza censurata il Tribunale non ha, infatti, statuitosulla competenza, ma si è limitato, con affermazione nonNumero registro generale 12588/2024Numero sezionale 952/2026Numero di raccolta generale 10953/2026Data pubblicazione 24/04/2026decisoria sul punto, a concedere la provvisoria esecuzione delprovvedimento monitorio opposto, rinviando la causa per laprecisazione delle conclusioni.Non si versa, dunque, nella ben diversa situazione nella qualeil decidente abbia inequivocabilmente attribuito al proprioprovvedimento forza decisoria in merito.Ora, anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cuialla legge n. 69/2009, in relazione alla forma della decisione sullacompetenza (da adottarsi, ora, con ordinanza, anziché consentenza), il provvedimento del giudice adito (nella speciemonocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione,affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione delgiudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con ilregolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dallarimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti aprecisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvoche quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fattoconclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità edincontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione arisolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17032 del 25/06/2025; Sez. 6-3,Ordinanza n. 11742 del 05/05/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n.2338 del 03/02/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 5354 del07/03/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017; Sez.6-3, Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017; Sez.

U, Ordinanza n.20449 del 29/09/2014).Siffatta conclusione resta ferma anche in ipotesi di giudizioinnestato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, nel qualeNumero registro generale 12588/2024Numero sezionale 952/2026Numero di raccolta generale 10953/2026Data pubblicazione 24/04/2026il giudice decida sulla concessione della provvisoria esecuzione,che non comporta alcuna decisione definitiva, neppure implicita,sulla competenza (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 20357 del28/09/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 13765 del 15/06/2006; Sez. 3,Ordinanza n. 12980 del 13/07/2004; Sez. 1, Sentenza n. 1974del 22/02/2000; Sez. 1, Sentenza n. 13255 del 27/11/1999; Sez.1, Sentenza n. 2862 del 17/03/1998; Sez. 1, Sentenza n. 10757del 14/10/1995).Pertanto, il regolamento di competenza è stato propostocontro un provvedimento che non ha pronunciato sullacompetenza ex art. 42 c.p.c.3.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsoper regolamento di competenza è inammissibile.La regolamentazione delle spese di lite è rimessa al Tribunalepresso cui la causa deve essere proseguita.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione,se dovuto.Ed invero, detta norma si applica anche al caso di specie,competenza (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 13636 del02/07/2020; Sez. 6-L, Ordinanza n. 11331 del 22/05/2014; nellostesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1939 del 29/01/2026;Sez. 2, Ordinanza n. 32188 del 10/12/2025).

P.Q.MNumero registro generale 12588/2024Numero sezionale 952/2026Numero di raccolta generale 10953/2026Data pubblicazione 24/04/2026La Corte Suprema di Cassazionedichiara l’inammissibilità del ricorso per regolamento dicompetenza e rimette la causa al Tribunale di Napoli anche per laregolamentazione delle spese del presente procedimento.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
c.p.c.;- ricorrente -controCondominio [OSCURATO:PERSONA] N. 20 in Napoli, in persona delsuo amministratore pro – tempore, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- resistente -avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli depositata il 26aprile 2024, comunicata il 29 aprile 2024, nel giudizio iscritto al n.8062/2023 R.G.;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 15 aprile 2026 dal Consigliere relatore CesareTrapuzzano;Numero registro generale 12588/2024Numero sezionale 952/2026Numero di raccolta generale 10953/2026Data pubblicazione 24/04/2026viste le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, nellapersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa ClaudiaPedrelli, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., come richiamatodall’art. 380-ter c.p.c., che ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del regolamento di competenza, con leconseguenze di legge;letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse dellaricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.– [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]Elia, proponevaopposizione, davanti al Tribunale di Napoli, avverso il decretoingiuntivo n. 623/2023 del 23 gennaio 2023, ottenuto dalCondominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 20 in Napoli.Resisteva il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 20 in Napoli.All’esito, l’opponente eccepiva l’incompetenza funzionale delTribunale adito ex art. 30-bis c.p.c., in ragione del gravissimoturbamento giudiziario originato dalla presenza, tra i condomini,di due magistrati, il che avrebbe determinato la necessariatranslatio iudicii del procedimento civile intrapreso.Quindi, con l’ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale adito,previo deposito di note scritte, rilevato che l’opposizione non erafondata su prova scritta o di pronta soluzione e ritenuta la causamatura per la decisione, concedeva la provvisoria esecuzione deldecreto ingiuntivo opposto e rinviava per la precisazione delleconclusioni.Numero registro generale 12588/2024Numero sezionale 952/2026Numero di raccolta generale 10953/2026Data pubblicazione 24/04/20262.