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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 07652/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12666/2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] Soc.

Coop. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede a Longare (VI), [OSCURATO:PERSONA] di Costozza n. 12, REA n.

VI -165636, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], a seguito di fusione per incorporazione con effetto dal 1.11.2020 di [OSCURATO:PERSONA] Soc.

Coop. (C.F. e P.I 01088920291), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Rovigo, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, presso e nello studio del quale in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 40, viene eletto domicilio, come da “comparsa di costituzione e di costituzione di nuova societa’ a seguito di fusione e nuovo difensore e memoria ex art. 380 bis c.p.c.” datata 20.1.2023. ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl (cod. fisc.e Pi 00816820294), con sede in Rovigo , a viale [OSCURATO:PERSONA] n. 5/2 , in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare Dott. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio è elettivamente domiciliatoin Lendinara, alla Via U. Saba n. 2. controricorrente – avverso il decretodel Tribunale di Rovigo , depositat o in data 5.4.2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/1/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Tribunale di Rovigo, con decreto datato 25 marzo2009, respinse l'opposizione proposta dalla bancaROVIGO BANCA – [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., relativa ai crediti vantati per svariati contratti di finanziamento ipotecario, con apertura di credito in contocorrente, ritenendo che: i) il giudizio di o pposizione era regolato dai limiti probatori propri del giudizio di appello ex art. 345 c.p.c., onde era inammissibile il deposito, con il ricorso in opposizione, dei contratti in originale, delle schede generali del conto e dell'elenco dei movimenti in contocorrente (docc. 1-23); ii) che l'opponente non aveva provato il suodiritto, in quanto a tal fine erano inidonei sia il saldaconto, sia gli estratti - conto, sia le lettere di apertura di credito inconto corrente, i quali, sebbene recanti il timbro postale, non avevano data certa opponibile al fallimento per non essere tale timbro apposto "in sovrapposizione" alla scrittura o allasottoscrizione delle parti.

2. Con ricorso depositato in data 15.05.09 la società opponente proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto sopra citato formulando quattro motivi di impugnazione: 1) violazione o falsa applicazione dell'art.2740 c.c. e omessa ed insufficiente moti vazione circa un fatto decisivo per il giudizio: detto motivo riguardava l'interpretazione seguita dal Tribunale, in relazione alla statuizione in ordine all'assenza di data certa,nonostante la presenza di un timbro postale in calce ai contratti di conto corrente prodotti; 2) omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio: detto motivo riguardava l'omessa motivazione del Tribunale in ordine alla sussistenza di ulteriori circostanze idonee ugualmente a conferire data certa aipredetti documenti; 3) violazione o falsa applicazione degli artt. 2705 e 2796 c.c.: detto motivo afferiva all'assenza di una tempestiva contestazione da parte del curatore dei documenti prodotti dalla banca fin dalla fase di ammissione al passivo; 4) violazione o falsa applicazione degli art. 99 l.fall., e 345 c.p.c. e motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: detto motivo atteneva, da un lato, al thema decidendumdefinito dal Tribunale secondo il principio per il quale il giudizio di opposizione allo stato passivo doveva ritenersi limitato al solo contenuto del provvedimento del G.D., con valenza delle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. e, dall'altro, alla contraddittorietà della motivazione fornita nel mome nto in cui comunque il Collegio aveva evidenziato l'inidoneità probatoria degli ulteriori documenti prodotti e non presi in considerazione dal G.D., atteso il carattere assorbente della questione attinente alla data certa dei contratti; 5) motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: detto motivo atteneva all'asserita erronea motivazione con riguardo all'inammissibilità dei documentiprodotti in sede di opposizione allo stato passivo,considerato che erano i medesimi già depositati nella fase di ammissione allo stato passivo e che, comunque, non erano stati oggetto del provvedimento impugnato. 3.Con sentenza n. 17335/15,depositata in data 31.08.15, la Corte di Cassazione accoglieva parzialmente il ricorso con riferimento al primo, al secondo ed al terzo motivo,in relazione ai quali specificava che,qualora la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è stato impresso il timbro postale, la data risultante da quest'ultimo è data certa della scrittura e che la motivazione del Tribunale risultava effettivamente contraddittoria nella parte in cui, dopo una lunga premessa relativa all'applicabilità al giudizio di opposizione allo stato passivo dei limiti di cuiall’art. 345 c.p.c., affermava di non poter tener conto dei documenti prodotti con l’opposizione, salvo poi riconsiderarli per specificare che erano privi di vale nza probatoria ; dichiarava, inoltre, assorbiti il terzo ed il quarto motivo proposto specificando che "ildecreto va dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Rovigo, affinchè riesamin asse il materiale probatorio acquisito alla luce dei principi così affermati ” .4.Con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c depositato in data 12.11.15 [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio innanzi il Tribunale di Rovigo, chiedendo l’ammissione per i restanti crediti, tutti in via privilegiata ipotecaria sui beni specificatamente indicati.

Con il decreto qui impugnato e sopra indicato in epigrafe il Tribunale di Rovigo ha di nuovo rigettato la proposta opposizione della banca.

