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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25082/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Qe d.r.21( d< [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.1 il motivo articolato in ricorso è manifestamente infondato deducendo violazione di norme processuali palesemente smentite degli atti processuali ed invero risulta evidente che l'errore materiale presente nella sola intestazione della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (risultando corretta quella indicata in calce alla pronuncia dopo il dispositivo) abbia riguardato anche la data presente sotto il depositato sul medesimo frontespizio della sentenza ove è parimenti presente la data errata del 8.2.2019 in luogo di quella del 11.3.2019 (data che è stata peraltro già corretta dalla Corte di Appello con la sentenza impugnata, con riferimento all'intestazione della sentenza); ed infatti la sentenza, secondo quanto emerge dal verbale di udienza, risulta letta e depositata con motivazione contestuale in data 11.3.2019 sicchè nessun dubbio poteva e doveva nutrirsi da parte del difensore istante, che, da quanto risulta dal verbale del 11.3.2019, era presente all'udienza.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Qe d.r.21( d< [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.1 il motivo articolato in ricorso è manifestamente infondato deducendo violazione di norme processuali palesemente smentite degli atti processuali ed invero risulta evidente che l'errore materiale presente nella sola intestazione della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (risultando corretta quella indicata in calce alla pronuncia dopo il dispositivo) abbia riguardato anche la data presente sotto il depositato sul medesimo frontespizio della sentenza ove è parimenti presente la data errata del 8.2.2019 in luogo di quella del 11.3.2019 (data che è stata peraltro già corretta dalla Corte di Appello con la sentenza impugnata, con riferimento all'intestazione della sentenza); ed infatti la sentenza, secondo quanto emerge dal verbale di udienza, risulta letta e depositata con motivazione contestuale in data 11.3.2019 sicchè nessun dubbio poteva e doveva nutrirsi da parte del difensore istante, che, da quanto risulta dal verbale del 11.3.2019, era presente all'udienza. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 25082/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris