CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2024
Cassazione n. 16199/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024Numero di raccolta generale 16199/2024Data pubblicazione 11/06/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoRESPONSABILITA* * Presidente** * Consigliere Ud 22/04/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] /Est* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 7067/2021 R G proposto da* * * REGIONALE DELLE * inpersona del Direttore generale pro tempore domiciliata ex lege inROMA [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE diCASSAZIONE rappresentata e difesa dall avvocato ** ricorrentecontro* * domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentata e difesa dall avvocato * ** * * in persona del legalerappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMAVIA G * 40 presso lo studio dell avvocato ** che la rappresenta e difende controricorrente* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024Numero di raccolta generale 16199/2024nonché sul ricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * in persona del legalerappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMAVIA G * 40 presso lo studio dell avvocato ** che la rappresenta e difende ricorrente incidentalecontro* * * * * REGIONALEDELLE * intimateavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di ANCONA n69/2021 depositata il 25/01/2021Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2024dal Consigliere * *1 * * con atto di citazione notificato indata 23 marzo 2006 convenne in giudizio l * * *Regionale delle * di seguito * * per sentirlacondannare al risarcimento di tutti i danni patiti iure proprio e iurehereditatis a seguito del decesso del figlio neonato – consuccessiva diagnosi di “emorragia cerebrale massiva edinsufficienza cardiaca acuta destra in neonato con sindrome da* di * * complicata da ** * * ” – avvenuto in data 28 marzo2003 e asseritamente ricondotto alla imperizia e negligenza deisanitari al tempo della gestione e del monitoraggio del partoderivante dal mancato accertamento dell esatto periodo digestazione in corso1 1 – L * * nel costituirsi in giudizio chiese ilrigetto delle domande attoree inoltre chiese ed ottenne di2 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024Numero di raccolta generale 16199/2024chiamare in causa a fini di manleva la compagnia *Data pubblicazione 11/06/2024* * S p A oggi * * S p Ache costituitasi a sua volta in giudizio eccepì preliminarmente lainoperatività della polizza inter partes in ragione della carenza dicopertura assicurativa del fatto dedotto in giudizio e contestò inogni caso la fondatezza delle pretese azionate dall attrice1 2 Il Tribunale con sentenza dell agosto 2015 rigettòintegralmente la domanda avanzata da * *condividendo nel merito le risultanze della CTU espletata nelgiudizio civile che “aveva comunque ritenuto statisticamente nonriconducibile alla condotta dei sanitari l evento de quo variabiliessendo le cause che possono determinare una sofferenza ipossicoischemica del feto e potendosi escludere un danno asfittico cronicoo ipossico cronico in quanto il peso del neonato le caratteristichemorfologiche ed antropometriche il segnalato accrescimento fetaledell ultima ecografia e la flussimetria risultavano nella norma” Eciò anche in ragione del fatto che da un lato la * nonaveva fornito prova di una diversa e alternativa ricostruzionecausale e che dall altro anche la perizia espletata in sede penale –all interno del giudizio conclusosi con provvedimento diarchiviazione del 21 agosto 2004 – evidenziò che “pur nonessendovi dubbio che il feto avesse subito presumibilmente nelperiodo antecedente il parto un insulto intrauterino che provocòuna lesione cerebrale lo stesso non rilevava alcun segno diipotetica sofferenza intrauterina cronica da senescenza placentaretalché risultava del tutto impossibile individuare la causa dellagrave ed acuta sofferenza ipossica del feto”2 Avverso tale decisione proponevano appello ** in via principale e * * in via incidentale laprima censurando motivi la sentenza impugnata nella parte in cuiil primo giudice aveva ritenuto insussistente la responsabilità deisanitari della struttura convenuta e rigettato l istanza di3 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024Numero di raccolta generale 16199/2024rinnovazione della CTU la seconda insistendo ai fini del rimborsoData pubblicazione 11/06/2024delle spese processuali sulla domanda di manleva a carico di* * S p A adducendo l infondatezzadell eccezione di inoperatività della polizza sollevata in primo grado2 1 – L adita Corte d appello di Ancona con sentenza resapubblica in data 25 gennaio 2021 accoglieva l appello principaleproposto da * * condannando l * * alpagamento in favore dell attrice della somma di euro 250 000 00a titolo di risarcimento del danno da sofferenza soggettiva patitoiure proprio e della somma di euro 75 000 00 a titolo dirisarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza peril decesso del neonato patito iure hereditatisA fondamento della decisione la Corte territoriale osservavache a al momento del ricovero in data 13 03 2003 all attenzionedei sanitari – come confermato dal deposito delle tre ecografie cuila * si era sottoposta nel periodo antecedente al ricovero 10 gennaio 2003 28 febbraio 2003 11 marzo 2003 – sipresentava una gravidanza che la stessa CTU espletata in primogrado ha definito protratta e che avrebbe reso necessaria laimmediata provocazione del parto b contrariamente a quantoaffermato dal Tribunale la * avrebbe correttamenteapprofondito sia i profili di negligenza addebitabili ai sanitari sia letipologie di esame che se tempestivamente effettuate avrebberoconsentito la rilevazione di una gestazione alla 38° e alla 39°settimana di gravidanza c applicando il criterio del “più probabileche non” in luogo del “desueto” criterio dell alto grado di credibilitàrazionale o di probabilità logica utilizzato all interno della CTUpoteva “con tranquillità affermarsi che considerati lo stato dellapaziente e la sua storia clinica se i sanitari non avessero compiutol omissione di scrupolosità e della comune diligenza nelmonitoraggio della gravidanza il decorso clinico del neonatosarebbe stato favorevole e comunque non certamente letifero”4 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024Numero di raccolta generale 16199/20242 2 – Con la stessa sentenza il giudice di appello rigettavaData pubblicazione 11/06/2024poi la domanda di garanzia proposta da * * nei confrontidi * S p A in quanto nonostante il fatto dedotto ingiudizio rientrasse nel periodo di retroattività della polizza ai sensidell art 1A delle * di assicurazione alla data disottoscrizione della stessa 29 06 2004 * * era aconoscenza del decesso del neonato e dell interesse dei familiariall accertamento in sede giudiziale della responsabilità dei sanitari essendo nei confronti di questi già stato avviato procedimentopenale conclusosi con provvedimento di archiviazione del * indata 21 agosto 2004 fatto che avrebbe dovuto essere dichiaratoal momento della sottoscrizione della polizza assicurativa e che seconosciuto da * S p A non ne avrebbe consentito lastipula3 Per la Cassazione di tale sentenza ricorre l ** * Regionale delle * affidando le sortidell impugnazione a tre motivi* con controricorso * * e ** S p A la quale ha anche proposto ricorso incidentalecondizionato sulla base di tre motiviLa * e la compagnia di assicurazioni hanno depositatomemoria ex art 380 bis 1 c p cRAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo mezzo è denunciata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione degli artt 1218 e 2697 c cper avere la Corte territoriale errato nell affermare la sussistenzadella responsabilità in capo ai sanitari ripudiando l attendibilità delleconclusioni peritali in quanto asseritamente fondate sul “desueto”criterio della probabilità logica e non anche su quello del ‘piùprobabile che nonIl giudice di appello non soltanto sarebbe incorso in un erroredi valutazione in ordine al fatto della sussistenza di una gravidanza5 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024Numero di raccolta generale 16199/2024protratta fatto non emerso in nessuna delle due relazioni peritaliData pubblicazione 11/06/2024civile e penale e dunque non provato ma sarebbe caduto altresìin errore nella parte in cui avrebbe travisato il contenuto della CTUcivile in punto di nesso di causalità quest ultima applicando ilvigente criterio della probabilità logica infatti avrebbecorrettamente escluso la sussistenza del nesso di causalità tra le accertate inadempienze dei sanitari e il decesso del neonato inragione della multifattorialità dell evento lesivo specificamenterealizzatosi e della contraddittorietà ed incertezza del riscontroprobatorio in tema di effettiva utilità diagnostica del tempestivoricorso a ripetute amnioscopie o amniocentesi1 1 Il motivo è infondato sebbene occorra correggere soloin parte la motivazione ai sensi dell art 384 quarto comma c p c1 2 – * anzitutto rammentare tra le molte Cass n25119/2017 Cass n 2472 / 2021 Cass n 19372/2021 Cass21530/2021 che in materia di responsabilità per attività medicochirurgica l accertamento del nesso causale in caso di diagnositardiva da compiersi secondo la regola del “più probabile che non”ovvero della “evidenza del probabile” si sostanzia nella verificadell eziologia dell omissione per cui occorre stabilire se ilcomportamento doveroso che l agente avrebbe dovuto teneresarebbe stato in grado di impedire o meno l evento lesivo tenutoconto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibilesingolarità giudizio da ancorarsi non esclusivamente alladeterminazione quantitativo statistica delle frequenze di classe dieventi cd probabilità statistica o pascaliana ma anche all ambitodegli elementi di conferma e nel contempo nell esclusione di quellialternativi disponibili nel caso concreto cd probabilità logica obaconiana1 2 1 * specie sebbene la Corte territoriale abbiaoriginato il proprio ragionamento da una premessa erronea non hatuttavia in concreto fatto mal governo dei principi sopra enunciati6 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024Numero di raccolta generale 16199/20241 2 2 In particolare l affermazione del giudice di meritoData pubblicazione 11/06/2024secondo cui “la conclusione cui è pervenuta la CTU attraverso laormai desueta teoria dell alto grado di credibilità razionale oprobabilità logica non può essere condivisa stante la riconosciutaapplicabilità nel campo della responsabilità civile del diverso criteriodel “più probabile che non” … ” postula a monte un erroneasovrapposizione tra il criterio della probabilità logica da un lato e icriteri probatori di accertamento della causalità materialedall altro* della probabilità logica non è un criterio probatorio diricostruzione del nesso di causalità materiale diverso epotenzialmente alternativo rispetto a quello utilizzato all interno delgiudizio civile del “più probabile che non” quanto piuttostoespressione di un accertamento di natura eminentementesostanziale del nesso di causalità materiale* tale specifico profilo varrà evidenziare che – alla lucedei principi già affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite penali n30328/2002 sentenza “Franzese” in materia di causalitàmateriale nei reati commissivi impropri consumati nell eserciziodella professione medico sanitaria principi che inerendo algiudizio sostanziale di ricostruzione del nesso eziologicopossiedono portata extra penale e come tali sono stati ritenutiestensibili anche al giudizio civile – il giudizio controfattuale innanzi posto in rilievo è spiegazione causale che non puòtuttavia essere ancorata a valutazioni soggettive e discrezionali delgiudice in relazione alla specificità del caso concreto ma devepiuttosto essere ancorata ad un giudizio di tipo oggettivo egeneralizzante cioè quello della sussunzione del singolo eventoall interno di leggi scientifiche cd di coperturaIn altri termini quella condotta può dirsi causa di queldeterminato evento non se è reputata discrezionalmente tale dalgiudice sulla base di una conoscenza esperienziale soggettiva e7 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024Numero di raccolta generale 16199/2024per ciò dunque mutevole in base alla diversità dei giudizi ma nelData pubblicazione 11/06/2024solo caso in cui sia possibile affermare ciò sulla base o di unaregola di esperienza generalizzata l id quod plerumque acciditovvero sulla base di una legge dotata di validità scientifica cheinserisca quell evento in misura certa legge universale o in misuraprobabile leggi statistiche nella serie causale in cui è altresìinserita la condotta umanaL esigenza di oggettivizzare il giudizio di ricostruzione delnesso di causalità materiale ancorandolo all individuazione di leggidi copertura senza frustrare la specificità dello sviluppo causaleoggetto del giudizio ha poi portato la giurisprudenza a far levasul criterio della probabilità logica o baconiana* dunque come il criterio della “probabilità logica” èun criterio – sostanziale – di accertamento del nesso di causalitàmateriale che non va confuso con i diversi di criteri – probatori –di accertamento della responsabilità e che fondano poi ladistinzione tra il giudizio civile e quello penale* base di questo sostrato comune costituito dallaadesione alla probabilità logica infatti si dipanano le differenze inragione del più severo o più flessibile rigore con cui – in sedeprocessuale – è condotto l accertamento del nesso di causalitàmateriale il criterio del “più probabile del non” in sede civile equello dell “oltre ogni ragionevole dubbio” art 533 c p p in sedepenaleE ciò significa che mentre in sede civile è possibile perveniread un giudizio di responsabilità argomentando – sulla base delprocedimento sopra esplicato – nel senso che essa è un ipotesi ‘piùplausibile o ‘più attendibile di quelle alternative emerse all internodel giudizio all interno del processo penale per pervenire ad unastatuizione di condanna è necessario che la ricostruzione su cui sifonda il giudizio di condanna sia fermamente confermato8 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024Numero di raccolta generale 16199/2024contraria Cass pen n 10093/2018 standard probatorio moltoData pubblicazione 11/06/2024più rigoroso in ragione dell esigenza di preservare in materiapenale il principio di non colpevolezza dell accusato ai sensidell art 27 Cost1 2 3 La Corte territoriale dunque ha in concretosviluppato l iter argomentativo che l ha condotta all accertamentodella sussistenza della responsabilità dei sanitari dell * *in conformità ai principi sin qui enunciati in particolareconformemente sia al criterio della probabilità logica interno allaricostruzione del nesso di causalità materiale sia al diversostandard probatorio richiesto all interno del giudizio civile cioèquello fondato sul “più probabile che non”Con specifico riferimento al primo profilo la Corte territorialeha correttamente svolto il giudizio controfattuale che ha portatoall accertamento della responsabilità civile attraverso un tipo distandard probatorio non di tipo quantitativo statistico probabilitàstatistica ma di tipo qualitativo logico probabilità logicaancorando cioè lo stesso alla luce delle specifiche risultanzeprobatorie emerse nel caso concretoIl secondo giudice ha infatti concluso nel senso che se isanitari non avessero compiuto quelle condotte omissive nelmonitoraggio della gravidanza “il decorso clinico del neonatosarebbe stato favorevole e comunque non certamente letifero” pag 9 sentenza della Corte d Appello sulla base a dello stato disalute della paziente b della sua storia clinica concernente le treecografie cui era stata sottoposta durante i tre ricoveri ospedalieriprima del parto presso il * * * di* * e documentati dalla parte attrice sin dal giudiziodi primo grado in data 10 gennaio 2003 in cui l epoca dell ultimamestruazione veniva indicata per il 12 06 2002 e veniva altresìipotizzata sulla base dei parametri biometrici rilevati unagravidanza di 30 settimane in data 28 febbraio 2003 l epoca9 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024presunta della gestazione veniva indicata in settimana 34° + 1Numero di raccolta generale 16199/2024visto che la crescita del feto era corrispondente a 34 e nDoatan p uabb li3ca7zio ne 11/06/2024settimane in data 11 marzo 2003 ben oltre la 39° settimanal epoca presunta della gestazione veniva indicata nella 35°settimana + 5 ove non risultava alcuna crescita fetale lacirconferenza addominale di cm 29 1 era addirittura inferiore aquella di 29 3 rilevata nella seconda ecografia csull assolvimento dell onere della prova da parte di ** della riconducibilità causale dell evento lesivoall inadempimento omissivo dei medici mediante l indicazione delletipologie di esame che se tempestivamente effettuato avrebberoconsentito di rilevare il fatale protrarsi della gestazioneGli elementi che hanno consentito alla Corte territoriale diconfermare il giudizio controfattuale attraverso cui è possibileaffermare che in un illecito omissivo quella condotta è causa diquello specifico evento così come realizzatosi hic et nunc sono staticorrettamente ricavati non ab externo cioè attraverso lo sterileriferimento alla probabilità quantitativo/statistica della suaverificazione in relazione a quel determinato antecedente causalema ab interno attraverso la conferma di quel giudiziocontrofattuale attraverso il materiale probatorio acquisito agli atti esu cui si è innestata la valutazione del secondo giudice valutazioneche in disparte i censurati – e non sussistenti – profili di violazionedel criterio di ricostruzione del nesso di causalità utilizzato o delsuo standard probatorio si rivela insindacabile al giudizio di questaCorte1 2 4 – Del resto le stesse censure di parte ricorrente chedenunciano un c d vizio di sussunzione non sono dedotte inconformità al paradigma del n 3 dell art 360 c p c giacché –come precisato in più di un occasione da questa Corte tra le altreCass n 18715/206 Cass n 6035/2018 Cass n 3115/2021 ladeduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea10 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024Numero di raccolta generale 16199/2024riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata aData pubblicazione 11/06/2024dettarne la disciplina cd vizio di sussunzione postula chel accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia consideratofermo ed indiscusso sicché è estranea alla denuncia del vizio disussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fattomateriale esclusivamente riservata al potere del giudice di meritoNé in ogni caso la doglianza che investe i contenuti dellaconsulenza tecnica è scrutinabile nella sostanza come volta adenunciare il c d “travisamento della prova” poiché un tale vizioricorre unicamente in caso di svista concernente il fatto probatorioin sé e non di verifica logica della riconducibilità dell informazioneprobatoria al fatto probatorio Cass S U n 5792/2024 cosìpotersi prospettare soltanto là dove si venga ad escludere qualsiasiprofilo di valutazione della prova da parte del giudice mentre nellaspecie – come detto la Corte territoriale ha operato uncomplessivo apprezzamento delle informazioni probatorie a suadisposizione2 Con il secondo mezzo è prospettata ai sensi dell art360 primo comma n 3 c p c violazione degli artt 1362 18821892 1893 e 1917 c c per avere la Corte territoriale violato iprincipi che regolano l ermeneutica contrattuale nella parte in cuiin violazione del criterio letterale avrebbe interpretato l art 1Adelle * di * allegate alla polizza nel senso cheessa ricomprenderebbe anche le potenziali richieste risarcitorie nonancora pervenute all assicurato non anche nel senso che – ai finidella operatività della polizza – esse devono pervenire all assicuratodurante il periodo di validità della polizza come emerge nel caso dispecie in cui la prima richiesta di risarcimento è pervenutaall * * il 3 novembre 2004 in data cioè posteriore allastipula della polizza conclusa in data 29 giugno 2004La Corte d Appello di Ancona avrebbe altresì errato nelmomento in cui non avrebbe valutato ai fini della operatività della11 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024Numero di raccolta generale 16199/2024polizza il comportamento tenuto dall impresa di assicurazioneData pubblicazione 11/06/2024successivamente alla conclusione del contratto in relazione sia alfatto che l assicurazione “ha volontariamente omesso di prendere incarico il sinistro” sia al fatto che essa si sarebbe limitata adeccepire la inoperatività della polizza a tre anni di distanza nonesercitando il diritto alla impugnazione del contrattoLa ricorrente pertanto chiede la cassazione della sentenza inrelazione alla statuizione impugnata e per l effetto la condannaalla refusione delle spese ai sensi dell art 1917 c c di entrambi igradi di giudizio domanda implicitamente rigettata a seguitodell accoglimento dell eccezione di inoperatività della polizza3 Con il terzo mezzo è denunciata ai sensi dell art 360primo comma n 5 c p c omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti peravere la Corte territoriale omesso di considerare – ai fini dellaoperatività della polizza – il fatto concernente la prima richiesta dirisarcimento dei danni pervenuta all * * in data 3novembre 2004 fatto rappresentato in seno al documento n 7così come allegato alla comparsa di costituzione dell * *in I grado3 1 Il secondo e il terzo motivo da scrutinarecongiuntamente perché presentano evidenti profili di connessionesono inammissibili3 2 – La ricorrente non ha infatti colto – e quindi investitodi idonea impugnazione l effettiva portata della ratio decidendi inforza della quale la Corte territoriale ha fondato il rigetto delladomanda di manleva avanzata da * * nei confronti di* * S p AIn particolare il secondo giudice ha dapprima ricondotto –assicurazione nel senso che “la garanzia opererà anche per lerichieste di risarcimento del danno non precedentemente12 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024Numero di raccolta generale 16199/2024pervenute all assicurato relative a fatti avvenuti nel periodoData pubblicazione 11/06/202430 06 2001 – 30 06 2004 purché in tal caso la polizza sia ancora invigore al momento in cui tali denunzie pervengono all assicurato” –il fatto dedotto in giudizio decesso del neonato avvenuto in data28 marzo 2003 nell astratto alveo di operatività della polizza perpoi escludere in concreto la validità della stessaE ciò in forza di un ragionamento – che si palesa coerentecon il tipo di assicurazione stipulata ossia in base a clausola claimsmade con retrodatazione della garanzia alle condotte poste inessere anteriormente – che ha preso in considerazione il diversofatto concernente la condotta dell assicurato * * cheseppur consapevole dell interesse dei familiari del neonato diprocedere per le vie legali ai fini dell accertamento dellaresponsabilità dei sanitari per l evento lesivo – così comeulteriormente evincibile dallo svolgimento e dall esito del giudiziopenale tanto da rendere presumibile il sopraggiungere di unarichiesta risarcitoria – ne ha taciuto la esistenza nei confrontidell assicuratore al momento della sottoscrizione della polizza indata 21 08 20044 – Il rigetto del ricorso principale comporta l assorbimentodel ricorso incidentale condizionato proposto da ** S p A sulla base di tre motivi uno sulla qualificazionedi inoperatività della polizza come eccezione in senso lato e duesulla liquidazione del danno in favore dell attrice5 – La parte ricorrente va condannata al pagamento dellespese del giudizio di legittimità come liquidate in dispositivo infavore di ciascuna parte controricorrente[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024Numero di raccolta generale 16199/2024Data pubblicazione 11/06/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoRESPONSABILITA* * Presidente** * Consigliere Ud 22/04/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] /Est* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 7067/2021 R G proposto da* * * REGIONALE DELLE * inpersona del Direttore generale pro tempore domiciliata ex lege inROMA [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE diCASSAZIONE rappresentata e difesa dall avvocato ** ricorrentecontro* * domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentata e difesa dall avvocato * ** * * in persona del legalerappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMAVIA G * 40 presso lo studio dell avvocato ** che la rappresenta e difende controricorrente* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024Numero di raccolta generale 16199/2024nonché sul ricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * in persona del legalerappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMAVIA G * 40 presso lo studio dell avvocato ** che la rappresenta e difende ricorrente incidentalecontro* * * * * REGIONALEDELLE * intimateavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di ANCONA n69/2021 depositata il 25/01/2021Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2024dal Consigliere * *1 * * con atto di citazione notificato indata 23 marzo 2006 convenne in giudizio l * * *Regionale delle * di seguito * * per sentirlacondannare al risarcimento di tutti i danni patiti iure proprio e iurehereditatis a seguito del decesso del figlio neonato – consuccessiva diagnosi di “emorragia cerebrale massiva edinsufficienza cardiaca acuta destra in neonato con sindrome da* di * * complicata da ** * * ” – avvenuto in data 28 marzo2003 e asseritamente ricondotto alla imperizia e negligenza deisanitari al tempo della gestione e del monitoraggio del partoderivante dal mancato accertamento dell esatto periodo digestazione in corso1 1 – L * * nel costituirsi in giudizio chiese ilrigetto delle domande attoree inoltre chiese ed ottenne di2 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024Numero di raccolta generale 16199/2024chiamare in causa a fini di manleva la compagnia *Data pubblicazione 11/06/2024* * S p A oggi * * S p Ache costituitasi a sua volta in giudizio eccepì preliminarmente lainoperatività della polizza inter partes in ragione della carenza dicopertura assicurativa del fatto dedotto in giudizio e contestò inogni caso la fondatezza delle pretese azionate dall attrice1 2 Il Tribunale con sentenza dell agosto 2015 rigettòintegralmente la domanda avanzata da * *condividendo nel merito le risultanze della CTU espletata nelgiudizio civile che “aveva comunque ritenuto statisticamente nonriconducibile alla condotta dei sanitari l evento de quo variabiliessendo le cause che possono determinare una sofferenza ipossicoischemica del feto e potendosi escludere un danno asfittico cronicoo ipossico cronico in quanto il peso del neonato le caratteristichemorfologiche ed antropometriche il segnalato accrescimento fetaledell ultima ecografia e la flussimetria risultavano nella norma” Eciò anche in ragione del fatto che da un lato la * nonaveva fornito prova di una diversa e alternativa ricostruzionecausale e che dall altro anche la perizia espletata in sede penale –all interno del giudizio conclusosi con provvedimento diarchiviazione del 21 agosto 2004 – evidenziò che “pur nonessendovi dubbio che il feto avesse subito presumibilmente nelperiodo antecedente il parto un insulto intrauterino che provocòuna lesione cerebrale lo stesso non rilevava alcun segno diipotetica sofferenza intrauterina cronica da senescenza placentaretalché risultava del tutto impossibile individuare la causa dellagrave ed acuta sofferenza ipossica del feto”2 Avverso tale decisione proponevano appello ** in via principale e * * in via incidentale laprima censurando motivi la sentenza impugnata nella parte in cuiil primo giudice aveva ritenuto insussistente la responsabilità deisanitari della struttura convenuta e rigettato l istanza di3 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024Numero di raccolta generale 16199/2024rinnovazione della CTU la seconda insistendo ai fini del rimborsoData pubblicazione 11/06/2024delle spese processuali sulla domanda di manleva a carico di* * S p A adducendo l infondatezzadell eccezione di inoperatività della polizza sollevata in primo grado2 1 – L adita Corte d appello di Ancona con sentenza resapubblica in data 25 gennaio 2021 accoglieva l appello principaleproposto da * * condannando l * * alpagamento in favore dell attrice della somma di euro 250 000 00a titolo di risarcimento del danno da sofferenza soggettiva patitoiure proprio e della somma di euro 75 000 00 a titolo dirisarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza peril decesso del neonato patito iure hereditatisA fondamento della decisione la Corte territoriale osservavache a al momento del ricovero in data 13 03 2003 all attenzionedei sanitari – come confermato dal deposito delle tre ecografie cuila * si era sottoposta nel periodo antecedente al ricovero 10 gennaio 2003 28 febbraio 2003 11 marzo 2003 – sipresentava una gravidanza che la stessa CTU espletata in primogrado ha definito protratta e che avrebbe reso necessaria laimmediata provocazione del parto b contrariamente a quantoaffermato dal Tribunale la * avrebbe correttamenteapprofondito sia i profili di negligenza addebitabili ai sanitari sia letipologie di esame che se tempestivamente effettuate avrebberoconsentito la rilevazione di una gestazione alla 38° e alla 39°settimana di gravidanza c applicando il criterio del “più probabileche non” in luogo del “desueto” criterio dell alto grado di credibilitàrazionale o di probabilità logica utilizzato all interno della CTUpoteva “con tranquillità affermarsi che considerati lo stato dellapaziente e la sua storia clinica se i sanitari non avessero compiutol omissione di scrupolosità e della comune diligenza nelmonitoraggio della gravidanza il decorso clinico del neonatosarebbe stato favorevole e comunque non certamente letifero”4 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024Numero di raccolta generale 16199/20242 2 – Con la stessa sentenza il giudice di appello rigettavaData pubblicazione 11/06/2024poi la domanda di garanzia proposta da * * nei confrontidi * S p A in quanto nonostante il fatto dedotto ingiudizio rientrasse nel periodo di retroattività della polizza ai sensidell art 1A delle * di assicurazione alla data disottoscrizione della stessa 29 06 2004 * * era aconoscenza del decesso del neonato e dell interesse dei familiariall accertamento in sede giudiziale della responsabilità dei sanitari essendo nei confronti di questi già stato avviato procedimentopenale conclusosi con provvedimento di archiviazione del * indata 21 agosto 2004 fatto che avrebbe dovuto essere dichiaratoal momento della sottoscrizione della polizza assicurativa e che seconosciuto da * S p A non ne avrebbe consentito lastipula3 Per la Cassazione di tale sentenza ricorre l ** * Regionale delle * affidando le sortidell impugnazione a tre motivi* con controricorso * * e ** S p A la quale ha anche proposto ricorso incidentalecondizionato sulla base di tre motiviLa * e la compagnia di assicurazioni hanno depositatomemoria ex art 380 bis 1 c p cRAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo mezzo è denunciata ai sensi dell art 360primo comma n 3 c p c violazione degli artt 1218 e 2697 c cper avere la Corte territoriale errato nell affermare la sussistenzadella responsabilità in capo ai sanitari ripudiando l attendibilità delleconclusioni peritali in quanto asseritamente fondate sul “desueto”criterio della probabilità logica e non anche su quello del ‘piùprobabile che nonIl giudice di appello non soltanto sarebbe incorso in un erroredi valutazione in ordine al fatto della sussistenza di una gravidanza5 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024Numero di raccolta generale 16199/2024protratta fatto non emerso in nessuna delle due relazioni peritaliData pubblicazione 11/06/2024civile e penale e dunque non provato ma sarebbe caduto altresìin errore nella parte in cui avrebbe travisato il contenuto della CTUcivile in punto di nesso di causalità quest ultima applicando ilvigente criterio della probabilità logica infatti avrebbecorrettamente escluso la sussistenza del nesso di causalità tra le accertate inadempienze dei sanitari e il decesso del neonato inragione della multifattorialità dell evento lesivo specificamenterealizzatosi e della contraddittorietà ed incertezza del riscontroprobatorio in tema di effettiva utilità diagnostica del tempestivoricorso a ripetute amnioscopie o amniocentesi1 1 Il motivo è infondato sebbene occorra correggere soloin parte la motivazione ai sensi dell art 384 quarto comma c p c1 2 – * anzitutto rammentare tra le molte Cass n25119/2017 Cass n 2472 / 2021 Cass n 19372/2021 Cass21530/2021 che in materia di responsabilità per attività medicochirurgica l accertamento del nesso causale in caso di diagnositardiva da compiersi secondo la regola del “più probabile che non”ovvero della “evidenza del probabile” si sostanzia nella verificadell eziologia dell omissione per cui occorre stabilire se ilcomportamento doveroso che l agente avrebbe dovuto teneresarebbe stato in grado di impedire o meno l evento lesivo tenutoconto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibilesingolarità giudizio da ancorarsi non esclusivamente alladeterminazione quantitativo statistica delle frequenze di classe dieventi cd probabilità statistica o pascaliana ma anche all ambitodegli elementi di conferma e nel contempo nell esclusione di quellialternativi disponibili nel caso concreto cd probabilità logica obaconiana1 2 1 * specie sebbene la Corte territoriale abbiaoriginato il proprio ragionamento da una premessa erronea non hatuttavia in concreto fatto mal governo dei principi sopra enunciati6 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024Numero di raccolta generale 16199/20241 2 2 In particolare l affermazione del giudice di meritoData pubblicazione 11/06/2024secondo cui “la conclusione cui è pervenuta la CTU attraverso laormai desueta teoria dell alto grado di credibilità razionale oprobabilità logica non può essere condivisa stante la riconosciutaapplicabilità nel campo della responsabilità civile del diverso criteriodel “più probabile che non” … ” postula a monte un erroneasovrapposizione tra il criterio della probabilità logica da un lato e icriteri probatori di accertamento della causalità materialedall altro* della probabilità logica non è un criterio probatorio diricostruzione del nesso di causalità materiale diverso epotenzialmente alternativo rispetto a quello utilizzato all interno delgiudizio civile del “più probabile che non” quanto piuttostoespressione di un accertamento di natura eminentementesostanziale del nesso di causalità materiale* tale specifico profilo varrà evidenziare che – alla lucedei principi già affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite penali n30328/2002 sentenza “Franzese” in materia di causalitàmateriale nei reati commissivi impropri consumati nell eserciziodella professione medico sanitaria principi che inerendo algiudizio sostanziale di ricostruzione del nesso eziologicopossiedono portata extra penale e come tali sono stati ritenutiestensibili anche al giudizio civile – il giudizio controfattuale innanzi posto in rilievo è spiegazione causale che non puòtuttavia essere ancorata a valutazioni soggettive e discrezionali delgiudice in relazione alla specificità del caso concreto ma devepiuttosto essere ancorata ad un giudizio di tipo oggettivo egeneralizzante cioè quello della sussunzione del singolo eventoall interno di leggi scientifiche cd di coperturaIn altri termini quella condotta può dirsi causa di queldeterminato evento non se è reputata discrezionalmente tale dalgiudice sulla base di una conoscenza esperienziale soggettiva e7 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024Numero di raccolta generale 16199/2024per ciò dunque mutevole in base alla diversità dei giudizi ma nelData pubblicazione 11/06/2024solo caso in cui sia possibile affermare ciò sulla base o di unaregola di esperienza generalizzata l id quod plerumque acciditovvero sulla base di una legge dotata di validità scientifica cheinserisca quell evento in misura certa legge universale o in misuraprobabile leggi statistiche nella serie causale in cui è altresìinserita la condotta umanaL esigenza di oggettivizzare il giudizio di ricostruzione delnesso di causalità materiale ancorandolo all individuazione di leggidi copertura senza frustrare la specificità dello sviluppo causaleoggetto del giudizio ha poi portato la giurisprudenza a far levasul criterio della probabilità logica o baconiana* dunque come il criterio della “probabilità logica” èun criterio – sostanziale – di accertamento del nesso di causalitàmateriale che non va confuso con i diversi di criteri – probatori –di accertamento della responsabilità e che fondano poi ladistinzione tra il giudizio civile e quello penale* base di questo sostrato comune costituito dallaadesione alla probabilità logica infatti si