Il Tribunale di Rovigo ha osservato che: a) quanto alla definizione dell'oggetto del giudizio di opposizione e del relativothema decidendum, avendo il F allimento svolto unicamente delle eccezioni enongià delle domande riconvenzionali, non risultava necessario che ognuna di esse, esperite per paralizzare le domande avversarie, venisse esplicitata nelle conclusioni finali ove ben enucleate ed evincibili nella richiesta di rigetto delle domande avversarie tempestivamente proposte dal fallimento nella prima fase di giudizio; b) in relazione all'estensione delgiudizio in riassunzione, anchealla luce delle statuizioni svolte dalla Corte di Cassazion e nella sentenza sopra richiamata, occorreva applicare il principio di matrice giurisprudenziale secondo cui l e questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiara te assorbitedovevano ritenersi, per definizione, non decise e potevano essere , quindi, riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice di rinvio; c) nel caso in esame, la Corte di cassazioneaveva dichiarato assorbiti i motivi di cui ai punti 4 e 5 del ricorso per cassazione devolvendo, dunque, integralmente le relative d ecisioni al Tribunale n el giudizio di rinvio ; d) con il quarto motivo di ricorso per Cassazione era stata proposta alla Corte la questione relativa alla natura del giudizio di opposizione allo stato passivo con riferimento all'applicabilità al medesimo dell'art. 345 c.p.c., norma relativa alle impugnazioni in generale, con la conseguenza che risultava del tutto irrilevante la circostanza che il fallimento non avesse impugnato la statuizione resa inprima battuta dal Tribunale in ordine alla natura del giudizio di opposizione allo stato passivo e alla applicabilità a quest'ultimo del predetto art. 345 e che, pertanto, non potevaritenersi formato alcun giudicato interno sul punto, ben potendo nel giudizio di rinvio la relativa questione essere affrontata proprio perchè la Corte di Cassazione l'aveva ritenuta assorbita; e) analogo discorso doveva essere ripetuto in ordine alle questioni ritenute assorbite dalla Corte di legittimità, in relazione al terzo motivo, posto che quest'ultima si era limitata a rilevare una contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato, da un lato, in ordine all'affermazione dell’applicabilità dell'art. 345 c.p.c. e, dall'altro, all'intervenuto scrutinio nel merito dei documenti prodotti solo nella fase dell'opposizione, senza che tuttavia sul punto fosse stata fornita da parte della Corte di Cassazione l’effettiva risoluzione della questione prospettata, dichiarata per l'appunto assorbita e relativa, cioè, alla natura del giudizio di opposizione allo stato passivo e alla conseguente disciplina applicabile, con riferimento alle preclusioni processuali valenti in detta procedura, conclusione quest’ultima peraltro evincibile dal fatto che questa Corte avevarimandato al giudice del rinvio lo stesso riesame anche del “materiale probatorio acquisito”, lasciando dunque aperta ogni possibile soluzione alla problematica sopra riportata e non potendo pertanto ritenersi formato il giudicato sull'applicabilità dell'art. 345 c.p.c.;diversamente opinando, aggiungeva il Tribunale, sarebbe stata priva di senso logico la statuizione in ordine al dovere del giudice del rinvio di riesaminare i documenti nuovi prodotti in sede di opposizione allo stato passivo per la prima volta; f) in ordine alla natura del giudizio di opposizione allo stato passivo, occorreva, pertanto, aderire al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale se, da un lato, il giudizio di opposizione allo stato passivo deve ritenersi rivestire natura impugnatoriae governatoinoltre dal principio della immutabilità della domanda, il quale principio esclude che possano prendersi in considerazione fatti diversi da quelli dedotti in sede di verifica del passivo, dall'altro, devono ritenersi inapplicabili i limiti di cui all'art. 345 cpc, con riferimento alle eccezioni del curatore, essendo ammessa, nel giudizio di opposizione, la formulazione di eccezioni non sottoposte al giudice delegato, e con l'ulteriore conseguenza che nel predetto giudizio deve ritenersi permessa anche la produzione di documenti nuovi,purché nei limiti temporali preclusivi di cui all'art. 99 l. fall.; g) nel caso in esame, pertanto, oggetto del vagliogiudiziale doveva ritenersi non solo la questione della data certa,in relazione alla quale il giudizio era vincolato al rispetto del principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione, ma anche ogni altra questione sollevata in via di eccezione da parte del fallimento; h) occorreva pertanto dichiarare l'opponibilità al fallimento di tutti i documenti recanti il timbro postale, in quanta aventi data certa, e l'ammissibilità di tutti i documenti prodotti dalla banca in occasione dell'originaria opposizione allo stato passivo, anche se non allegati nella precedente fase di ammissione al passivo davanti al giudice delegato; i) in ordine alle ulteriori eccezioni sollevate dal fallimento (come tali ammissibili nel giudizio di rinvio in quanto non coperte dal giudicato interno), occorreva affermare il principio secondo cui deve ritenersi gravata la parte opponente della dimostrazione dei fatti costitutivi del proprio credito, sicché detta parte, al fine della verifica della sussistenza di un credito derivante, come nel caso di specie, da un rapporto di conto corrente bancario, dovevaritenersi tenuta alla produzione di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto contrattuale e a fornire inoltre tutta la documentazione contabile necessaria per consentirela ricostruzione dell'andamento del rapporto; l) con riferimento al credito derivante dal saldo negativo del conto corrente ipotecario n. 15766 del 9 ottobre 2001, la banca non aveva prodotto gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto e il contratto di conto corrente risultava datato 19 ottobre 2001, con produzione del primo estratto conto risalente al 30 novembre 2006 riportante un saldo negativo, con la conseguenza che, alla luce dei principi sopra ricordati (e mutuati dalla giurisprudenza di legittimità), non poteva ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla banca in relazione alla dimostrazione della esistenza della reclamato credito; m) analoghe considerazioni e conclusioni in ordine almancata assolvimento degli oneri probatori incombenti sulla banca potevano essere ripetute in relazione al credito derivante dal saldo negativo del conto corrente numero 19933 del 18 dicembre 2002,in quanto il contratto di conto corrente risultava datato 18 dicembre 2002 e il primo saldo conto prodotto dalla banca risaliva al 30 novembre 2006, riportante un saldo negativo; n) per i crediti vantati in relazione ai conti correnti nn. 35546 del 24 aprile 2007 e 35893 del 25 maggio 2007, occorreva evidenziare che,pur essendo stati prodotti in atti gli estratti conto riguardanti l'intero rapporto, non erano stati tuttavia prodotti in giudizio né gli scalari, né le contabili delle operazioni ivi indicate, documenti invece necessari per la verificadelle poste negative risultanti dai primi,e ciò anche in considerazione del fatto che, alla data di apertura dei relativi conti corrente, erano state indicate diverse operazioni in “dare”, descritte quali “disposizioni di giroconto”, che concorrevano alla formazione di un immediato saldo negativo di impossibile ricostruzione; o) doveva pertanto ritenersi non assolto l'onere probatorio incombente sulla banca opponente in relazione all'effettiva entità dei crediti di cui quest'ultima aveva chiesto l'ammissione al passivo, con conseguente rigetto della domanda di opposizione ed assorbimento di tutte le altre ulteriori questioni proposte dal fallimento.

2. Il decreto, pubblicato il 5.4.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] srlha resistito con controricorso.La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 394 c.p.c. e 2909 cod. civ., in relazione al profilo del giudicato interno e alla violazione del carattere chiuso del giudizio di rinvio. 1.1 Il motivo è in realtà infondato. 1.1.1Le censure della società ricorr ente si appuntano sul fatto che il T ribunale di Rovigo, in sede di rinvio, avrebbe emesso una decisione in contrasto con il giudicato formatosi a seguito del giudizio con cui la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17335/2015, aveva accolto il primo,il secondo ed il quinto motivo del ricorso proposto dalla banca avverso il decreto del Tribunale di Rovigo pronunciato in data 15 Febbraio 2009, nel giudizio di opposizione allo stato passivo incardinato su domanda della banca.

E ciò a motivo del fatto che, nonostante la Corte di Cassazione avesse accertato - con l'accoglimento dei predetti motivi - l'ammissibilità dei documenti prodotti dalla banca nella fase di verifica dei crediti, nonché l'opponibilità al fallimento dei documenti recanti il timbro postale in quanto a venti data certa, rinviando al Tribunale di Rovigo affinchè riesaminasse“il materiale probatorio acquisito alla luce dei principi innanzi affermati”, nondimeno quest'ultimo giudice avrebbe nuovamente rigettato la proposta opposizione allo stato passivo, infrangendo il giudicato che si era così formato sul profilo della natura del giudizio di opposizione allo stato passivo e sul thema decidendumdevoluto al giudice del rinvio,dopo la sentenza cassatoria sopra descritta. 1.1.2 Le censure cosìproposte dalla società ricorrente non sono tuttavia condivisibili.

Sul punto ènecessario in primo luogo evidenziare che l'avere questa Corte di legittimità, nel precedente sopraindicato di cui al numero 17335/2015 affermato che i documenti prodotti dalla ricorrente fossero ammissibili ed opponibili al fallimento non significava affatto che la conseguente decisione adottata dal Tribunale di Rovigo, in sede di giudizio di rinvio, di rigetto della proposta opposizione allo stato passivo,potesse configurare una violazione del giudicato formatosi a seguito della citata sentenza di questa Corte.Per contro, lamenta la banca ricorrente che, in violazione dei lim iti del giudizio di rinvio, il Tribunale non avrebbe dovuto e potuto riesaminare ogni altra questionesollevata in via di eccezione dal fallimento.

Sul punto la decisione impugnata deve ritenersi, al contrario di quanto opinato dall'istituto di credito ricorrente, corretta e condivisibile.

Occorre infatti richiamare la condivisibile giurisprudenza espressa da questa Corte secondo cui, in tema di giudizio di rinvio,le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per Cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice di rinvio (in tema cfr da ultimo, Cass. n. 18677del 2011; v. anche: Sez.

L, Sentenza n. 24093 del 24/10/2013; Sez. 3, Ordinanza n. 30184del 22/11/2018; cfr. anche: Sez. 2, Sentenza n. 18677 del 12/09/2011; n. 11767 del 1990).