– [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con ricorso notificato il 16maggio 2024, regolamento di competenza, ex art. 42 c.p.c.,affidato ad un unico motivo.Ha depositato memoria difensiva il resistente [OSCURATO:PERSONA] divia [OSCURATO:PERSONA] n. 20 in Napoli.Il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria diinammissibilità del regolamento.In prossimità della fissata adunanza camerale nonpartecipata, la ricorrente ha presentato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Si premette che, contrariamente all’assunto dellaricorrente, la resistenza del Condominio nel procedimento perregolamento di competenza non esigeva alcuna deliberaassembleare di autorizzazione ex art. 1131 c.c., trattandosi dicontroversia rientrante tra le attribuzioni dell’amministratore (art.1130, n. 3, c.c.).2.– Tanto premesso, con l’unico motivo proposto la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la violazione dell’art. 30-bisc.p.c., per avere il Tribunale deciso sull’istanza di concessionedella provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,anziché disporre il trasferimento del procedimento presso ilTribunale funzionalmente competente, poiché due condomini delCondominio opposto rivestivano il ruolo professionale dimagistrati.2.1.– Il proposto regolamento è inammissibile.Con l’ordinanza censurata il Tribunale non ha, infatti, statuitosulla competenza, ma si è limitato, con affermazione nonNumero registro generale 12588/2024Numero sezionale 952/2026Numero di raccolta generale 10953/2026Data pubblicazione 24/04/2026decisoria sul punto, a concedere la provvisoria esecuzione delprovvedimento monitorio opposto, rinviando la causa per laprecisazione delle conclusioni.Non si versa, dunque, nella ben diversa situazione nella qualeil decidente abbia inequivocabilmente attribuito al proprioprovvedimento forza decisoria in merito.Ora, anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cuialla legge n. 69/2009, in relazione alla forma della decisione sullacompetenza (da adottarsi, ora, con ordinanza, anziché consentenza), il provvedimento del giudice adito (nella speciemonocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione,affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione delgiudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con ilregolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dallarimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti aprecisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvoche quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fattoconclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità edincontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione arisolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17032 del 25/06/2025; Sez. 6-3,Ordinanza n. 11742 del 05/05/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n.2338 del 03/02/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 5354 del07/03/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017; Sez.6-3, Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017; Sez. U, Ordinanza n.20449 del 29/09/2014).Siffatta conclusione resta ferma anche in ipotesi di giudizioinnestato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, nel qualeNumero registro generale 12588/2024Numero sezionale 952/2026Numero di raccolta generale 10953/2026Data pubblicazione 24/04/2026il giudice decida sulla concessione della provvisoria esecuzione,che non comporta alcuna decisione definitiva, neppure implicita,sulla competenza (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 20357 del28/09/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 13765 del 15/06/2006; Sez. 3,Ordinanza n. 12980 del 13/07/2004; Sez. 1, Sentenza n. 1974del 22/02/2000; Sez. 1, Sentenza n. 13255 del 27/11/1999; Sez.1, Sentenza n. 2862 del 17/03/1998; Sez. 1, Sentenza n. 10757del 14/10/1995).Pertanto, il regolamento di competenza è stato propostocontro un provvedimento che non ha pronunciato sullacompetenza ex art. 42 c.p.c.3.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsoper regolamento di competenza è inammissibile.La regolamentazione delle spese di lite è rimessa al Tribunalepresso cui la causa deve essere proseguita.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione,se dovuto.Ed invero, detta norma si applica anche al caso di specie,competenza (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 13636 del02/07/2020; Sez. 6-L, Ordinanza n. 11331 del 22/05/2014; nellostesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1939 del 29/01/2026;Sez. 2, Ordinanza n. 32188 del 10/12/2025). P.Q.MNumero registro generale 12588/2024Numero sezionale 952/2026Numero di raccolta generale 10953/2026Data pubblicazione 24/04/2026La Corte Suprema di Cassazionedichiara l’inammissibilità del ricorso per regolamento dicompetenza e rimette la causa al Tribunale di Napoli anche per laregolamentazione delle spese del presente procedimento.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
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