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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 gennaio 2024

Cassazione n. 24563/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27711/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELL’ABRUZZO, n. 413/2015, depositata il 23/04/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2005; osservato che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Chieti che, con sentenza n. 179/5/14, rigettò il ricorso; constatato che la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., propose appello innanzi alla C.T.R. dell’Abruzzo, sez. st. di Pescara, la quale, con sentenza n. 413, depositata il 23/04/2015, rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, da un lato, (a) la notifica dell’atto impositivo, eseguita a mezzo posta, dovesse considerarsi corretta (anche per avere raggiunto il proprio scopo) e, dall’altro, (b) la contribuente non avesse fornito prova dell’esistenza e della deducibilità fiscale dei componenti negativi del reddito sottesi alle riprese dell’Ufficio, per non averne dimostrato la certezza ed inerenza; considerato che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ai sei motivi di seguito riportati: Primo motivo: nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp.

Att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, per apparenza della motivazione, ricopiata letteralmente e acriticamente da quella dell’avviso di accertamento; Secondo motivo: violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto la società ricorrente aveva acquistato il contratto di associazione in partecipazione e usufrutto di azioni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e aveva effettivamente versato quanto dovuto alla cedente; di contro, la CTR aveva ritenuto che tanto [OSCURATO:PERSONA], quanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Llc (controllate dal medesimo soggetto [OSCURATO:PERSONA]), coinvolte nell’operazione regolamentata da contratti di associazione in partecipazione, fossero esistenti solo formalmente e che lo scopo perseguito con l’intera operazione fosse quello di creare fittizi crediti IVA e indebiti risparmi di imposta; Terzo motivo: violazione degli artt. 109, comma 5, TUIR, 1406 e 1408 c.c. per avere la CTR errato nel non riconoscere in capo alla società ricorrente la deducibilità del costo summenzionato; Quarto motivo: nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR erroneamente valutato i documenti prodotti in giudizio e ritenuto la società ricorrente consapevole del fatto che le predette società erano non operative; Quinto motivo: violazione del diritto UE, così come interpretato dalla Corte di giustizia, in ordine alla possibilità di disconoscere la detrazione esclusivamente sulla base della difformità dei comportamenti posti in essere dal contribuente rispetto a parametri comportamentali non previamente postulati in via normativa o di prassi; Sesto motivo: nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., dell’art. 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 111, comma 6, della Costituzione, nonché dell’art. 6 CEDU; rilevato che si è costituita con controricorso l’AGENZIA DELLE ENTRATE; rilevato che parte ricorrente ha formalizzato (mediante deposito telematico della memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. del 20- 23.6.2023) istanza di rinvio a nuovo ruolo, “ai fini della futura declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, per avere aderito alla definizione agevolata ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 in relazione alla cartella n. 032 2015 000 52657100; rilevato che con ordinanza interlocutoria n. 1560, depositata il 15/01/2024, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per consentire alle parti di interloquire al riguardo; considerato che, con nota successivamente depositata, la parte contribuente ha reiterato l’istanza sopra riassunta; ritenuto che la causa vada rinviata a nuovo ruolo al fine di consentire alla contribuente di documentare i pagamenti allo stato eseguiti in relazione alla procedura di definizione agevolata di cui sopra, diversamente dovendosi procedere all’esame del merito della causa; P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo al fine di consentire alla contribuente di documentare i pagamenti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27711/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’ABRUZZO, n. 413/2015, depositata il 23/04/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2005; osservato che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Chieti che, con sentenza n. 179/5/14, rigettò il ricorso; constatato che la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., propose appello innanzi alla C.T.R. dell’Abruzzo, sez. st. di Pescara, la quale, con sentenza n. 413, depositata il 23/04/2015, rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, da un lato, (a) la notifica dell’atto impositivo, eseguita a mezzo posta, dovesse considerarsi corretta (anche per avere raggiunto il proprio scopo) e, dall’altro, (b) la contribuente non avesse fornito prova dell’esistenza e della deducibilità fiscale dei componenti negativi del reddito sottesi alle riprese dell’Ufficio, per non averne dimostrato la certezza ed inerenza; considerato che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ai sei motivi di seguito riportati: Primo motivo: nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, per apparenza della motivazione, ricopiata letteralmente e acriticamente da quella dell’avviso di accertamento; Secondo motivo: violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto la società ricorrente aveva acquistato il contratto di associazione in partecipazione e usufrutto di azioni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e aveva effettivamente versato quanto dovuto alla cedente; di contro, la CTR aveva ritenuto che tanto [OSCURATO:PERSONA], quanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Llc (controllate dal medesimo soggetto [OSCURATO:PERSONA]), coinvolte nell’operazione regolamentata da contratti di associazione in partecipazione, fossero esistenti solo formalmente e che lo scopo perseguito con l’intera operazione fosse quello di creare fittizi crediti IVA e indebiti risparmi di imposta; Terzo motivo: violazione degli artt. 109, comma 5, TUIR, 1406 e 1408 c.c. per avere la CTR errato nel non riconoscere in capo alla società ricorrente la deducibilità del costo summenzionato; Quarto motivo: nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR erroneamente valutato i documenti prodotti in giudizio e ritenuto la società ricorrente consapevole del fatto che le predette società erano non operative; Quinto motivo: violazione del diritto UE, così come interpretato dalla Corte di giustizia, in ordine alla possibilità di disconoscere la detrazione esclusivamente sulla base della difformità dei comportamenti posti in essere dal contribuente rispetto a parametri comportamentali non previamente postulati in via normativa o di prassi; Sesto motivo: nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., dell’art. 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 111, comma 6, della Costituzione, nonché dell’art. 6 CEDU; rilevato che si è costituita con controricorso l’AGENZIA DELLE ENTRATE; rilevato che parte ricorrente ha formalizzato (mediante deposito telematico della memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. del 20- 23.6.2023) istanza di rinvio a nuovo ruolo, “ai fini della futura declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, per avere aderito alla definizione agevolata ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 in relazione alla cartella n. 032 2015 000 52657100; rilevato che con ordinanza interlocutoria n. 1560, depositata il 15/01/2024, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per consentire alle parti di interloquire al riguardo; considerato che, con nota successivamente depositata, la parte contribuente ha reiterato l’istanza sopra riassunta; ritenuto che la causa vada rinviata a nuovo ruolo al fine di consentire alla contribuente di documentare i pagamenti allo stato eseguiti in relazione alla procedura di definizione agevolata di cui sopra, diversamente dovendosi procedere all’esame del merito della causa; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo al fine di consentire alla contribuente di documentare i pagamenti
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