Ciò posto, occorre evidenziare che la pronuncia - con la quale la Corte di Cassazione aveva dichiarato espressamente assorbiti i motivi 4 e 5 del ricorso (in realtà si trattava dei motivi 3 e 4, come evidenziato da entrambi le parti nei loro scritti difensivi, così diversamente indicati nella sopra ricordata sentenza di questa Corte per mero errore materiale) -deve ritenersi aver devoluto le relative questioni integralmentealla decisione successiva del Tribunale di Rovigo, che, correttamente , ha , dunque , deciso sia in ordine all'ammissibilità dei documenti nuovi prodotti solo nel giudizio di opposizione allo stato passivo (così conformandosi, per quanto si dirà tra breve, alla consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte nella materia in esame) sia in ordine alle ulteriori eccezioni sollevate dalfallimento in ordine all'assolvimento degli oneri probatori incombenti sulla banca per la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto di credito di cui quest'ultima chiedeva l'ammissione al passivo fallimentare.

E ciò, dunque, senza alcuna violazione del giudicato che, giammai, avrebbe potuto formarsi su questioni devolute dalla stessa banca ricorrente nel primo giudizio di legittimità incardinato innanzi a questa Corte e sulle quali quest'ultima aveva espressamentedichiarato l'assorbimento delle relative censure.

Senza neanche poi considerare che la Corte di legittimità, nel provvedimentosopraindicato di cassazionecon rinvio, si era limitata in realtà a rilevare la contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato in relazione,da un lato, all'affermazione circa l'applicabilità al giudizio di opposizione allo stato passivo dell'articolo 345 c.p.c.e, dall’altro, all'intervenuto scrutinio nel merito dei documenti prodotti solo nella fase di opposizione, senza tuttavia esprimersi sulla risoluzione della questione prospettata in merito al perimetro di cognizione del giudice dell'opposizione allo stato passivo e alla relativa disciplina con riferimento alle preclusioni processuali esistenti in detta procedura, di talché, come correttamente rilevato anche dal Tribunale veneto,la Corte di Cassazione aveva rimandato al giudice del rinvio lo stesso riesame del materiale probatorio acquisito, lasciando dunque impregiudicata ogni decisione in ordine alla risoluzione della problematica prospettata anche in ordine alla possibilità di acquisizione di documenti nuovi non allegati nella prima fase di verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato e dunque alla possibilità o meno di applicazione del disposto normativo di cui all'articolo 345 c.p.c.Con la conseguenza che tutte le questioni sollevate dal fallimento nel primo giudizio di opposizione allo stato passivo e dichiarate assorbite dalla Corte di cassazione nella prima pronuncia intervenuta in data 31 agosto 2015 dovevanoritenersi, per definizione, non decise e, quindi, riproposte, essendo impregiudicate all'esame del giudice di rinvio ( cfr. anche: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28751del 30/11/2017).

Ne consegue il rigetto del primo motivo.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 2909 cod. civ. e 394 cod. pro. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché vizio di omesso esame di fatto decisivo. 2.1 Anche il secondo motivo si rivela infondato. 2.1.1 La banca ricorrente ripete, per un verso, ancora una volta le doglianze già propostenel primo motivo di ricorso sopra esaminato in punto di formazione del giudicato ed insiste , per altro verso,sulla circostanza secondo cui la curatela fallimentare avrebbe introdotto nel giudizio di opposizione nuove eccezioni che avrebbero dovuto essere ritenute inammissibili, configurandosi il procedimento di opposizione allo stato passivo come un giudizio di appello e dunque applicandosi il divieto di ius novorumprevisto dall’art. 345 cpc, eccezione sulle quali la banca non avevacomunque mai accettato il contraddittorio durante il giudizio di merito.

Occorre, sul primo profilo, richiamare le osservazioni già sopra ripetute in ordine alla possibilità nel giudizio di rinvio di esaminare questioni già dichiarate assorbite dalla Corte di cassazione nel provvedimento di cassazione con rinvio (principi ai quali i giudici del merito si sono, peraltro, correttamente attenuti) e, sul secondo, ricordare la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte e formatasi in ordine alla natura del giudizio di opposizione allo stato passivo e alla applicabilità del divieto di ius novorum, principi ai quali, ancora una volta, il Tribunale di Rovigo si è correttamente conformato nel decreto impugnato.

È stato infatti affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che,nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all'art.345 cod. proc. civ. in materia di "ius novorum", con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del "thema disputandum" e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8929del 04/06/2012; Sez. 1, Sentenza n. 19003del 31/07/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 21490 del 06/10/2020 ; Sez. 6- 1 , Ordinanza n. 27902 del 04/12/2020 ). 2.1.2 Ma anche la seconda censura, articolata nel motivo qui in esame nei termini dell’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c., non merita condivisione.

La censura così prospettata attiene, infatti, all’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, consistente nel non aver il Tribunale di Rovigo “volutamente” esaminato le conclusioni rassegnate dalla difesa del fallimento nel giudizio di opposizione allo stato passivo che contenevano l’inciso “confermare il provvedimento assunto dal Giudice delegato”.

Risulta subito evidente che tale espressione debba essere considerata come logicamente conseguente alla domanda di rigetto dell’opposizione proposta, intendendosi, dunque, la conferma della non ammissione del credito, così come deciso dal giudice delegato.

In buona sostanza, l’aver omesso nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di rinvio l’espressione “confermare il provvedimento assunto dal [OSCURATO:PERSONA]” non significa in alcun modo aver modificato la prospettazione difensiva perché la finalità perseguita dal fallimento nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di opposizione allo statopassivo era comunque quella di richiedere il rigetto della domanda di ammissione al passivo per come proposta dalla banca.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee falsa applicazione degli artt. 2697, 2712 e 2719 cod. civ., e 115 e 116 cod. proc. civ., sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle prove articolate per la dimostrazione dei crediti di cui si chiedeva l’ammissione al passivo fallimentare.

Osserva la ricorrente che il Tribunale avrebbe violato, più in particolare, il principio sancito dall’art. 2712 cod. civ. secondo il quale le riproduzioni meccaniche fanno piena prova contro colui il quale vengono prodotte, salvo la prova rigorosa della verità fattuale contraria rappresentata dalle predette produzioni meccaniche.

Ricorda la banca ricorrente che il Tribunale di Rovigo, dopo aver applicato il principio di diritto affermato dalla Cassazione sull’opponibilità al fallimento della documentazione avente data certa (per il timbro postale), aveva affermato che, ai fini della prova in giudizio del credito, non aveva soddisfatto l’onere della prova (in ordine ai punti 2 e 3) perché gli estratti conto prodotti riguardavano solo l’ultimo anno precedente il fallimento ed in ordine agli ulteriori crediti (di cui ai punti 4 e 5) tale onere probatorio non era stato correttamente assolto perché gli estratti conto, seppure prodotti per l’intero rapporto (dall’inizio alla fine),presentavano movimentazioni ingiustificate.

Si evidenzia inoltre che, a fronte della predetta ampia documentazione, il fallimento aveva contrapposto difese generiche, limitando la sua contestazione, da un lato, al profilo della non conformità all’originale degli estratti conto (eccezione superata peraltro dalla produzione in giudizio delle copie conformi degli estratti conto già prodotti) e, dall’altro, al fatto che le movimentazioni non avessero giustificazioni.

Su quest’ultimo profilo, la ricorrente osserv a che l’affermazione - secondo cui le predette movimentazioni non erano state “comprese” dalla curatela - non integrava una valida contestazione ex art. 1712 cod. civ., posto che rientrava nell’onere del debitore contestare la veridicità delle singole operazioni registrate entro i termini previsti.

Avrebbe dunque violato il Tribunale -aggiunge la ricorrente -il disposto normativo di cui all’art.115 cod. proc. civ. e quello dettato dall’art. 2697 cod. civ., laddove non aveva valutato, almeno per i conti correnti relativi ai crediti di cui ai punti 4 e 5, la produzione integrale degli estratti conto e, per quelli con produzione parziale, la possibilità di applicare il principio giurisprudenziale del saldo zero al primo estratto conto prodotto con saldo negativo per il correntista. 3.1 Il motivo è infondato. 3.1.1 Va ricordato che il Tribunale di Rovigo, dopo aver dichiarato l’opponibilità al fallimento di tutta la documentazione avente data certa (per come ricavabile dalla timbratura postale), aveva ritenuto,per i conti correnti nn. 15766 e 19933, che la banca non avesse assolto all’onere della prova sulla stessa incombente, in ragione del fatto che l’istituto di creditoaveva prodotto solo una parte degli estratti conto riguardanti l’andamento e la gestione dei relativi conti correnti, per come sopra ricordati ed indicati.

