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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 41516/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 23/09/2020, confermava la sentenza emessa con rito abbreviato in data 07/07/2017, dal Tribunale di Cuneo, con la quale UTZERI Giorgio era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina aggravata a lui ascritto in concorso.

Ricorre per cassazione l'UTZERI, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile, perché totalmente generico.

È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

Nella specie, il ricorrente deduce in termini del tutto indeterminati la sussistenza di vizi nella sentenza di condanna, senza alcun tipo di effettiva confutazione delle valutazioni giuridiche e percorso argomentativo ivi contenuti.

Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] lière Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] GIOVyJNA VERGA • t ---- I 2 C: • ;. 73 NOV 2°21 \ s i liE E Etiist

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 23/09/2020, confermava la sentenza emessa con rito abbreviato in data 07/07/2017, dal Tribunale di Cuneo, con la quale UTZERI Giorgio era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina aggravata a lui ascritto in concorso. Ricorre per cassazione l'UTZERI, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile, perché totalmente generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Nella specie, il ricorrente deduce in termini del tutto indeterminati la sussistenza di vizi nella sentenza di condanna, senza alcun tipo di effettiva confutazione delle valutazioni giuridiche e percorso argomentativo ivi contenuti. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] lière Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] GIOVyJNA VERGA • t ---- I 2 C: • ;. 73 NOV 2°21 \ s i liE E Etiist