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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12635/2026

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Maria AssuntaColuccia e [OSCURATO:PERSONA] -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.,elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 8732/2016 della Commissione tributaria regionaledel Lazio, depositata il 20.12.2016;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza impugnata si evince che alla società fu notificata unacartella, con la quale l’Agenzia delle entrate pretese il pagamento di €120.960,00 a titolo di credito Iva non riconosciuto (oltre sanzioni).

Con laRGN 15617/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 15620/2017Numero sezionale 8720 6/2025Numero di raccolta generale 12635/2026Data pubblicazione 05/05/2026cartella l’erario disconobbe il credito Iva del medesimo importo, per esserecostituito il volume d’affari del contribuente nell’anno 2009 interamentecostituito da operazioni esenti, secondo la previsione dell’art. 19, comma 2,d.P.R. n. 633/1972.La contribuente, che affermava come quell’iva afferiva ad operazioneaccessoria ad operazioni imponibili, impugnò la cartella dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Roma, che con sentenza n.15698/2015 ne rigettò le ragioni.

L’appello con cui la società instava nellesue ragioni fu respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio consentenza n. 8732/2016, ora al vaglio della Corte.Il giudice regionale, dopo aver superato alcune eccezioni, ha rilevato chela disciplina evincibile dall’art. 19 commi 2 e 5, e dall’art. 19 bis 2 dellamedesima normativa non consentiva nel caso di specie di riconoscere ladetraibilità della suddetta Iva.

Ha inoltre respinto la censura sollevata dallacontribuente in ordine alla mancanza di motivazione nella cartellaimpugnata, rilevando come la contestazione erariale era evincibile dai datiemergenti dall’atto impugnato.Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso, affidatoa due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.Nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025 la causa è stata decisa.RAGIONI DELLA DECISIONELa contribuente si duole:con il primo motivo della violazione e falsa applicazione dell’art. 19,d.P.R., commi 2 e 5, e 19 bis, d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.

La commissione regionale avrebbe erroneamenteconfermato la decisione di primo grado, laddove aveva ritenuto che unfinanziamento fruttifero di interessi in favore di una propria controllata,eseguito in maniera isolata ed occasionale rispetto alla attività ordinaria disull’acquisto di beni e servizi afferenti all’attività ordinaria.Con il secondo motivo della violazione e falsa applicazione dell’art. 54bis, d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 7, l. n. 212/2000, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] regionale avrebbeerroneamente trascurato che le contestazioni elevate dall’Ufficio noncostituivano l’esito di un mero controllo cartolare, ma un sostanzialeRGN 15617/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 15620/2017Numero sezionale 8730 6/2025Numero di raccolta generale 12635/2026Data pubblicazione 05/05/2026disconoscimento del diritto alla detrazione dell’Iva, con conseguenteillegittimità della procedura adottata, ossia mediante diretta notifica dellacartella di pagamento, non preceduta da un avviso d’accertamento, senzache i dati portati in cartella potessero costituire una motivazione esaustivae sostitutiva di un accertamento ordinario.Risulta prioritario l’esame del secondo motivo, che qualora fondatoassorbirebbe la necessità di esaminare il primo.Questa Corte ha affermato che in tema di accertamenti e controlli delledichiarazioni tributarie, è legittimo il disconoscimento del credito di impostaoperato a seguito di controllo automatizzato qualora esso abbia caratterecartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di unriscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi (Cass., 16novembre 2018, n. 29582; 25 maggio 2025, n. 13898).

La citatagiurisprudenza ha tuttavia riconosciuto la legittimità del ricorso allacontestazione cartolare nella misura in cui il credito d’imposta non spettanteemergesse da riscontri agevoli, ossia dalla mera lettura e raffronto dei datiformali della dichiarazione dei redditi.Questo può anche ribadirsi per qualunque fattispecie che sia ancorabilea errori formali, come ad esempio l’errata aliquota d’imposta applicata, noninvece nell'ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi,diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafetributaria (Cass., 28 marzo 2024, n. 8462; 5 novembre 2020, n. 24747; cfr.anche 21 marzo 2019, n. 7960).Ebbene, nel caso di specie la questione afferiva non già ad erroricompilativi della dichiarazione dei redditi, o ad errori derivanti da un quadrogiuridico della disciplina applicabile, regolante ad esempio la necessità dipresupposti soggettivi per la fruizione di un credito d’imposta,manifestamente non in possesso del dichiarante.

La questione oggetto dellacontroversia, invece, riguardava l’utilizzo di un credito Iva da parte disoggetto esercente una attività normalmente assoggettata ad Iva, ma chenell’anno dell’accertamento aveva posto in essere solo operazioni esenti (difinanziamento di una controllata), così da determinare, nella prospettazionedell’erario, la non spettanza della detrazione di costi pur riferibili adoperazioni afferenti la propria attività, normalmente assoggettata ad Iva.RGN 15617/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 15620/2017Numero sezionale 8740 6/2025Numero di raccolta generale 12635/2026Data pubblicazione 05/05/2026A prescindere dalla fondatezza o meno della contestazione erariale,risulta evidente che il caso di specie non trovava collocazione in una verificameramente cartolare della dichiarazione del contribuente, ma in una tipicaverifica della spettanza della detrazione, implicante profili valutativi, anchee soprattutto sotto l’aspetto giuridico ed interpretativo delle norme.[OSCURATO:PERSONA] regionale, affermando che l’errore era agevolmenteevincibile, non ha tenuto conto dei principi ora enunciati.

La affermata facilelettura delle ragioni del recupero del credito contestato, mediante lasemplice emissione della cartella, atteneva certamente alla corrispondenzatra quanto richiesto in restituzione e quanto riportato nella dichiarazione Iva2010 nel rigo VF 37, ma non al perché quella detrazione si ritenesse nonspettante.Il ragionamento condotto dal giudice d’appello è dunque errato rispettoagli approdi della giurisprudenza in tema e il motivo in definitiva trovaaccoglimento.L’accoglimento del secondo motivo, logicamente prioritario rispetto allequestioni proposte con il primo motivo, assorbe quest’ultimo, perché,accertata l’illegittimità della ripresa erariale mediante cartella di pagamentoe non previa notifica di un avviso d’accertamento, la sentenza va cassata.Tenendo inoltre conto che per la decisione della causa non vi è necessitàdi accertamenti in fatto, essa va decisa anche nel merito.

Per quanto giàesplicitato il disconoscimento del credito Iva doveva essere contestato amezzo di un ordinario avviso d’accertamento e non con accertamentoautomatizzato, mediante la semplice emissione e notifica di una cartella dipagamento ai sensi dell’art. 54 bis, d.P.R. 633/1972.

La cartella dunque deveessere annullata, con il conseguente accoglimento del ricorso originario dellacontribuente.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivoper il giudizio di legittimità ed i giudizi celebrati nei due gradi di merito.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo e, decidendonel merito, accoglie il ricorso originario della ricorrente, con conseguenteannullamento della cartella di pagamento n. 972013015980101.