Per i crediti di cui ai conti correnti nn. 35546 del 24 aprile 2007 e 35893 del 25 maggio 2007, lo stesso Tribunale aveva, invece, accertato che erano stati prodotti in atti dalla banca gli estratti conto riguardanti l'intera gestione temporale del rapporto (dall’inizio alla fine), ma che tuttavia l’istituto di credito non avesse egualmente assolto all’onere della prova sullostesso incombente perché non erano stati prodotti in giudizio gli scalari e le contabili delle operazioni, documenti invece necessari per la verifica delle poste negative risultantidai primi, e ciò in considerazione del fatto che, alla data di apertura dei relativi conti corrente, erano state indicate diverse operazioni in “dare”, descritte quali “disposizioni di giroconto”, che concorrevano alla formazione di un immediato saldo negativo di “impossibile ricostruzione”.Sul punto la banca ricorrente ha aggiunto ch e le contestazioni sollevate dal fallimento sarebbero state estremamente generiche, essendosi la curatela limitata a sostenere che le predette movimentazioni non risultavanogiustificate. 3.1.2 Orbene,occorre esaminare partitamente le doglianze prospettate dalla società ricorrente in relazione ai diversi rapporti contrattuali sopra ricordati. 3.1.2.1 Per i conti correnti nn. 35546 e 35893 (per le quali la banca aveva prodotto gli estratti conti integrali dall’inizio alla fine del rapporto negoziale), le censure sono in realtà infondate.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di ammissione al passivo fallimentare, nell'insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l'onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n . 22208 del 12/09/2018; Cass.

S ez. 1 , Ordinanza n. 27201 del 23/10/2019; Cass. n. 22208 del 2018).

Ciò posto,ritiene il Collegio che la doglianza sollevata dalla banca – secondo cui il fallimento avrebbe avanzato una contestazione solo generica e non circostanziata in ordine alla natura dellediverse operazioni in “dare”, descritte quali “disposizioni di giroconto” (e per le quali il Tribunale aveva rilevato che le stesse concorrevano alla formazione di un saldo negativo di “impossibile ricostruzione”) –non è in alcun modo condivisibile e deve dunque essere disattesa. 3.1.2.2 Va infatti chiarito che il grado di specificità della contestazione deve essere necessariamente parametrato al grado di specificità della deduzione: se la deduzione è generica,anche la contestazione non potrà che essere altrettanto generica.

Ebbene,nel caso di specie si discute, più in particolare, delle poste degli e/c recanti “ disposizioni digiroconti”, senza alcun’altra specificazione (anche con riferimento al conto di pr ovenienza dei rispettivicrediti), se non con due sigle criptiche.

Sulpunto, va ulteriormente chiarito che il “ giroconto ” non è che altro che una mera annotazione contabile,con ciò volendosi significare che una certa somma a debito o a credito, annotata su unconto, viene spostata su un altro conto .

M a tale annotazione contabile nulla indica sul titolo diquel credito o debito ( le indicazioni in proposito le avrebbero , semmai, fornite gli estratti del contodi provenienza , di cui tuttavia non vi è stata alcuna produzione documentale nel corso delgiudizio di merito ).

Neconsegue che se il soggetto che presenta il conto, ossia , nella specie , la banca, non indica neppureil titolo de l preteso credito, insito in una determinata posta annotata sul conto corrente come“disposizioni di giroconto” , non si potrà certo onerare la controparte processuale di una contestazionepuntuale e specifica. 3.1.2.3 Ciò detto, osserva il Collegio che la decisione impugnata risulta condivisibile anch e laddove ha ritenuto non correttamente assolto l’onere della prova incombente sulla banca per la dimostrazione dei suoi crediti, azionati in relazione ai conti correnti nn. 35546 e 35893,in quanto, ancorché i conti correnti fossero stati documentati tramitela produzione integrale degli estratti conto relativi all’intero periodo di gestione, l’istituto di credito non avrebbe dimostrato, tuttavia, la natura e la consistenza delle poste registrate come “disposizioni di giroconto”, tramite la produzione in giudizio delle relative “contabili”.Detto altrimenti, la banca- a fronte di una contestazione della curatela fallimentare che non poteva essere, per le ragioni sopra riferite, più specifica (essendosi la stessa limitata a dichiarare, in realtà, che le relative annotazioni sul conto era prive di giustificazione)- avre bbe dovuto,per lo meno indicare, la provenienza di tali crediti da altri (precedenti o coevi) rapporti contrattuali di conto corrente in essere con la società poi fallita (rapporti dei quali avrebbe dovuto fornire, comunque,la prova dei relativi crediti, secondo le consuete regole ormai fissate dalla giurisprudenza di questa Corte: Cass. n. 11543 /20 19; Cass. n. 29190/2020 Cass.20621/2021), e avrebbe dovuto anche integrale la documentazione - come richiesto dal Tribunale veneto - con la produzione delle contabili specifiche di tali annotazioni ovvero con altre prove che chiarissero il titolo negoziale dei crediti appostati nei sopra ricordati conti correnti.

Come già sopra evidenziato (cfr. Cass. 22208/2018), una volta sollevate dal curatore contestazioni in relazione a determinate poste del conto corrente, incombe sulla banca l'onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola. 3.1.2.4 Correttamente, dunque, il Tribunale non ha ritenuto sufficiente la produzione integrale da parte della banca degli estratti conto bancari dell’intero periodo di gestione dei rapporti di conto corrente per la dimostrazione degli asseriti crediti perché, di fronte alla corretta contestazione del curatore fallimentare, l’istituto di credito avrebbe dovuto integrare la documentazione già prodotta nel senso già sopra chiarito, così dissolvendo l’incertezza in ordine alla provenienza, natura ed entità dei crediti appostati nei conti correnti con le semplici annotazioni “disposizioni di giroconto”. 3.1.3Le restati doglianze – articolate , invece, in relazione ai conti correnti nn. 15766 e 19933 (per i quali era stato accertato il deposito solo parziale degli estra tti conto ) – devono essere dichiarate, invece,inammissibili, perché - sotto l’egida applicativa, peraltro, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (per l’inammissibilità sotto tale declinazione normativa, v.

Sez.

Un.n. 20867 del 30/09/2020)- si richiede , in realtà, tramite la rilettura degli atti istruttori, una rivalutazione della questio facti in merito all’accertamento della sufficienza della prova relativa ai fatti costitutividel credito maturato sui cont i corrent i , scrutinio invece inibito, come è no to, a questa Corte di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).4.

Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione ai conti correnti di cui ai punti 4 e 5,in relazione a tutta la documentazione riguardante l’intera gestione dei relativi rapporti di conto corrente. 4.1 Anche quest’ultima doglianza è in realtà inammissibile. 4.1.1 Si duole la società ricorrente che il Tribunale avrebbe valutato soloalcuni dei documenti prodotti(e precisamente i documenti 4, 6,10 e 13), senza tuttavia prendere in considerazione anche la restante documentazione allegata nel giudizio di merito , e ciò con particolare riferimento alle schede generali di apertura dei conti“con le prime movimentazioni ovvero con i primi movimenti”,incorrendo così nel vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Sul punto giova ricordare chel'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014).

Ciò posto, la ricorrente- lungi dall’enucleare un fatto storico decisivo ed oggetto di discussione tra le parti di cui i giudici del merito avrebbero omesso l’esame - si duole, al contrario, dell’omesso esame di singoli elementi di prova di cui assume aver curato la produzione in giudizio, così richiedendo in realtà una riedizione del giudizio di merito che invece è inibito a questa Corte di legittimità.

