CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 ottobre 1986
Cassazione n. 12706/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/10/1986 avverso l'ordinanza del 21/07/2022 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le seguenti sentenze: 1) condanna emessa dal Tribunale di Palermo in data 30 ottobre 2018, per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 (fatto commesso in Palermo, il 30 agosto 2015); 2) condanna emessa dal Tribunale di Palermo in data 19 novembre 2018, per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs n. 159 del 2011 (fatto commesso in Palermo, in data 1 dicembre 2015); 3) condanna emessa dal Tribunale di Palermo in data 13 giugno 2018, per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs n. 159 del 2011 (fatto commesso in Palermo, il 4 ottobre 2015); 4) condanna emessa dal Tribunale di Palermo in data 10 settembre 2020, per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs n. 159 del 2011 (fatto commesso in Palermo, in data 8 maggio 2016). 1.1. Il giudice dell'esecuzione, nel motivare il rigetto dell'istanza - pur rilevando come tra le sentenze sub 1) e sub 2) fosse stato riconosciuto, da altro giudice dell'esecuzione, il beneficio de quo - ha attribuito rilevanza decisiva alla distanza cronologica esistente tra i diversi fatti (iato temporale quantificabile in diversi mesi), nonché all'estemporaneità dei contegni illegali posti in essere dal condannato. Elementi questi che sono stati ritenuti sintomatici non di una preventiva ideazione unitaria, bensì di una tendenza a delinquere da intendersi alla stregua di un radicato stile di vita. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo contestualmente - con motivo unico di ricorso, che viene di seguito brevemente riassunto nei limiti dettati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - la violazione di legge e il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., denunciando la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. Ciò in quanto il giudice dell'esecuzione ha negato la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, nonostante la presenza di indicatori in tal senso univocamente deponenti, quali l'omogeneità delle violazioni commesse (trattandosi di quattro violazioni dello stesso genere, consistite nel non rincasare negli orari previsti dal decreto applicativo della misura di prevenzione), occorse a poca distanza temporale le une dalle altre. Sempre in ipotesi difensiva, la decisione impugnata si pone in contrasto con quanto statuito dalla Corte di appello di Palermo che - in funzione di giudice dell'esecuzione e con ordinanza del 7 luglio 2021 - aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione, tra i fatti commessi il 30 agosto 2015 e quelli commessi il 10 dicembre 2015. Non è stato quindi adeguatamente considerato come l'illecito di cui alla sentenza sopra richiamata sub c) si inserisca nell'arco temporale già considerato nella suddetta ordinanza, mentre quello oggetto della sentenza richiamata sub d) si colloca in un periodo a questo molto prossimo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento con rinvio del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è fondata. 2. Questa Corte ha affermato, in tema di reato continuato, che l'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015 - dep. 18/01/2016, Esposti e altro, Rv. 266413). Colui che invoca, a norma dell'art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento della continuazione tra più reati in executivis, deve indicare gli estremi delle sentenze relative ai reati oggetto dell'istanza ed ha, altresì, l'onere di allegare elementi a sostegno della richiesta, ma spetta al giudice dell'esecuzione, tenendo conto degli elementi addotti dall'istante, del contenuto dei provvedimenti di condanna e degli eventuali atti acquisiti ai sensi dell'art.666 cod. proc. pen., accertare se tra i reati indicati sussistano nessi tali da far ritenere che siano stati commessi in esecuzione di un originario ed unico disegno criminoso, concepito, nelle linee generali, prima dell'inizio dell'attività criminosa. L'accertamento, quindi, del nesso della continuazione tra diversi reati deve avvenire esaminando una serie di indici sintomatici, tra i quali assumono un particolare rilievo la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene tutelato, la omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, e anche soltanto la constatazione di alcuni di detti elementi purché significativi (Sez. 1, n. 44862 del 5.11.2008, Rv. 242098). 3. Venendo alla concreta fattispecie, come correttamente sottolineato dal Procuratore generale, nel caso in esame la Corte territoriale non ha tenuto conto di tali principi di diritto, non procedendo ad un complessivo esame dei dati conoscitivi posti a fondamento dell'istanza; si è invece limitata ad affermare l'insussistenza di elementi di tal genere, senza però colmare di contenuti tale asserzione. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti rappresentato la medesimezza strutturale esistente fra le condotte, tutte similari quanto a modalità attuative, nonché violative del medesimo bene giuridico e correttamente ricondotte allo stesso paradigma normativo (trattasi, per la precisione, di quattro violazioni dell'art. 75 d.lgs 159 del 2011). Era stata inoltre sottolineata la breve distanza temporale esistente fra i fatti (condotte poste in essere rispettivamente in data 30/08/2015, 04/10/2015, 01/12/2015 e 08/05/2016). Nel provvedimento reiettivo si trova invece la mera affermazione dell'assenza di elementi atti a ritenere la sussistenza di una ideazione preventiva di carattere unitario, senza che però possa rinvenirsi una concreta motivazione in merito. Ma lo stesso contrario assunto, ossia che si possa esser trattato di deliberazioni a delinquere subitanee e frutto di opzioni episodiche, viene semplicemente menzionato, senza però che ricorra una esaustiva spiegazione sul punto specifico. 3.2. E' stato trascurato peraltro come, tra il reato commesso il 30 agosto 2015 e quello commesso il 1° dicembre 2015, fosse già stato in altro giudizio dì esecuzione riconosciuto il vincolo per cui è causa. Ed è stato consequenzialmente omesso di considerare che uno dei reati, con riferimento ai quali è stata avanzata l'istanza rigettata con l'ordinanza impugnata, si colloca proprio nell'intervallo temporale, tra i due reati per i quali vi è già stato il riconoscimento del beneficio ex art. 81, comma 2, cod. pen. Ma è noto come il nesso della continuazione - proprio in quanto connesso ad una determinazione interiore del reo, che si riverbera poi sul versante fenomenico - non può considerarsi automaticamente interrotto da elementi di carattere formale, quali ad esempio possono essere una sentenza di condanna, un arresto o comunque l'instaurazione di un procedimento penale, che intervengano all'interno della filiera dei diversi episodi; ciò in quanto la controspinta psicologica connessa all'avverarsi di tali dati oggettivi non è forzatamente confliggente con la permanenza dell'unica ideazione preventiva. A fronte quindi della già avvenuta unificazione ideale fra i sopra detti fatti, sarebbe stato necessario chiarire in maniera soddisfacente le ragioni della ritenuta frattura della progettualità, con riferimento ad un fatto ulteriore, collocato esattamente nel segmento temporale che separa i due precedenti fatti tra loro unificati. 5. L'impugnazione deve pertanto trovare accoglimento, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo