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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 aprile 2024

Cassazione n. 05047/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione iscritto al n. 20571/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege; -controricorrente - avverso l’ordinanza n. 10686/2024 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 19/4/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenuto che, con ordinanza resa in data 19/4/2024, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 276/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna, con la quale la corte felsinea aveva confermato l’accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il precetto con cui il Tamburin le aveva intimato il rilascio di un immobile del quale lo stesso Tamburin si era reso aggiudicatario nel corso di un’asta fallimentare; a sostegno della decisione assunta, la Corte di cassazione ha rilevato come, “con interpretazione non irragionevole”, entrambe le sentenze di merito avevano sottolineato, non solo che il decreto di trasferimento dell’immobile de quoconteneva un’espressa precisazione circa il contenuto del diritto spettante all’opponente (“Si precisa che l’appartamento risulta gravato dal diritto di abitazione a favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”), ma, soprattutto, che tale circostanza era stata espressamente contemplata dalla perizia di stima redatta nel corso della procedura fallimentare, nella quale il prezzo era stato fissato nella misura indicata proprio in considerazione del “diritto di abitazione della [OSCURATO:PERSONA]”, con la conseguenza che il bene staggito era stato posto in vendita “limitatamente alla nuda proprietà e tanto era univocamente percepibile dal pubblico dei potenziali offerenti e, quindi, pure dall’odierno ricorrente, poi aggiudicatario” (cfr. pag. 6 dell’ordinanza della Corte di cassazione impugnata in questa sede); da qui, ad avviso della corte di legittimità, la correttezza della decisione del giudice d’appello sull’opposizione proposta dalla Miceli, nella parte in cui ha osservato che, «se l’art. 2812, comma 1, cod. civ.

“consente al creditore che abbia iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione dell’assegnazione, di far vendere il bene come libero”, ciò, però, nel caso di specie “non è avvenuto, risultando per tabulas che il bene, senza possibilità di alcun equivoco da parte di qualunque potenziale acquirente, è stato posto in vendita come gravato dal diritto di abitazione (il che ha inciso, in modo molto consistente, anche sul prezzo di vendita)” (così, testualmente, la sentenza impugnata a pag. 4)» (cfr. pag. 6 dell’ordinanza della Corte di cassazione impugnata in questa sede); né tale rilievo, secondo la Corte di cassazione, «può essere superato attraverso il richiamo all’art. 2644 cod. civ., dal momento che il sistema pubblicitario della trascrizione mira a dirimere non ogni situazione di conflitto, ma solo quella che riguardi “diritti tra loro incompatibili” e non, invece, “diritti diversi e concettualmente compatibili” (così, da ultimo, sebbene con riferimento a fattispecie differente dalla presente, Cass. Sez. 3, sent. 9 febbraio 2003, n. 4092, Rv. 666806-01).

Tale ultima evenienza, appunto, è quella sussistente nel caso di specie, dal momento che il decreto di trasferimento, adottato in sede di procedura concorsuale, ha attribuito l’immobile in questione – secondo, si ribadisce l’interpretazione non irragionevole che del suo contenuto è stata data in sede di merito (in totale conformità, tra l’altro, con il provvedimento che aveva posto tale bene in vendita) – come “ gravato dal diritto di abitazione a favore della [OSCURATO:PERSONA]”, ciò di cui si era tenuto conto, come detto, nella stessa determinazione del prezzo di acquisto.

«In sostanza, per quanto possa discutersi della correttezza del provvedimento che ha posto in vendita il bene solo quanto alla nuda proprietà (per l’opinabilità della esclusione del diritto di abitazione dal trasferimento coattivo, alla stregua dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, culminata nella sentenza di questa Corte n. 12387 del 2022, richiamata dal ricorrente), esso era chiaro e non era stato opposto o contestato da alcuna delle parti del processo nel corso del quale era stato reso ed adottato e tra le quali non poteva ancora annoverarsi l’offerente poi aggiudicatario: con la conseguenza che doverosamente gli atti successivi, tra cui la pubblicità della vendita, l’aggiudicazione e il medesimo decreto di trasferimento, sono rimasti coerenti col primo e hanno limitato l’ambito della vendita giudiziaria a quanto determinato da quello, vale a dire che correttamente oggetto del trasferimento è stata la sola nuda proprietà» (cfr. pag. 7 dell’ordinanza della Corte di cassazione impugnata in questa sede); avverso l'indicata ordinanza della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, cui ha fatto seguito ildeposito di memoria; consideratoche, con il ricorso per revocazione proposto, [OSCURATO:PERSONA] censura l’ordinanza impugnata per essere la Corte di cassazione incorsa in un errore di fatto, avendo affermato che, con l’originario provvedimento di aggiudicazione, sarebbe stato posto in vendita l’immobile de quo « solo quanto alla nuda proprietà» (v. pag. 7 rigo 19 ordinanza), là dove, al contrario, detto bene era stato posto in vendita per la piena proprietà, salva la precisazione che lo stesso risultava “gravato dal diritto di abitazione a favore della signora Miceli” come risultante dal decreto di trasferimento Tribunale di Modena in data 22.09.2016 a pag. 1 rigo ultimo e a pag. 2 rigo 5; da qui, secondo il ricorrente, l’evidente errore di fatto risultante dagli atti, avendo il Tamburin acquistato, in sede di aggiudicazione, non già la nuda proprietà, bensì la piena proprietà dell’immobile de quo, sia pur gravata dal diritto di abitazione in favore della Miceli; il ricorso è inammissibile; osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (peraltro in conformità al chiaro dettato legislativo), ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. (richiamato, per le sentenze della Corte di cassazione, dall'art. 391-bis c.p.c.), rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Sez. 1, Sentenza n. 9527 del 04/04/2019, Rv. 653687 –01; Sez. 1, Sentenza n. 27094 del 15/12/2011, Rv. 620693 -01); nel caso di specie, il contenuto - e dunque il significato - dell’estensione del decreto di trasferimento dedotto dall’odierno ricorrente ebbe a costituire un punto manifestamente controverso tra le parti, avendolo peraltro il Tamburin posto espressamente a oggetto dell’unico motivo del ricorso per cassazione proposto in via ordinaria; sulla base di tali premesse, dev’essere pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; avuto riguardo alle ragioni obiettive della decisione, ricorrono, ad avviso del Collegio, i presupposti per la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni in favore della controparte costituita, ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, co. 4 c.p.c.; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Condanna il ricorrente al risarcimento dei danni in favore della parte controricorrente ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., nell’importo equitativamente determinato di euro 1.500,00.

Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione iscritto al n. 20571/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege; -controricorrente - avverso l’ordinanza n. 10686/2024 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 19/4/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenuto che, con ordinanza resa in data 19/4/2024, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 276/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna, con la quale la corte felsinea aveva confermato l’accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il precetto con cui il Tamburin le aveva intimato il rilascio di un immobile del quale lo stesso Tamburin si era reso aggiudicatario nel corso di un’asta fallimentare; a sostegno della decisione assunta, la Corte di cassazione ha rilevato come, “con interpretazione non irragionevole”, entrambe le sentenze di merito avevano sottolineato, non solo che il decreto di trasferimento dell’immobile de quoconteneva un’espressa precisazione circa il contenuto del diritto spettante all’opponente (“Si precisa che l’appartamento risulta gravato dal diritto di abitazione a favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”), ma, soprattutto, che tale circostanza era stata espressamente contemplata dalla perizia di stima redatta nel corso della procedura fallimentare, nella quale il prezzo era stato fissato nella misura indicata proprio in considerazione del “diritto di abitazione della [OSCURATO:PERSONA]”, con la conseguenza che il bene staggito era stato posto in vendita “limitatamente alla nuda proprietà e tanto era univocamente percepibile dal pubblico dei potenziali offerenti e, quindi, pure dall’odierno ricorrente, poi aggiudicatario” (cfr. pag. 6 dell’ordinanza della Corte di cassazione impugnata in questa sede); da qui, ad avviso della corte di legittimità, la correttezza della decisione del giudice d’appello sull’opposizione proposta dalla Miceli, nella parte in cui ha osservato che, «se l’art. 2812, comma 1, cod. civ. “consente al creditore che abbia iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione dell’assegnazione, di far vendere il bene come libero”, ciò, però, nel caso di specie “non è avvenuto, risultando per tabulas che il bene, senza possibilità di alcun equivoco da parte di qualunque potenziale acquirente, è stato posto in vendita come gravato dal diritto di abitazione (il che ha inciso, in modo molto consistente, anche sul prezzo di vendita)” (così, testualmente, la sentenza impugnata a pag. 4)» (cfr. pag. 6 dell’ordinanza della Corte di cassazione impugnata in questa sede); né tale rilievo, secondo la Corte di cassazione, «può essere superato attraverso il richiamo all’art. 2644 cod. civ., dal momento che il sistema pubblicitario della trascrizione mira a dirimere non ogni situazione di conflitto, ma solo quella che riguardi “diritti tra loro incompatibili” e non, invece, “diritti diversi e concettualmente compatibili” (così, da ultimo, sebbene con riferimento a fattispecie differente dalla presente, Cass. Sez. 3, sent. 9 febbraio 2003, n. 4092, Rv. 666806-01). Tale ultima evenienza, appunto, è quella sussistente nel caso di specie, dal momento che il decreto di trasferimento, adottato in sede di procedura concorsuale, ha attribuito l’immobile in questione – secondo, si ribadisce l’interpretazione non irragionevole che del suo contenuto è stata data in sede di merito (in totale conformità, tra l’altro, con il provvedimento che aveva posto tale bene in vendita) – come “ gravato dal diritto di abitazione a favore della [OSCURATO:PERSONA]”, ciò di cui si era tenuto conto, come detto, nella stessa determinazione del prezzo di acquisto. «In sostanza, per quanto possa discutersi della correttezza del provvedimento che ha posto in vendita il bene solo quanto alla nuda proprietà (per l’opinabilità della esclusione del diritto di abitazione dal trasferimento coattivo, alla stregua dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, culminata nella sentenza di questa Corte n. 12387 del 2022, richiamata dal ricorrente), esso era chiaro e non era stato opposto o contestato da alcuna delle parti del processo nel corso del quale era stato reso ed adottato e tra le quali non poteva ancora annoverarsi l’offerente poi aggiudicatario: con la conseguenza che doverosamente gli atti successivi, tra cui la pubblicità della vendita, l’aggiudicazione e il medesimo decreto di trasferimento, sono rimasti coerenti col primo e hanno limitato l’ambito della vendita giudiziaria a quanto determinato da quello, vale a dire che correttamente oggetto del trasferimento è stata la sola nuda proprietà» (cfr. pag. 7 dell’ordinanza della Corte di cassazione impugnata in questa sede); avverso l'indicata ordinanza della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, cui ha fatto seguito ildeposito di memoria; consideratoche, con il ricorso per revocazione proposto, [OSCURATO:PERSONA] censura l’ordinanza impugnata per essere la Corte di cassazione incorsa in un errore di fatto, avendo affermato che, con l’originario provvedimento di aggiudicazione, sarebbe stato posto in vendita l’immobile de quo « solo quanto alla nuda proprietà» (v. pag. 7 rigo 19 ordinanza), là dove, al contrario, detto bene era stato posto in vendita per la piena proprietà, salva la precisazione che lo stesso risultava “gravato dal diritto di abitazione a favore della signora Miceli” come risultante dal decreto di trasferimento Tribunale di Modena in data 22.09.2016 a pag. 1 rigo ultimo e a pag. 2 rigo 5; da qui, secondo il ricorrente, l’evidente errore di fatto risultante dagli atti, avendo il Tamburin acquistato, in sede di aggiudicazione, non già la nuda proprietà, bensì la piena proprietà dell’immobile de quo, sia pur gravata dal diritto di abitazione in favore della Miceli; il ricorso è inammissibile; osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (peraltro in conformità al chiaro dettato legislativo), ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. (richiamato, per le sentenze della Corte di cassazione, dall'art. 391-bis c.p.c.), rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Sez. 1, Sentenza n. 9527 del 04/04/2019, Rv. 653687 –01; Sez. 1, Sentenza n. 27094 del 15/12/2011, Rv. 620693 -01); nel caso di specie, il contenuto - e dunque il significato - dell’estensione del decreto di trasferimento dedotto dall’odierno ricorrente ebbe a costituire un punto manifestamente controverso tra le parti, avendolo peraltro il Tamburin posto espressamente a oggetto dell’unico motivo del ricorso per cassazione proposto in via ordinaria; sulla base di tali premesse, dev’essere pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; avuto riguardo alle ragioni obiettive della decisione, ricorrono, ad avviso del Collegio, i presupposti per la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni in favore della controparte costituita, ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, co. 4 c.p.c.; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Condanna il ricorrente al risarcimento dei danni in favore della parte controricorrente ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., nell’importo equitativamente determinato di euro 1.500,00. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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