Ne discende il complessivo rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12666/2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede a Longare (VI), [OSCURATO:PERSONA] di Costozza n. 12, REA n. VI -165636, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], a seguito di fusione per incorporazione con effetto dal 1.11.2020 di [OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop. (C.F. e P.I 01088920291), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Rovigo, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, presso e nello studio del quale in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 40, viene eletto domicilio, come da “comparsa di costituzione e di costituzione di nuova societa’ a seguito di fusione e nuovo difensore e memoria ex art. 380 bis c.p.c.” datata 20.1.2023. ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl (cod. fisc.e Pi 00816820294), con sede in Rovigo , a viale [OSCURATO:PERSONA] n. 5/2 , in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare Dott. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio è elettivamente domiciliatoin Lendinara, alla Via U. Saba n. 2. controricorrente – avverso il decretodel Tribunale di Rovigo , depositat o in data 5.4.2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/1/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Tribunale di Rovigo, con decreto datato 25 marzo2009, respinse l'opposizione proposta dalla bancaROVIGO BANCA – [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., relativa ai crediti vantati per svariati contratti di finanziamento ipotecario, con apertura di credito in contocorrente, ritenendo che: i) il giudizio di o pposizione era regolato dai limiti probatori propri del giudizio di appello ex art. 345 c.p.c., onde era inammissibile il deposito, con il ricorso in opposizione, dei contratti in originale, delle schede generali del conto e dell'elenco dei movimenti in contocorrente (docc. 1-23); ii) che l'opponente non aveva provato il suodiritto, in quanto a tal fine erano inidonei sia il saldaconto, sia gli estratti - conto, sia le lettere di apertura di credito inconto corrente, i quali, sebbene recanti il timbro postale, non avevano data certa opponibile al fallimento per non essere tale timbro apposto "in sovrapposizione" alla scrittura o allasottoscrizione delle parti. 2. Con ricorso depositato in data 15.05.09 la società opponente proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto sopra citato formulando quattro motivi di impugnazione: 1) violazione o falsa applicazione dell'art.2740 c.c. e omessa ed insufficiente moti vazione circa un fatto decisivo per il giudizio: detto motivo riguardava l'interpretazione seguita dal Tribunale, in relazione alla statuizione in ordine all'assenza di data certa,nonostante la presenza di un timbro postale in calce ai contratti di conto corrente prodotti; 2) omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio: detto motivo riguardava l'omessa motivazione del Tribunale in ordine alla sussistenza di ulteriori circostanze idonee ugualmente a conferire data certa aipredetti documenti; 3) violazione o falsa applicazione degli artt. 2705 e 2796 c.c.: detto motivo afferiva all'assenza di una tempestiva contestazione da parte del curatore dei documenti prodotti dalla banca fin dalla fase di ammissione al passivo; 4) violazione o falsa applicazione degli art. 99 l.fall., e 345 c.p.c. e motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: detto motivo atteneva, da un lato, al thema decidendumdefinito dal Tribunale secondo il principio per il quale il giudizio di opposizione allo stato passivo doveva ritenersi limitato al solo contenuto del provvedimento del G.D., con valenza delle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. e, dall'altro, alla contraddittorietà della motivazione fornita nel mome nto in cui comunque il Collegio aveva evidenziato l'inidoneità probatoria degli ulteriori documenti prodotti e non presi in considerazione dal G.D., atteso il carattere assorbente della questione attinente alla data certa dei contratti; 5) motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: detto motivo atteneva all'asserita erronea motivazione con riguardo all'inammissibilità dei documentiprodotti in sede di opposizione allo stato passivo,considerato che erano i medesimi già depositati nella fase di ammissione allo stato passivo e che, comunque, non erano stati oggetto del provvedimento impugnato. 3.Con sentenza n. 17335/15,depositata in data 31.08.15, la Corte di Cassazione accoglieva parzialmente il ricorso con riferimento al primo, al secondo ed al terzo motivo,in relazione ai quali specificava che,qualora la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è stato impresso il timbro postale, la data risultante da quest'ultimo è data certa della scrittura e che la motivazione del Tribunale risultava effettivamente contraddittoria nella parte in cui, dopo una lunga premessa relativa all'applicabilità al giudizio di opposizione allo stato passivo dei limiti di cuiall’art. 345 c.p.c., affermava di non poter tener conto dei documenti prodotti con l’opposizione, salvo poi riconsiderarli per specificare che erano privi di vale nza probatoria ; dichiarava, inoltre, assorbiti il terzo ed il quarto motivo proposto specificando che "ildecreto va dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Rovigo, affinchè riesamin asse il materiale probatorio acquisito alla luce dei principi così affermati ” .4.Con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c depositato in data 12.11.15 [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio innanzi il Tribunale di Rovigo, chiedendo l’ammissione per i restanti crediti, tutti in via privilegiata ipotecaria sui beni specificatamente indicati. Con il decreto qui impugnato e sopra indicato in epigrafe il Tribunale di Rovigo ha di nuovo rigettato la proposta opposizione della banca. Il Tribunale di Rovigo ha osservato che: a) quanto alla definizione dell'oggetto del giudizio di opposizione e del relativothema decidendum, avendo il F allimento svolto unicamente delle eccezioni enongià delle domande riconvenzionali, non risultava necessario che ognuna di esse, esperite per paralizzare le domande avversarie, venisse esplicitata nelle conclusioni finali ove ben enucleate ed evincibili nella richiesta di rigetto delle domande avversarie tempestivamente proposte dal fallimento nella prima fase di giudizio; b) in relazione all'estensione delgiudizio in riassunzione, anchealla luce delle statuizioni svolte dalla Corte di Cassazion e nella sentenza sopra richiamata, occorreva applicare il principio di matrice giurisprudenziale secondo cui l e questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiara te assorbitedovevano ritenersi, per definizione, non decise e potevano essere , quindi, riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice di rinvio; c) nel caso in esame, la Corte di cassazioneaveva dichiarato assorbiti i motivi di cui ai punti 4 e 5 del ricorso per cassazione devolvendo, dunque, integralmente le relative d ecisioni al Tribunale n el giudizio di rinvio ; d) con il quarto motivo di ricorso per Cassazione era stata proposta alla Corte la questione relativa alla natura del giudizio di opposizione allo stato passivo con riferimento all'applicabilità al medesimo dell'art. 345 c.p.c., norma relativa alle impugnazioni in generale, con la conseguenza che risultava del tutto irrilevante la circostanza che il fallimento non avesse impugnato la statuizione resa inprima battuta dal Tribunale in ordine alla natura del giudizio di opposizione allo stato passivo e alla applicabilità a quest'ultimo del predetto art. 345 e che, pertanto, non potevaritenersi formato alcun giudicato interno sul punto, ben potendo nel giudizio di rinvio la relativa questione essere affrontata proprio perchè la Corte di Cassazione l'aveva ritenuta assorbita; e) analogo discorso doveva essere ripetuto in ordine alle questioni ritenute assorbite dalla Corte di legittimità, in relazione al terzo motivo, posto che quest'ultima si era limitata a rilevare una contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato, da un lato, in ordine all'affermazione dell’applicabilità dell'art. 345 c.p.c. e, dall'altro, all'intervenuto scrutinio nel merito dei documenti prodotti solo nella fase dell'opposizione, senza che tuttavia sul punto fosse stata fornita da parte della Corte di Cassazione l’effettiva risoluzione della questione prospettata, dichiarata per l'appunto assorbita e relativa, cioè, alla natura del giudizio di opposizione allo stato passivo e alla conseguente disciplina applicabile, con riferimento alle preclusioni processuali valenti in detta procedura, conclusione quest’ultima peraltro evincibile dal fatto che questa Corte avevarimandato al giudice del rinvio lo stesso riesame anche del “materiale probatorio acquisito”, lasciando dunque aperta ogni possibile soluzione alla problematica sopra riportata e non potendo pertanto ritenersi formato il giudicato sull'applicabilità dell'art. 345 c.p.c.;diversamente opinando, aggiungeva il Tribunale, sarebbe stata priva di senso logico la statuizione in ordine al dovere del giudice del rinvio di riesaminare i documenti nuovi prodotti in sede di opposizione allo stato passivo per la prima volta; f) in ordine alla natura del giudizio di opposizione allo stato passivo, occorreva, pertanto, aderire al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale se, da un lato, il giudizio di opposizione allo stato passivo deve ritenersi rivestire natura impugnatoriae governatoinoltre dal principio della immutabilità della domanda, il quale principio esclude che possano prendersi in considerazione fatti diversi da quelli dedotti in sede di verifica del passivo, dall'altro, devono ritenersi inapplicabili i limiti di cui all'art. 345 cpc, con riferimento alle eccezioni del curatore, essendo ammessa, nel giudizio di opposizione, la formulazione di eccezioni non sottoposte al giudice delegato, e con l'ulteriore conseguenza che nel predetto giudizio deve ritenersi permessa anche la produzione di documenti nuovi,purché nei limiti temporali preclusivi di cui all'art. 99 l. fall.; g) nel caso in esame, pertanto, oggetto del vagliogiudiziale doveva ritenersi non solo la questione della data certa,in relazione alla quale il giudizio era vincolato al rispetto del principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione, ma anche ogni altra questione sollevata in via di eccezione da parte del fallimento; h) occorreva pertanto dichiarare l'opponibilità al fallimento di tutti i documenti recanti il timbro postale, in quanta aventi data certa, e l'ammissibilità di tutti i documenti prodotti dalla banca in occasione dell'originaria opposizione allo stato passivo, anche se non allegati nella precedente fase di ammissione al passivo davanti al giudice delegato; i) in ordine alle ulteriori eccezioni sollevate dal fallimento (come tali ammissibili nel giudizio di rinvio in quanto non coperte dal giudicato interno), occorreva affermare il principio secondo cui deve ritenersi gravata la parte opponente della dimostrazione dei fatti costitutivi del proprio credito, sicché detta parte, al fine della verifica della sussistenza di un credito derivante, come nel caso di specie, da un rapporto di conto corrente bancario, dovevaritenersi tenuta alla produzione di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto contrattuale e a fornire inoltre tutta la documentazione contabile necessaria per consentirela ricostruzione dell'andamento del rapporto; l) con riferimento al credito derivante dal saldo negativo del conto corrente ipotecario n. 15766 del 9 ottobre 2001, la banca non aveva prodotto gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto e il contratto di conto corrente risultava datato 19 ottobre 2001, con produzione del primo estratto conto risalente al 30 novembre 2006 riportante un saldo negativo, con la conseguenza che, alla luce dei principi sopra ricordati (e mutuati dalla giurisprudenza di legittimità), non poteva ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla banca in relazione alla dimostrazione della esistenza della reclamato credito; m) analoghe considerazioni e conclusioni in ordine almancata assolvimento degli oneri probatori incombenti sulla banca potevano essere ripetute in relazione al credito derivante dal saldo negativo del conto corrente numero 19933 del 18 dicembre 2002,in quanto il contratto di conto corrente risultava datato 18 dicembre 2002 e il primo saldo conto prodotto dalla banca risaliva al 30 novembre 2006, riportante un saldo negativo; n) per i crediti vantati in relazione ai conti correnti nn. 35546 del 24 aprile 2007 e 35893 del 25 maggio 2007, occorreva evidenziare che,pur essendo stati prodotti in atti gli estratti conto riguardanti l'intero rapporto, non erano stati tuttavia prodotti in giudizio né gli scalari, né le contabili delle operazioni ivi indicate, documenti invece necessari per la verificadelle poste negative risultanti dai primi,e ciò anche in considerazione del fatto che, alla data di apertura dei relativi conti corrente, erano state indicate diverse operazioni in “dare”, descritte quali “disposizioni di giroconto”, che concorrevano alla formazione di un immediato saldo negativo di impossibile ricostruzione; o) doveva pertanto ritenersi non assolto l'onere probatorio incombente sulla banca opponente in relazione all'effettiva entità dei crediti di cui quest'ultima aveva chiesto l'ammissione al passivo, con conseguente rigetto della domanda di opposizione ed assorbimento di tutte le altre ulteriori questioni proposte dal fallimento. 2. Il decreto, pubblicato il 5.4.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] srlha resistito con controricorso.La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 394 c.p.c. e 2909 cod. civ., in relazione al profilo del giudicato interno e alla violazione del carattere chiuso del giudizio di rinvio. 1.1 Il motivo è in realtà infondato. 1.1.1Le censure della società ricorr ente si appuntano sul fatto che il T ribunale di Rovigo, in sede di rinvio, avrebbe emesso una decisione in contrasto con il giudicato formatosi a seguito del giudizio con cui la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17335/2015, aveva accolto il primo,il secondo ed il quinto motivo del ricorso proposto dalla banca avverso il decreto del Tribunale di Rovigo pronunciato in data 15 Febbraio 2009, nel giudizio di opposizione allo stato passivo incardinato su domanda della banca. E ciò a motivo del fatto che, nonostante la Corte di Cassazione avesse accertato - con l'accoglimento dei predetti motivi - l'ammissibilità dei documenti prodotti dalla banca nella fase di verifica dei crediti, nonché l'opponibilità al fallimento dei documenti recanti il timbro postale in quanto a venti data certa, rinviando al Tribunale di Rovigo affinchè riesaminasse“il materiale probatorio acquisito alla luce dei principi innanzi affermati”, nondimeno quest'ultimo giudice avrebbe nuovamente rigettato la proposta opposizione allo stato passivo, infrangendo il giudicato che si era così formato sul profilo della natura del giudizio di opposizione allo stato passivo e sul thema decidendumdevoluto al giudice del rinvio,dopo la sentenza cassatoria sopra descritta. 1.1.2 Le censure cosìproposte dalla società ricorrente non sono tuttavia condivisibili. Sul punto ènecessario in primo luogo evidenziare che l'avere questa Corte di legittimità, nel precedente sopraindicato di cui al numero 17335/2015 affermato che i documenti prodotti dalla ricorrente fossero ammissibili ed opponibili al fallimento non significava affatto che la conseguente decisione adottata dal Tribunale di Rovigo, in sede di giudizio di rinvio, di rigetto della proposta opposizione allo stato passivo,potesse configurare una violazione del giudicato formatosi a seguito della citata sentenza di questa Corte.Per contro, lamenta la banca ricorrente che, in violazione dei lim iti del giudizio di rinvio, il Tribunale non avrebbe dovuto e potuto riesaminare ogni altra questionesollevata in via di eccezione dal fallimento. Sul punto la decisione impugnata deve ritenersi, al contrario di quanto opinato dall'istituto di credito ricorrente, corretta e condivisibile. Occorre infatti richiamare la condivisibile giurisprudenza espressa da questa Corte secondo cui, in tema di giudizio di rinvio,le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per Cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice di rinvio (in tema cfr da ultimo, Cass. n. 18677del 2011; v. anche: Sez. L, Sentenza n. 24093 del 24/10/2013; Sez. 3, Ordinanza n. 30184del 22/11/2018; cfr. anche: Sez. 2, Sentenza n. 18677 del 12/09/2011; n. 11767 del 1990). Ciò posto, occorre evidenziare che la pronuncia - con la quale la Corte di Cassazione aveva dichiarato espressamente assorbiti i motivi 4 e 5 del ricorso (in realtà si trattava dei motivi 3 e 4, come evidenziato da entrambi le parti nei loro scritti difensivi, così diversamente indicati nella sopra ricordata sentenza di questa Corte per mero errore materiale) -deve ritenersi aver devoluto le relative questioni integralmentealla decisione successiva del Tribunale di