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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 31076/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parma il 04/11/2025 nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Parma ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 337 — 624 - 625, n. 7, cod. pen., così determinando la pena: pena base, mesi nove di reclusione il reato di furto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla riconosciuta aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen., aumentata ad anni uno di reclusione per la continuazione con il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge; la 1pena sarebbe stata erroneamente calcolata per avere omesso il Giudice di infliggere quella pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei limiti di cui in motivazione.

2. Le Sezioni unite hanno chiarito, in tema di reato continuato, che la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347- 01).

3. Nel caso di specie, al di là di un refuso contenuto nella motivazione, in cui si fa riferimento alla circostanza prevista dall'art. 61, n. 7, cod. pen., emerge chiaramente che il Tribunale, dopo aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e operato un giudizio di bilanciamento di equivalenza fra dette circostanze e quella di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., ha individuato nel delitto di furto quello più grave e determinato le pena base in nove mesi di reclusione, sulla quale ha inflitto la pena di tre mesi di reclusione a titolo di continuazione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Si tratta di un ragionamento viziato, non essendo chiaro né perché, a seguito del giudizio di bilanciamento, il reato più grave sia ancora quello di furto, né, perché, pur volendo ipotizzare che in effetti il reato di furto continui ad essere quello più grave dopo il giudizio di bilanciamento, non sia stata inflitta la pena pecuniaria prevista dalla legge per detto reato.

4. Ne consegue, che, fermo restando il divieto di reformatio in peius quanto alla pena detentiva, la sentenza deve essere annullata con rinvio; il Tribunale, verificherà quale sia, a seguito del giudizio di bilanciamento, il reato più grave fra quello di furto e quello di resistenza a pubblico ufficiale - che non prevede pena pecuniaria - e, di conseguenza, verificherà se infliggere o meno la multa. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parma il 04/11/2025 nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Parma ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 337 — 624 - 625, n. 7, cod. pen., così determinando la pena: pena base, mesi nove di reclusione il reato di furto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla riconosciuta aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen., aumentata ad anni uno di reclusione per la continuazione con il reato di resistenza a pubblico ufficiale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge; la 1pena sarebbe stata erroneamente calcolata per avere omesso il Giudice di infliggere quella pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei limiti di cui in motivazione. 2. Le Sezioni unite hanno chiarito, in tema di reato continuato, che la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347- 01). 3. Nel caso di specie, al di là di un refuso contenuto nella motivazione, in cui si fa riferimento alla circostanza prevista dall'art. 61, n. 7, cod. pen., emerge chiaramente che il Tribunale, dopo aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e operato un giudizio di bilanciamento di equivalenza fra dette circostanze e quella di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., ha individuato nel delitto di furto quello più grave e determinato le pena base in nove mesi di reclusione, sulla quale ha inflitto la pena di tre mesi di reclusione a titolo di continuazione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un ragionamento viziato, non essendo chiaro né perché, a seguito del giudizio di bilanciamento, il reato più grave sia ancora quello di furto, né, perché, pur volendo ipotizzare che in effetti il reato di furto continui ad essere quello più grave dopo il giudizio di bilanciamento, non sia stata inflitta la pena pecuniaria prevista dalla legge per detto reato. 4. Ne consegue, che, fermo restando il divieto di reformatio in peius quanto alla pena detentiva, la sentenza deve essere annullata con rinvio; il Tribunale, verificherà quale sia, a seguito del giudizio di bilanciamento, il reato più grave fra quello di furto e quello di resistenza a pubblico ufficiale - che non prevede pena pecuniaria - e, di conseguenza, verificherà se infliggere o meno la multa. 2 P.Q.M
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