Condannal’Agenzia delle entrate a rifondere la ricorrente delle spese del giudizio dilegittimità, che si liquidano nella misura di € 5.900,00 per competenze, €RGN 15617/2017Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 15620/2017Numero sezionale 8750 6/2025Numero di raccolta generale 12635/2026Data pubblicazione 05/05/2026200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% dellecompetenze, e accessori come per legge; nonché delle spese del merito, chesi liquidano in € 8.000,00 per ciascun grado.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025La PresidenteTania HmeljakRGN 15617/2017Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Maria AssuntaColuccia e [OSCURATO:PERSONA] -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.,elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 8732/2016 della Commissione tributaria regionaledel Lazio, depositata il 20.12.2016;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza impugnata si evince che alla società fu notificata unacartella, con la quale l’Agenzia delle entrate pretese il pagamento di €120.960,00 a titolo di credito Iva non riconosciuto (oltre sanzioni). Con laRGN 15617/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 15620/2017Numero sezionale 8720 6/2025Numero di raccolta generale 12635/2026Data pubblicazione 05/05/2026cartella l’erario disconobbe il credito Iva del medesimo importo, per esserecostituito il volume d’affari del contribuente nell’anno 2009 interamentecostituito da operazioni esenti, secondo la previsione dell’art. 19, comma 2,d.P.R. n. 633/1972.La contribuente, che affermava come quell’iva afferiva ad operazioneaccessoria ad operazioni imponibili, impugnò la cartella dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Roma, che con sentenza n.15698/2015 ne rigettò le ragioni. L’appello con cui la società instava nellesue ragioni fu respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio consentenza n. 8732/2016, ora al vaglio della Corte.Il giudice regionale, dopo aver superato alcune eccezioni, ha rilevato chela disciplina evincibile dall’art. 19 commi 2 e 5, e dall’art. 19 bis 2 dellamedesima normativa non consentiva nel caso di specie di riconoscere ladetraibilità della suddetta Iva. Ha inoltre respinto la censura sollevata dallacontribuente in ordine alla mancanza di motivazione nella cartellaimpugnata, rilevando come la contestazione erariale era evincibile dai datiemergenti dall’atto impugnato.Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso, affidatoa due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.Nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025 la causa è stata decisa.RAGIONI DELLA DECISIONELa contribuente si duole:con il primo motivo della violazione e falsa applicazione dell’art. 19,d.P.R., commi 2 e 5, e 19 bis, d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. La commissione regionale avrebbe erroneamenteconfermato la decisione di primo grado, laddove aveva ritenuto che unfinanziamento fruttifero di interessi in favore di una propria controllata,eseguito in maniera isolata ed occasionale rispetto alla attività ordinaria disull’acquisto di beni e servizi afferenti all’attività ordinaria.Con il secondo motivo della violazione e falsa applicazione dell’art. 54bis, d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 7, l. n. 212/2000, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] regionale avrebbeerroneamente trascurato che le contestazioni elevate dall’Ufficio noncostituivano l’esito di un mero controllo cartolare, ma un sostanzialeRGN 15617/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 15620/2017Numero sezionale 8730 6/2025Numero di raccolta generale 12635/2026Data pubblicazione 05/05/2026disconoscimento del diritto alla detrazione dell’Iva, con conseguenteillegittimità della procedura adottata, ossia mediante diretta notifica dellacartella di pagamento, non preceduta da un avviso d’accertamento, senzache i dati portati in cartella potessero costituire una motivazione esaustivae sostitutiva di un accertamento ordinario.Risulta prioritario l’esame del secondo motivo, che qualora fondatoassorbirebbe la necessità di esaminare il primo.Questa Corte ha affermato che in tema di accertamenti e controlli delledichiarazioni tributarie, è legittimo il disconoscimento del credito di impostaoperato a seguito di controllo automatizzato qualora esso abbia caratterecartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di unriscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi (Cass., 16novembre 2018, n. 29582; 25 maggio 2025, n. 13898). La citatagiurisprudenza ha tuttavia riconosciuto la legittimità del ricorso allacontestazione cartolare nella misura in cui il credito d’imposta non spettanteemergesse da riscontri agevoli, ossia dalla mera lettura e raffronto dei datiformali della dichiarazione dei redditi.Questo può anche ribadirsi per qualunque fattispecie che sia ancorabilea errori formali, come ad esempio l’errata aliquota d’imposta applicata, noninvece nell'ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi,diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafetributaria (Cass., 28 marzo 2024, n. 8462; 5 novembre 2020, n. 24747; cfr.anche 21 marzo 2019, n. 7960).Ebbene, nel caso di specie la questione afferiva non già ad erroricompilativi della dichiarazione dei redditi, o ad errori derivanti da un quadrogiuridico della disciplina applicabile, regolante ad esempio la necessità dipresupposti soggettivi per la fruizione di un credito d’imposta,manifestamente non in possesso del dichiarante. La questione oggetto dellacontroversia, invece, riguardava l’utilizzo di un credito Iva da parte disoggetto esercente una attività normalmente assoggettata ad Iva, ma chenell’anno dell’accertamento aveva posto in essere solo operazioni esenti (difinanziamento di una controllata), così da determinare, nella prospettazionedell’erario, la non spettanza della detrazione di costi pur riferibili adoperazioni afferenti la propria attività, normalmente assoggettata ad Iva.RGN 15617/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 15620/2017Numero sezionale 8740 6/2025Numero di raccolta generale 12635/2026Data pubblicazione 05/05/2026A prescindere dalla fondatezza o meno della contestazione erariale,risulta evidente che il caso di specie non trovava collocazione in una verificameramente cartolare della dichiarazione del contribuente, ma in una tipicaverifica della spettanza della detrazione, implicante profili valutativi, anchee soprattutto sotto l’aspetto giuridico ed interpretativo delle norme.[OSCURATO:PERSONA] regionale, affermando che l’errore era agevolmenteevincibile, non ha tenuto conto dei principi ora enunciati. La affermata facilelettura delle ragioni del recupero del credito contestato, mediante lasemplice emissione della cartella, atteneva certamente alla corrispondenzatra quanto richiesto in restituzione e quanto riportato nella dichiarazione Iva2010 nel rigo VF 37, ma non al perché quella detrazione si ritenesse nonspettante.Il ragionamento condotto dal giudice d’appello è dunque errato rispettoagli approdi della giurisprudenza in tema e il motivo in definitiva trovaaccoglimento.L’accoglimento del secondo motivo, logicamente prioritario rispetto allequestioni proposte con il primo motivo, assorbe quest’ultimo, perché,accertata l’illegittimità della ripresa erariale mediante cartella di pagamentoe non previa notifica di un avviso d’accertamento, la sentenza va cassata.Tenendo inoltre conto che per la decisione della causa non vi è necessitàdi accertamenti in fatto, essa va decisa anche nel merito. Per quanto giàesplicitato il disconoscimento del credito Iva doveva essere contestato amezzo di un ordinario avviso d’accertamento e non con accertamentoautomatizzato, mediante la semplice emissione e notifica di una cartella dipagamento ai sensi dell’art. 54 bis, d.P.R. 633/1972. La cartella dunque deveessere annullata, con il conseguente accoglimento del ricorso originario dellacontribuente.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivoper il giudizio di legittimità ed i giudizi celebrati nei due gradi di merito. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo e, decidendonel merito, accoglie il ricorso originario della ricorrente, con conseguenteannullamento della cartella di pagamento n. 972013015980101. Condannal’Agenzia delle entrate a rifondere la ricorrente delle spese del giudizio dilegittimità, che si liquidano nella misura di € 5.900,00 per competenze, €RGN 15617/2017Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 15620/2017Numero sezionale 8750 6/2025Numero di raccolta generale 12635/2026Data pubblicazione 05/05/2026200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% dellecompetenze, e accessori come per legge; nonché delle spese del merito, chesi liquidano in € 8.000,00 per ciascun grado.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025La PresidenteTania HmeljakRGN 15617/2017Consigliere rel. Federici
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