Rovigo, che, correttamente , ha , dunque , deciso sia in ordine all'ammissibilità dei documenti nuovi prodotti solo nel giudizio di opposizione allo stato passivo (così conformandosi, per quanto si dirà tra breve, alla consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte nella materia in esame) sia in ordine alle ulteriori eccezioni sollevate dalfallimento in ordine all'assolvimento degli oneri probatori incombenti sulla banca per la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto di credito di cui quest'ultima chiedeva l'ammissione al passivo fallimentare. E ciò, dunque, senza alcuna violazione del giudicato che, giammai, avrebbe potuto formarsi su questioni devolute dalla stessa banca ricorrente nel primo giudizio di legittimità incardinato innanzi a questa Corte e sulle quali quest'ultima aveva espressamentedichiarato l'assorbimento delle relative censure. Senza neanche poi considerare che la Corte di legittimità, nel provvedimentosopraindicato di cassazionecon rinvio, si era limitata in realtà a rilevare la contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato in relazione,da un lato, all'affermazione circa l'applicabilità al giudizio di opposizione allo stato passivo dell'articolo 345 c.p.c.e, dall’altro, all'intervenuto scrutinio nel merito dei documenti prodotti solo nella fase di opposizione, senza tuttavia esprimersi sulla risoluzione della questione prospettata in merito al perimetro di cognizione del giudice dell'opposizione allo stato passivo e alla relativa disciplina con riferimento alle preclusioni processuali esistenti in detta procedura, di talché, come correttamente rilevato anche dal Tribunale veneto,la Corte di Cassazione aveva rimandato al giudice del rinvio lo stesso riesame del materiale probatorio acquisito, lasciando dunque impregiudicata ogni decisione in ordine alla risoluzione della problematica prospettata anche in ordine alla possibilità di acquisizione di documenti nuovi non allegati nella prima fase di verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato e dunque alla possibilità o meno di applicazione del disposto normativo di cui all'articolo 345 c.p.c.Con la conseguenza che tutte le questioni sollevate dal fallimento nel primo giudizio di opposizione allo stato passivo e dichiarate assorbite dalla Corte di cassazione nella prima pronuncia intervenuta in data 31 agosto 2015 dovevanoritenersi, per definizione, non decise e, quindi, riproposte, essendo impregiudicate all'esame del giudice di rinvio ( cfr. anche: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28751del 30/11/2017). Ne consegue il rigetto del primo motivo. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 2909 cod. civ. e 394 cod. pro. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché vizio di omesso esame di fatto decisivo. 2.1 Anche il secondo motivo si rivela infondato. 2.1.1 La banca ricorrente ripete, per un verso, ancora una volta le doglianze già propostenel primo motivo di ricorso sopra esaminato in punto di formazione del giudicato ed insiste , per altro verso,sulla circostanza secondo cui la curatela fallimentare avrebbe introdotto nel giudizio di opposizione nuove eccezioni che avrebbero dovuto essere ritenute inammissibili, configurandosi il procedimento di opposizione allo stato passivo come un giudizio di appello e dunque applicandosi il divieto di ius novorumprevisto dall’art. 345 cpc, eccezione sulle quali la banca non avevacomunque mai accettato il contraddittorio durante il giudizio di merito. Occorre, sul primo profilo, richiamare le osservazioni già sopra ripetute in ordine alla possibilità nel giudizio di rinvio di esaminare questioni già dichiarate assorbite dalla Corte di cassazione nel provvedimento di cassazione con rinvio (principi ai quali i giudici del merito si sono, peraltro, correttamente attenuti) e, sul secondo, ricordare la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte e formatasi in ordine alla natura del giudizio di opposizione allo stato passivo e alla applicabilità del divieto di ius novorum, principi ai quali, ancora una volta, il Tribunale di Rovigo si è correttamente conformato nel decreto impugnato. È stato infatti affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che,nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all'art.345 cod. proc. civ. in materia di "ius novorum", con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del "thema disputandum" e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8929del 04/06/2012; Sez. 1, Sentenza n. 19003del 31/07/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 21490 del 06/10/2020 ; Sez. 6- 1 , Ordinanza n. 27902 del 04/12/2020 ). 2.1.2 Ma anche la seconda censura, articolata nel motivo qui in esame nei termini dell’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c., non merita condivisione. La censura così prospettata attiene, infatti, all’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, consistente nel non aver il Tribunale di Rovigo “volutamente” esaminato le conclusioni rassegnate dalla difesa del fallimento nel giudizio di opposizione allo stato passivo che contenevano l’inciso “confermare il provvedimento assunto dal Giudice delegato”. Risulta subito evidente che tale espressione debba essere considerata come logicamente conseguente alla domanda di rigetto dell’opposizione proposta, intendendosi, dunque, la conferma della non ammissione del credito, così come deciso dal giudice delegato. In buona sostanza, l’aver omesso nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di rinvio l’espressione “confermare il provvedimento assunto dal [OSCURATO:PERSONA]” non significa in alcun modo aver modificato la prospettazione difensiva perché la finalità perseguita dal fallimento nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di opposizione allo statopassivo era comunque quella di richiedere il rigetto della domanda di ammissione al passivo per come proposta dalla banca. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee falsa applicazione degli artt. 2697, 2712 e 2719 cod. civ., e 115 e 116 cod. proc. civ., sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle prove articolate per la dimostrazione dei crediti di cui si chiedeva l’ammissione al passivo fallimentare. Osserva la ricorrente che il Tribunale avrebbe violato, più in particolare, il principio sancito dall’art. 2712 cod. civ. secondo il quale le riproduzioni meccaniche fanno piena prova contro colui il quale vengono prodotte, salvo la prova rigorosa della verità fattuale contraria rappresentata dalle predette produzioni meccaniche. Ricorda la banca ricorrente che il Tribunale di Rovigo, dopo aver applicato il principio di diritto affermato dalla Cassazione sull’opponibilità al fallimento della documentazione avente data certa (per il timbro postale), aveva affermato che, ai fini della prova in giudizio del credito, non aveva soddisfatto l’onere della prova (in ordine ai punti 2 e 3) perché gli estratti conto prodotti riguardavano solo l’ultimo anno precedente il fallimento ed in ordine agli ulteriori crediti (di cui ai punti 4 e 5) tale onere probatorio non era stato correttamente assolto perché gli estratti conto, seppure prodotti per l’intero rapporto (dall’inizio alla fine),presentavano movimentazioni ingiustificate. Si evidenzia inoltre che, a fronte della predetta ampia documentazione, il fallimento aveva contrapposto difese generiche, limitando la sua contestazione, da un lato, al profilo della non conformità all’originale degli estratti conto (eccezione superata peraltro dalla produzione in giudizio delle copie conformi degli estratti conto già prodotti) e, dall’altro, al fatto che le movimentazioni non avessero giustificazioni. Su quest’ultimo profilo, la ricorrente osserv a che l’affermazione - secondo cui le predette movimentazioni non erano state “comprese” dalla curatela - non integrava una valida contestazione ex art. 1712 cod. civ., posto che rientrava nell’onere del debitore contestare la veridicità delle singole operazioni registrate entro i termini previsti. Avrebbe dunque violato il Tribunale -aggiunge la ricorrente -il disposto normativo di cui all’art.115 cod. proc. civ. e quello dettato dall’art. 2697 cod. civ., laddove non aveva valutato, almeno per i conti correnti relativi ai crediti di cui ai punti 4 e 5, la produzione integrale degli estratti conto e, per quelli con produzione parziale, la possibilità di applicare il principio giurisprudenziale del saldo zero al primo estratto conto prodotto con saldo negativo per il correntista. 3.1 Il motivo è infondato. 