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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 34251/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14566/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma

V. [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore -intimata - avverso la sentenza della COMM.TRIB.[OSCURATO:PERSONA] n. 1958/2013 depositata il 22/04/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA].

IRPEF, [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con cinque motivi, illustrati con una memoria, contro l’Agenzia delle entrate - che è rimasta intimata non avendo depositato e notificato alcun controricorso, ma soltanto una nota di costituzione -contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (“CTC”) di Roma, indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione (n. 58436/1986) della Commissione tributaria di secondo grado di Roma che, in totale riforma della pronuncia di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento (n. 363/1980) che, tra l’altro, recuperava a tassazione, ai fini Irpef e Ilor, per il 1974, redditi di partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società a ristretta base partecipativa, di cui il contribuente era socio, al 95 per cento, con il padre [OSCURATO:PERSONA], socio al 5 per cento;

2. a giudizio della CTC, la Commissione di secondo grado si era giustamente uniformata alle pronunce, favorevoli al fisco, emesse da altre Commissioni relative alle impugnazioni degli avvisi diretti alla società e all’altro socio, presumibilmente divenute definitive, non risultando agli atti la loro impugnazione.

In particolare, nella decisione in esame (pag. 3) è riportato un passo della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Roma, secondo cui «la Commissione di 2° grado di Latina ha ritenuto congruo il reddito imponibile della [OSCURATO:PERSONA] per il 1973 (accertato) in lire 358.729.166 […] ne consegue la legittimità dell’accertamento fatto dall’Ufficio per il 1974 (al socio [OSCURATO:PERSONA]) proporzionalmente alla sua quota di partecipazione»; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso [«Motivo I –Art. 360 n. 3 e 5 con riferimento all’art. 1 comma 2 dlgs. 546/1992; art. 324 cpc e 124 disp. att. cpc; art. 112, 113, 115 e 132 cpc – Art. 118 disp. att. cpc – art. 2697 e 2729 cc»], il ricorrente censura l’errore commesso dalla sentenza impugnata che ha ritenuto legittimo l’accertamento fiscale sulla base di un giudicato esterno sull’accertamento nei confronti della società e dell’altro socio, del quale ha evinto l’esistenza facendo leva sulla mera constatazione che dagli atti di causa non risultava l’impugnazione delle sentenze di secondo grado aventi ad oggetto questi ultimi accertamenti;

2. con il secondo motivo [«Motivo II – Art. 360 n. 3 – Violazione falsa applicazione art. 112, 113 e 132 cpc – 118 disp. att. cpc»], si censura la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare su ciascuno dei motivi di impugnazione (della pronuncia di secondo grado) formulati dal contribuente;

3. con il terzo motivo [«Motivo III – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e 115 cpc – 2729 cc»], si censura la sentenza impugnata che, per essere fondata sulla presunzione di passaggio in giudicato di altre decisioni, riguardanti due società (la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) e il socio [OSCURATO:PERSONA], le quali a loro volta erano sorrette da elementi presuntivi, ha infranto il principio del divieto di trarre presunzioni da altre presunzioni;

4. con il quarto motivo [«Motivo IV – Art. 360 n. 3 e n. 5 con riferimento agli artt. 112 – 115, 132 cpc e 118 disp. att. cpc»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che circoscrive il proprio apprezzamento ai motivi di impugnazione riguardanti la nullità dell’avviso n. 363/1980, fondato sull’accertamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ma omette di valutare il motivo di censura concernente la nullità dell’accertamento n. 80/1979, scaturito dall’attribuzione al contribuente di un maggior reddito derivante dalla sua partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. (poi [OSCURATO:SOCIETA].), di cui egli era socio (al 95 per cento) insieme con [OSCURATO:PERSONA] (socio al 5 per cento);

5. con il quinto motivo [«Motivo V – Art. 360 n. 3 e n. 5 con riferimento agli artt. 112 – 115, 132 cpc e 118 disp. att. cpc – art.2697 cc – art. 40 comma 2 dpr 600/73 – art. 5 dpr 597/73»], si censura la sentenza impugnata che ha attribuito al contribuente (per il 1974) un reddito di capitale pari al 95 per cento del maggiore reddito accertato (per il 1973) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale società a ristretta base partecipativa, in forza di una presunzione di confusione tra il patrimonio sociale e quello dei due soci, senza che tale presunzioni fosse supportata da alcun elemento, neppure indiziario (come, per es., i movimenti finanziari incrociati, etc.).

Sotto altro profilo, si lamenta il fatto che, comunque, l’ufficio anziché imputare il reddito (presuntivamente attribuito al socio) allo stesso anno di accertamento in capo alla società (1973), lo aveva trasferito in maniera non consentita sull’annualità successiva (1974).

Infine, testualmente (cfr. pag. 31 del ricorso per cassazione), si eccepisce che “[l’]Ufficio incorre” nella violazione del principio di cui all’art. 40, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, che dispone che alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. n. 597/1993, si procede con un unico atto ai fini dell’imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche (o delle persone giuridiche) dovute dai singoli soci o associati;

6. il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del terzo e del quinto motivo;

6.1. la CTC presume l’esistenza del giudicato esterno dalla mancanza di prova dell’impugnazione della decisione della Commissione di secondo grado di Latina, che ha confermato la legittimità dell’accertamento (presupposto) dei redditi della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società a ristretta base partecipativa, di cui [OSCURATO:PERSONA] era socio (con una quota del 95 per cento).

L’enunciato collide con il consolidato orientamento di legittimità, al quale va dato seguito, in base al quale «[a]ffinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria» (Cass. Sez. 3, 23/08/2018, n. 20974); 7.il secondo motivo è fondato;

7.1. l’error in procedendoconsiste in ciò, che la sentenza poggia sull’esistenza di giudicati esterni sugli accertamenti verso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed il socio [OSCURATO:PERSONA], ma tralascia di statuire sulle altre censure formulate dal contribuente nei confronti della decisione della Commissione tributaria di secondo grado di Roma, riprodotte nel motivo di ricorso.

Non si è in presenza di un’ipotesi di rigetto implicito delle doglianze non scrutinate — il che escluderebbe la violazione dell’art. 112, cod. proc. civ. —per la netta discrasia tra la statuizione sul giudicato esterno ed il nucleo fattuale del motivo di gravame che il giudice a quo ha omesso di esaminare.

Si consideri, a titolo di esempio degli aspetti non vagliati dalla CTC, l’eccepita inammissibilità/illegittimità dell’accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di un reddito di capitale pari alla quota di lire 9.833.000 a titolo di interessi, per un asserito finanziamento del socio alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,che il giudice a quo non avrebbe considerato;

8. il quarto motivo non è fondato;

8.1. non ricorre la dedotta omessa pronuncia su un motivo di impugnazione che, si nota per inciso, diversamente da quanto prospetta la parte privata, non integra né la violazione di legge (art. 360, n. 3) né un deficitmotivazionale della sentenza (art. 360, n. 5), e configura piuttosto un’ipotesi di nullità della sentenza per error in procedendo (art. 360, n. 4).

Infatti, la CTC, quando afferma la legittimità dell’avviso di accertamento n. 363/1980, in maniera implicita disattende il motivo di impugnazione concernente la nullità del medesimo accertamento perché asseritamente emanato ad integrazione del precedente avviso n. 80/1979;

9. in conclusione, accolti il primo e il secondo motivo, assorbiti il terzo e il quinto motivo, e rigettato il quarto motivo, la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il terzo e il quinto motivo, rigetta il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14566/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma V. [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore -intimata - avverso la sentenza della COMM.TRIB.[OSCURATO:PERSONA] n. 1958/2013 depositata il 22/04/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF, [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con cinque motivi, illustrati con una memoria, contro l’Agenzia delle entrate - che è rimasta intimata non avendo depositato e notificato alcun controricorso, ma soltanto una nota di costituzione -contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (“CTC”) di Roma, indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione (n. 58436/1986) della Commissione tributaria di secondo grado di Roma che, in totale riforma della pronuncia di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento (n. 363/1980) che, tra l’altro, recuperava a tassazione, ai fini Irpef e Ilor, per il 1974, redditi di partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società a ristretta base partecipativa, di cui il contribuente era socio, al 95 per cento, con il padre [OSCURATO:PERSONA], socio al 5 per cento; 2. a giudizio della CTC, la Commissione di secondo grado si era giustamente uniformata alle pronunce, favorevoli al fisco, emesse da altre Commissioni relative alle impugnazioni degli avvisi diretti alla società e all’altro socio, presumibilmente divenute definitive, non risultando agli atti la loro impugnazione. In particolare, nella decisione in esame (pag. 3) è riportato un passo della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Roma, secondo cui «la Commissione di 2° grado di Latina ha ritenuto congruo il reddito imponibile della [OSCURATO:PERSONA] per il 1973 (accertato) in lire 358.729.166 […] ne consegue la legittimità dell’accertamento fatto dall’Ufficio per il 1974 (al socio [OSCURATO:PERSONA]) proporzionalmente alla sua quota di partecipazione»; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso [«Motivo I –Art. 360 n. 3 e 5 con riferimento all’art. 1 comma 2 dlgs. 546/1992; art. 324 cpc e 124 disp. att. cpc; art. 112, 113, 115 e 132 cpc – Art. 118 disp. att. cpc – art. 2697 e 2729 cc»], il ricorrente censura l’errore commesso dalla sentenza impugnata che ha ritenuto legittimo l’accertamento fiscale sulla base di un giudicato esterno sull’accertamento nei confronti della società e dell’altro socio, del quale ha evinto l’esistenza facendo leva sulla mera constatazione che dagli atti di causa non risultava l’impugnazione delle sentenze di secondo grado aventi ad oggetto questi ultimi accertamenti; 2. con il secondo motivo [«Motivo II – Art. 360 n. 3 – Violazione falsa applicazione art. 112, 113 e 132 cpc – 118 disp. att. cpc»], si censura la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare su ciascuno dei motivi di impugnazione (della pronuncia di secondo grado) formulati dal contribuente; 3. con il terzo motivo [«Motivo III – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e 115 cpc – 2729 cc»], si censura la sentenza impugnata che, per essere fondata sulla presunzione di passaggio in giudicato di altre decisioni, riguardanti due società (la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) e il socio [OSCURATO:PERSONA], le quali a loro volta erano sorrette da elementi presuntivi, ha infranto il principio del divieto di trarre presunzioni da altre presunzioni; 4. con il quarto motivo [«Motivo IV – Art. 360 n. 3 e n. 5 con riferimento agli artt. 112 – 115, 132 cpc e 118 disp. att. cpc»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che circoscrive il proprio apprezzamento ai motivi di impugnazione riguardanti la nullità dell’avviso n. 363/1980, fondato sull’accertamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ma omette di valutare il motivo di censura concernente la nullità dell’accertamento n. 80/1979, scaturito dall’attribuzione al contribuente di un maggior reddito derivante dalla sua partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. (poi [OSCURATO:SOCIETA].), di cui egli era socio (al 95 per cento) insieme con [OSCURATO:PERSONA] (socio al 5 per cento); 5. con il quinto motivo [«Motivo V – Art. 360 n. 3 e n. 5 con riferimento agli artt. 112 – 115, 132 cpc e 118 disp. att. cpc – art.2697 cc – art. 40 comma 2 dpr 600/73 – art. 5 dpr 597/73»], si censura la sentenza impugnata che ha attribuito al contribuente (per il 1974) un reddito di capitale pari al 95 per cento del maggiore reddito accertato (per il 1973) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale società a ristretta base partecipativa, in forza di una presunzione di confusione tra il patrimonio sociale e quello dei due soci, senza che tale presunzioni fosse supportata da alcun elemento, neppure indiziario (come, per es., i movimenti finanziari incrociati, etc.). Sotto altro profilo, si lamenta il fatto che, comunque, l’ufficio anziché imputare il reddito (presuntivamente attribuito al socio) allo stesso anno di accertamento in capo alla società (1973), lo aveva trasferito in maniera non consentita sull’annualità successiva (1974). Infine, testualmente (cfr. pag. 31 del ricorso per cassazione), si eccepisce che “[l’]Ufficio incorre” nella violazione del principio di cui all’art. 40, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, che dispone che alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. n. 597/1993, si procede con un unico atto ai fini dell’imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche (o delle persone giuridiche) dovute dai singoli soci o associati; 6. il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del terzo e del quinto motivo; 6.1. la CTC presume l’esistenza del giudicato esterno dalla mancanza di prova dell’impugnazione della decisione della Commissione di secondo grado di Latina, che ha confermato la legittimità dell’accertamento (presupposto) dei redditi della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società a ristretta base partecipativa, di cui [OSCURATO:PERSONA] era socio (con una quota del 95 per cento). L’enunciato collide con il consolidato orientamento di legittimità, al quale va dato seguito, in base al quale «[a]ffinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria» (Cass. Sez. 3, 23/08/2018, n. 20974); 7.il secondo motivo è fondato; 7.1. l’error in procedendoconsiste in ciò, che la sentenza poggia sull’esistenza di giudicati esterni sugli accertamenti verso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed il socio [OSCURATO:PERSONA], ma tralascia di statuire sulle altre censure formulate dal contribuente nei confronti della decisione della Commissione tributaria di secondo grado di Roma, riprodotte nel motivo di ricorso. Non si è in presenza di un’ipotesi di rigetto implicito delle doglianze non scrutinate — il che escluderebbe la violazione dell’art. 112, cod. proc. civ. —per la netta discrasia tra la statuizione sul giudicato esterno ed il nucleo fattuale del motivo di gravame che il giudice a quo ha omesso di esaminare. Si consideri, a titolo di esempio degli aspetti non vagliati dalla CTC, l’eccepita inammissibilità/illegittimità dell’accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di un reddito di capitale pari alla quota di lire 9.833.000 a titolo di interessi, per un asserito finanziamento del socio alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,che il giudice a quo non avrebbe considerato; 8. il quarto motivo non è fondato; 8.1. non ricorre la dedotta omessa pronuncia su un motivo di impugnazione che, si nota per inciso, diversamente da quanto prospetta la parte privata, non integra né la violazione di legge (art. 360, n. 3) né un deficitmotivazionale della sentenza (art. 360, n. 5), e configura piuttosto un’ipotesi di nullità della sentenza per error in procedendo (art. 360, n. 4). Infatti, la CTC, quando afferma la legittimità dell’avviso di accertamento n. 363/1980, in maniera implicita disattende il motivo di impugnazione concernente la nullità del medesimo accertamento perché asseritamente emanato ad integrazione del precedente avviso n. 80/1979; 9. in conclusione, accolti il primo e il secondo motivo, assorbiti il terzo e il quinto motivo, e rigettato il quarto motivo, la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il terzo e il quinto motivo, rigetta il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte
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