dipanano le differenze inragione del più severo o più flessibile rigore con cui – in sedeprocessuale – è condotto l accertamento del nesso di causalitàmateriale il criterio del “più probabile del non” in sede civile equello dell “oltre ogni ragionevole dubbio” art 533 c p p in sedepenaleE ciò significa che mentre in sede civile è possibile perveniread un giudizio di responsabilità argomentando – sulla base delprocedimento sopra esplicato – nel senso che essa è un ipotesi ‘piùplausibile o ‘più attendibile di quelle alternative emerse all internodel giudizio all interno del processo penale per pervenire ad unastatuizione di condanna è necessario che la ricostruzione su cui sifonda il giudizio di condanna sia fermamente confermato8 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024Numero di raccolta generale 16199/2024contraria Cass pen n 10093/2018 standard probatorio moltoData pubblicazione 11/06/2024più rigoroso in ragione dell esigenza di preservare in materiapenale il principio di non colpevolezza dell accusato ai sensidell art 27 Cost1 2 3 La Corte territoriale dunque ha in concretosviluppato l iter argomentativo che l ha condotta all accertamentodella sussistenza della responsabilità dei sanitari dell * *in conformità ai principi sin qui enunciati in particolareconformemente sia al criterio della probabilità logica interno allaricostruzione del nesso di causalità materiale sia al diversostandard probatorio richiesto all interno del giudizio civile cioèquello fondato sul “più probabile che non”Con specifico riferimento al primo profilo la Corte territorialeha correttamente svolto il giudizio controfattuale che ha portatoall accertamento della responsabilità civile attraverso un tipo distandard probatorio non di tipo quantitativo statistico probabilitàstatistica ma di tipo qualitativo logico probabilità logicaancorando cioè lo stesso alla luce delle specifiche risultanzeprobatorie emerse nel caso concretoIl secondo giudice ha infatti concluso nel senso che se isanitari non avessero compiuto quelle condotte omissive nelmonitoraggio della gravidanza “il decorso clinico del neonatosarebbe stato favorevole e comunque non certamente letifero” pag 9 sentenza della Corte d Appello sulla base a dello stato disalute della paziente b della sua storia clinica concernente le treecografie cui era stata sottoposta durante i tre ricoveri ospedalieriprima del parto presso il * * * di* * e documentati dalla parte attrice sin dal giudiziodi primo grado in data 10 gennaio 2003 in cui l epoca dell ultimamestruazione veniva indicata per il 12 06 2002 e veniva altresìipotizzata sulla base dei parametri biometrici rilevati unagravidanza di 30 settimane in data 28 febbraio 2003 l epoca9 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024presunta della gestazione veniva indicata in settimana 34° + 1Numero di raccolta generale 16199/2024visto che la crescita del feto era corrispondente a 34 e nDoatan p uabb li3ca7zio ne 11/06/2024settimane in data 11 marzo 2003 ben oltre la 39° settimanal epoca presunta della gestazione veniva indicata nella 35°settimana + 5 ove non risultava alcuna crescita fetale lacirconferenza addominale di cm 29 1 era addirittura inferiore aquella di 29 3 rilevata nella seconda ecografia csull assolvimento dell onere della prova da parte di ** della riconducibilità causale dell evento lesivoall inadempimento omissivo dei medici mediante l indicazione delletipologie di esame che se tempestivamente effettuato avrebberoconsentito di rilevare il fatale protrarsi della gestazioneGli elementi che hanno consentito alla Corte territoriale diconfermare il giudizio controfattuale attraverso cui è possibileaffermare che in un illecito omissivo quella condotta è causa diquello specifico evento così come realizzatosi hic et nunc sono staticorrettamente ricavati non ab externo cioè attraverso lo sterileriferimento alla probabilità quantitativo/statistica della suaverificazione in relazione a quel determinato antecedente causalema ab interno attraverso la conferma di quel giudiziocontrofattuale attraverso il materiale probatorio acquisito agli atti esu cui si è innestata la valutazione del secondo giudice valutazioneche in disparte i censurati – e non sussistenti – profili di violazionedel criterio di ricostruzione del nesso di causalità utilizzato o delsuo standard probatorio si rivela insindacabile al giudizio di questaCorte1 2 4 – Del resto le stesse censure di parte ricorrente chedenunciano un c d vizio di sussunzione non sono dedotte inconformità al paradigma del n 3 dell art 360 c p c giacché –come precisato in più di un occasione da questa Corte tra le altreCass n 18715/206 Cass n 6035/2018 Cass n 3115/2021 ladeduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea10 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024Numero di raccolta generale 16199/2024riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata aData pubblicazione 11/06/2024dettarne la disciplina cd vizio di sussunzione postula chel accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia consideratofermo ed indiscusso sicché è estranea alla denuncia del vizio disussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fattomateriale esclusivamente riservata al potere del giudice di meritoNé in ogni caso la doglianza che investe i contenuti dellaconsulenza tecnica è scrutinabile nella sostanza come volta adenunciare il c d “travisamento della prova” poiché un tale vizioricorre unicamente in caso di svista concernente il fatto probatorioin sé e non di verifica logica della riconducibilità dell informazioneprobatoria al fatto probatorio Cass S U n 5792/2024 cosìpotersi prospettare soltanto là dove si venga ad escludere qualsiasiprofilo di valutazione della prova da parte del giudice mentre nellaspecie – come detto la Corte territoriale ha operato uncomplessivo apprezzamento delle informazioni probatorie a suadisposizione2 Con il secondo mezzo è prospettata ai sensi dell art360 primo comma n 3 c p c violazione degli artt 1362 18821892 1893 e 1917 c c per avere la Corte territoriale violato iprincipi che regolano l ermeneutica contrattuale nella parte in cuiin violazione del criterio letterale avrebbe interpretato l art 1Adelle * di * allegate alla polizza nel senso cheessa ricomprenderebbe anche le potenziali richieste risarcitorie nonancora pervenute all assicurato non anche nel senso che – ai finidella operatività della polizza – esse devono pervenire all assicuratodurante il periodo di validità della polizza come emerge nel caso dispecie in cui la prima richiesta di risarcimento è pervenutaall * * il 3 novembre 2004 in data cioè posteriore allastipula della polizza conclusa in data 29 giugno 2004La Corte d Appello di Ancona avrebbe altresì errato nelmomento in cui non avrebbe valutato ai fini della operatività della11 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024Numero di raccolta generale 16199/2024polizza il comportamento tenuto dall impresa di assicurazioneData pubblicazione 11/06/2024successivamente alla conclusione del contratto in relazione sia alfatto che l assicurazione “ha volontariamente omesso di prendere incarico il sinistro” sia al fatto che essa si sarebbe limitata adeccepire la inoperatività della polizza a tre anni di distanza nonesercitando il diritto alla impugnazione del contrattoLa ricorrente pertanto chiede la cassazione della sentenza inrelazione alla statuizione impugnata e per l effetto la condannaalla refusione delle spese ai sensi dell art 1917 c c di entrambi igradi di giudizio domanda implicitamente rigettata a seguitodell accoglimento dell eccezione di inoperatività della polizza3 Con il terzo mezzo è denunciata ai sensi dell art 360primo comma n 5 c p c omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti peravere la Corte territoriale omesso di considerare – ai fini dellaoperatività della polizza – il fatto concernente la prima richiesta dirisarcimento dei danni pervenuta all * * in data 3novembre 2004 fatto rappresentato in seno al documento n 7così come allegato alla comparsa di costituzione dell * *in I grado3 1 Il secondo e il terzo motivo da scrutinarecongiuntamente perché presentano evidenti profili di connessionesono inammissibili3 2 – La ricorrente non ha infatti colto – e quindi investitodi idonea impugnazione l effettiva portata della ratio decidendi inforza della quale la Corte territoriale ha fondato il rigetto delladomanda di manleva avanzata da * * nei confronti di* * S p AIn particolare il secondo giudice ha dapprima ricondotto –assicurazione nel senso che “la garanzia opererà anche per lerichieste di risarcimento del danno non precedentemente12 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024Numero di raccolta generale 16199/2024pervenute all assicurato relative a fatti avvenuti nel periodoData pubblicazione 11/06/202430 06 2001 – 30 06 2004 purché in tal caso la polizza sia ancora invigore al momento in cui tali denunzie pervengono all assicurato” –il fatto dedotto in giudizio decesso del neonato avvenuto in data28 marzo 2003 nell astratto alveo di operatività della polizza perpoi escludere in concreto la validità della stessaE ciò in forza di un ragionamento – che si palesa coerentecon il tipo di assicurazione stipulata ossia in base a clausola claimsmade con retrodatazione della garanzia alle condotte poste inessere anteriormente – che ha preso in considerazione il diversofatto concernente la condotta dell assicurato * * cheseppur consapevole dell interesse dei familiari del neonato diprocedere per le vie legali ai fini dell accertamento dellaresponsabilità dei sanitari per l evento lesivo – così comeulteriormente evincibile dallo svolgimento e dall esito del giudiziopenale tanto da rendere presumibile il sopraggiungere di unarichiesta risarcitoria – ne ha taciuto la esistenza nei confrontidell assicuratore al momento della sottoscrizione della polizza indata 21 08 20044 – Il rigetto del ricorso principale comporta l assorbimentodel ricorso incidentale condizionato proposto da ** S p A sulla base di tre motivi uno sulla qualificazionedi inoperatività della polizza come eccezione in senso lato e duesulla liquidazione del danno in favore dell attrice5 – La parte ricorrente va condannata al pagamento dellespese del giudizio di legittimità come liquidate in dispositivo infavore di ciascuna parte controricorrente P Q Mrigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorsoincidentale condizionatocondanna la * * al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità che liquida in favore di ciascuna parte13 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024controricorrente in euro 6 700 00 per compensi oltre alle speseNumero di raccolta generale 16199/2024forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liqDuatiad paubtbil icianzio ne 11/06/2024euro 200 00 ed agli accessori di leggeAi sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del2002 inserito dall art 1 comma 17 della l n 228 del 2012 dàdella ricorrente principale dell ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovutoDispone che in caso di utilizzazione del presenteprovvedimento in qualsiasi forma sia omessa l indicazione dellegeneralità e degli altri dati identificativi di * * iviriportatiCosì deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione il 22 aprile 2024Il Presidente* *14 di 14P Q Mrigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorsoincidentale condizionatocondanna la * * al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità che liquida in favore di ciascuna parte13 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 7067/2021Numero sezionale 1489/2024controricorrente in euro 6 700 00 per compensi oltre alle speseNumero di raccolta generale 16199/2024forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liqDuatiad paubtbil icianzio ne 11/06/2024euro 200 00 ed agli accessori di leggeAi sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del2002 inserito dall art 1 comma 17 della l n 228 del 2012 dàdella ricorrente principale dell ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovutoDispone che in caso di utilizzazione del presenteprovvedimento in qualsiasi forma sia omessa l indicazione dellegeneralità e degli altri dati identificativi di * * iviriportatiCosì deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione il 22 aprile 2024Il Presidente* *14 di 14