3.1.1 Va ricordato che il Tribunale di Rovigo, dopo aver dichiarato l’opponibilità al fallimento di tutta la documentazione avente data certa (per come ricavabile dalla timbratura postale), aveva ritenuto,per i conti correnti nn. 15766 e 19933, che la banca non avesse assolto all’onere della prova sulla stessa incombente, in ragione del fatto che l’istituto di creditoaveva prodotto solo una parte degli estratti conto riguardanti l’andamento e la gestione dei relativi conti correnti, per come sopra ricordati ed indicati. Per i crediti di cui ai conti correnti nn. 35546 del 24 aprile 2007 e 35893 del 25 maggio 2007, lo stesso Tribunale aveva, invece, accertato che erano stati prodotti in atti dalla banca gli estratti conto riguardanti l'intera gestione temporale del rapporto (dall’inizio alla fine), ma che tuttavia l’istituto di credito non avesse egualmente assolto all’onere della prova sullostesso incombente perché non erano stati prodotti in giudizio gli scalari e le contabili delle operazioni, documenti invece necessari per la verifica delle poste negative risultantidai primi, e ciò in considerazione del fatto che, alla data di apertura dei relativi conti corrente, erano state indicate diverse operazioni in “dare”, descritte quali “disposizioni di giroconto”, che concorrevano alla formazione di un immediato saldo negativo di “impossibile ricostruzione”.Sul punto la banca ricorrente ha aggiunto ch e le contestazioni sollevate dal fallimento sarebbero state estremamente generiche, essendosi la curatela limitata a sostenere che le predette movimentazioni non risultavanogiustificate. 3.1.2 Orbene,occorre esaminare partitamente le doglianze prospettate dalla società ricorrente in relazione ai diversi rapporti contrattuali sopra ricordati. 3.1.2.1 Per i conti correnti nn. 35546 e 35893 (per le quali la banca aveva prodotto gli estratti conti integrali dall’inizio alla fine del rapporto negoziale), le censure sono in realtà infondate. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di ammissione al passivo fallimentare, nell'insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l'onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n . 22208 del 12/09/2018; Cass. S ez. 1 , Ordinanza n. 27201 del 23/10/2019; Cass. n. 22208 del 2018). Ciò posto,ritiene il Collegio che la doglianza sollevata dalla banca – secondo cui il fallimento avrebbe avanzato una contestazione solo generica e non circostanziata in ordine alla natura dellediverse operazioni in “dare”, descritte quali “disposizioni di giroconto” (e per le quali il Tribunale aveva rilevato che le stesse concorrevano alla formazione di un saldo negativo di “impossibile ricostruzione”) –non è in alcun modo condivisibile e deve dunque essere disattesa. 3.1.2.2 Va infatti chiarito che il grado di specificità della contestazione deve essere necessariamente parametrato al grado di specificità della deduzione: se la deduzione è generica,anche la contestazione non potrà che essere altrettanto generica. Ebbene,nel caso di specie si discute, più in particolare, delle poste degli e/c recanti “ disposizioni digiroconti”, senza alcun’altra specificazione (anche con riferimento al conto di pr ovenienza dei rispettivicrediti), se non con due sigle criptiche. Sulpunto, va ulteriormente chiarito che il “ giroconto ” non è che altro che una mera annotazione contabile,con ciò volendosi significare che una certa somma a debito o a credito, annotata su unconto, viene spostata su un altro conto . M a tale annotazione contabile nulla indica sul titolo diquel credito o debito ( le indicazioni in proposito le avrebbero , semmai, fornite gli estratti del contodi provenienza , di cui tuttavia non vi è stata alcuna produzione documentale nel corso delgiudizio di merito ). Neconsegue che se il soggetto che presenta il conto, ossia , nella specie , la banca, non indica neppureil titolo de l preteso credito, insito in una determinata posta annotata sul conto corrente come“disposizioni di giroconto” , non si potrà certo onerare la controparte processuale di una contestazionepuntuale e specifica. 3.1.2.3 Ciò detto, osserva il Collegio che la decisione impugnata risulta condivisibile anch e laddove ha ritenuto non correttamente assolto l’onere della prova incombente sulla banca per la dimostrazione dei suoi crediti, azionati in relazione ai conti correnti nn. 35546 e 35893,in quanto, ancorché i conti correnti fossero stati documentati tramitela produzione integrale degli estratti conto relativi all’intero periodo di gestione, l’istituto di credito non avrebbe dimostrato, tuttavia, la natura e la consistenza delle poste registrate come “disposizioni di giroconto”, tramite la produzione in giudizio delle relative “contabili”.Detto altrimenti, la banca- a fronte di una contestazione della curatela fallimentare che non poteva essere, per le ragioni sopra riferite, più specifica (essendosi la stessa limitata a dichiarare, in realtà, che le relative annotazioni sul conto era prive di giustificazione)- avre bbe dovuto,per lo meno indicare, la provenienza di tali crediti da altri (precedenti o coevi) rapporti contrattuali di conto corrente in essere con la società poi fallita (rapporti dei quali avrebbe dovuto fornire, comunque,la prova dei relativi crediti, secondo le consuete regole ormai fissate dalla giurisprudenza di questa Corte: Cass. n. 11543 /20 19; Cass. n. 29190/2020 Cass.20621/2021), e avrebbe dovuto anche integrale la documentazione - come richiesto dal Tribunale veneto - con la produzione delle contabili specifiche di tali annotazioni ovvero con altre prove che chiarissero il titolo negoziale dei crediti appostati nei sopra ricordati conti correnti. Come già sopra evidenziato (cfr. Cass. 22208/2018), una volta sollevate dal curatore contestazioni in relazione a determinate poste del conto corrente, incombe sulla banca l'onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola. 3.1.2.4 Correttamente, dunque, il Tribunale non ha ritenuto sufficiente la produzione integrale da parte della banca degli estratti conto bancari dell’intero periodo di gestione dei rapporti di conto corrente per la dimostrazione degli asseriti crediti perché, di fronte alla corretta contestazione del curatore fallimentare, l’istituto di credito avrebbe dovuto integrare la documentazione già prodotta nel senso già sopra chiarito, così dissolvendo l’incertezza in ordine alla provenienza, natura ed entità dei crediti appostati nei conti correnti con le semplici annotazioni “disposizioni di giroconto”. 3.1.3Le restati doglianze – articolate , invece, in relazione ai conti correnti nn. 15766 e 19933 (per i quali era stato accertato il deposito solo parziale degli estra tti conto ) – devono essere dichiarate, invece,inammissibili, perché - sotto l’egida applicativa, peraltro, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (per l’inammissibilità sotto tale declinazione normativa, v. Sez. Un.n. 20867 del 30/09/2020)- si richiede , in realtà, tramite la rilettura degli atti istruttori, una rivalutazione della questio facti in merito all’accertamento della sufficienza della prova relativa ai fatti costitutividel credito maturato sui cont i corrent i , scrutinio invece inibito, come è no to, a questa Corte di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).4. Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione ai conti correnti di cui ai punti 4 e 5,in relazione a tutta la documentazione riguardante l’intera gestione dei relativi rapporti di conto corrente. 4.1 Anche quest’ultima doglianza è in realtà inammissibile. 4.1.1 Si duole la società ricorrente che il Tribunale avrebbe valutato soloalcuni dei documenti prodotti(e precisamente i documenti 4, 6,10 e 13), senza tuttavia prendere in considerazione anche la restante documentazione allegata nel giudizio di merito , e ciò con particolare riferimento alle schede generali di apertura dei conti“con le prime movimentazioni ovvero con i primi movimenti”,incorrendo così nel vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Sul punto giova ricordare chel'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). Ciò posto, la ricorrente- lungi dall’enucleare un fatto storico decisivo ed oggetto di discussione tra le parti di cui i giudici del merito avrebbero omesso l’esame - si duole, al contrario, dell’omesso esame di singoli elementi di prova di cui assume aver curato la produzione in giudizio, così richiedendo in realtà una riedizione del giudizio di merito che invece è inibito a questa Corte di legittimità. Ne discende il complessivo rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’a
Sentenza Cassazione n. 07652/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris